Cassazione Penale, Sentenza n. 37027/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 2 dicembre 2025, aveva confermato la condanna di due imputati per furto in concorso, contestato ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., per essersi impossessati di energia elettrica sottraendola alla società distributrice mediante manomissione del contatore collocato in un capannone industriale. Con un unico atto, la difesa ha proposto due motivi: il primo ha denunciato la violazione degli artt. 625, comma 1, n. 7, e 120 c.p., lamentando il difetto di querela; il secondo ha contestato la violazione dell'art. 110 c.p. in relazione al ritenuto concorso tra gli imputati. La difesa ha inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento. La contestazione non indicava che l'energia fosse specificamente destinata a pubblico servizio; la persona offesa, inoltre, non aveva presentato querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati: l'imputazione non conteneva l'indicazione della specifica destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio e non poteva quindi sostenere la condanna per tale aggravante, rilevata in violazione delle disposizioni sull'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. La relativa nullità è assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado. Poiché la persona offesa non aveva presentato querela, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. Il secondo motivo, relativo al concorso, non risulta esaminato separatamente.
Norme richiamate
L'editto accusatorio ha ascritto agli imputato il «delitto di cui agli artt. 110, 624 c.p.» per essersi impossessati di energia elettrica, «che sottraevano alla società e-Distribuzione mediante manomissione del contatore [...] posto all'interno del capannone industriale» de quo (cfr. capo di imputazione).
Sono le disposizioni in base alle quali era contestato il furto in concorso; la sentenza non sviluppa ulteriormente la loro interpretazione.
Dunque, la contestazione non contiene alcuna indicazione sulla specifica destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01); e tale difetto di contestazione - erroneamente escluso dal Tribunale - deve essere qui rilevata poiché la sentenza di condanna che ravvisi una circostanza aggravante mai contestata, in parte qua è pronunciata in violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, dunque, proprio nella parte relativa a tale statuizione è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La specifica destinazione dell'energia a pubblico servizio deve risultare dalla contestazione perché possa fondare l'aggravante; la condanna che la applichi senza previa contestazione viola le regole sull'iniziativa del pubblico ministero ed è nulla nella parte relativa.
Poiché nel caso di specie la persona offesa non ha sporto querela, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.
In assenza della querela della persona offesa, quando essa è necessaria per procedere, l'azione penale non può essere proseguita.
art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.
la sentenza di condanna che ravvisi una circostanza aggravante mai contestata, in parte qua è pronunciata in violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, dunque, proprio nella parte relativa a tale statuizione è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La condanna per un'aggravante non contestata integra una nullità generale nella parte in cui la statuizione viola le disposizioni sull'iniziativa del pubblico ministero.
Poiché la sentenza di condanna che ravvisi una circostanza aggravante mai contestata, in parte qua è pronunciata in violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e, dunque, proprio nella parte relativa a tale statuizione è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., annoverata dall'art. 179 cod. proc. pen. tra le figure di nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
La nullità derivante dalla violazione delle disposizioni sull'iniziativa del pubblico ministero è assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.
Avverso il provvedimento di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, articolando due motivdo' (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. proc. pen.), segnatamente denunciando
La norma è richiamata per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso; la sentenza non ne formula un principio interpretativo.
Massime di principio
- La condanna per una circostanza aggravante non specificamente contestata viola le disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e determina, limitatamente a tale statuizione, una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- Quando l'imputazione prospetta la specifica destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio quale presupposto dell'aggravante, tale elemento deve essere indicato nella contestazione; non può essere introdotto soltanto con la sentenza di condanna.
- Se la persona offesa non ha presentato la querela necessaria per procedere, la sentenza va annullata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita.
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