Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37032/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso contro la sentenza del 7 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 633 c.p. (capo a) e per furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. (capo b). Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e dell'art. 597, comma 3, c.p.p., oltre a vizio di motivazione, per la mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui al capo a), già dichiarata per il coimputato, chiedendo la conseguente rideterminazione della pena. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius, nonché omessa pronuncia sulla prescrizione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura di vizio motivazionale riferita a una questione di diritto era stata formulata in modo irrituale e che non ricorrevano né l'omessa pronuncia né la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la condanna era stata integralmente confermata. Ha tuttavia accolto la questione di prescrizione: nella sentenza di primo grado le attenuanti generiche erano state dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, ma non risultava un effettivo giudizio di riconoscimento della recidiva; questa, quindi, non poteva essere computata nel calcolo della prescrizione. Per il reato ex art. 633 c.p., commesso il 26 luglio 2017, il termine di sette anni e sei mesi era scaduto il 26 gennaio 2025, prima della sentenza d'appello. Per il furto aggravato il termine indicato dalla Corte era di dodici anni e sei mesi e non era ancora decorso.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione, ed ha eliminato la pena relativa a tale reato: un mese di reclusione ed euro 50 di multa. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, comprese le doglianze sull'omessa pronuncia, sul vizio di motivazione e sulla reformatio in peius. La condanna per il furto aggravato è rimasta ferma, poiché il relativo termine di prescrizione non era decorso.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Con la conseguenza che detto termine, per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., il cui tempus è il 26 luglio 2017, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è spirato il 26 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia di appello (del 7 ottobre 2025).

    La Corte dichiara prescritto il delitto di invasione di terreni o edifici, poiché il termine applicabile, calcolato senza computare una recidiva non riconosciuta in concreto, era decorso prima della sentenza d'appello.

  • art. 624 c.p.

    E ciò a differenza del termine di prescrizione del delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.), di dodici anni e sei mesi, ancora non decorso.

    Il termine di prescrizione del furto aggravato contestato nel caso concreto non era decorso alla data della decisione, sicché la condanna per tale reato resta ferma.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    E ciò a differenza del termine di prescrizione del delitto di furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.), di dodici anni e sei mesi, ancora non decorso.

    Per il furto aggravato nelle forme contestate, la Corte considera applicabile un termine di prescrizione di dodici anni e sei mesi, non ancora maturato.

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Con la conseguenza che detto termine, per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., il cui tempus è il 26 luglio 2017, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è spirato il 26 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia di appello (del 7 ottobre 2025).

    Applicando le regole sul termine di prescrizione e sui relativi effetti interruttivi, la Corte determina in sette anni e sei mesi il termine per il reato in esame e ne accerta la scadenza il 26 gennaio 2025.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Anzitutto, infatti, deve osservarsi che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.

    Il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può essere utilizzato per censurare la soluzione di una questione di diritto; se la soluzione è erronea, la censura deve essere proposta come violazione di legge.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Così come del tutto erroneamente sono state prospettate l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale e, dunque, la nullità della sentenza impugnata, in ragione della mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 633 cod. pen. e la violazione del divieto di reformatio in peius che con evidenza non ricorre nel caso in esame, dato che la Corte di appello ha integralmente confermato la condanna dell'imputata.

    La Corte esclude la violazione del divieto di reformatio in peius quando il giudice d'appello si sia limitato a confermare integralmente la condanna dell'imputata.

  • art. 129 c.p.p.

    Con la conseguenza che detto termine, per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., il cui tempus è il 26 luglio 2017, pari a sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) è spirato il 26 gennaio 2025, ossia anteriormente alla pronuncia di appello (del 7 ottobre 2025).

    La Corte accerta che la causa estintiva era maturata prima della sentenza d'appello e annulla senza rinvio la condanna limitatamente al reato prescritto.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Si impone, allora, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a., con la conseguente eliminazione della pena per esso inflitta di mesi uno di reclusione ed euro 50,00 di multa (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.), ferma l'inammissibilità nel resto del ricorso.

    La norma consente l'annullamento senza rinvio limitato al reato prescritto e la conseguente eliminazione della pena specificamente inflitta per quel reato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non è il mezzo per contestare la soluzione di una questione di diritto: l'eventuale errore giuridico deve essere dedotto come violazione di legge.
  • La recidiva contestata rileva nel calcolo della prescrizione solo se il giudice ne abbia effettuato il riconoscimento in concreto, accertandone i requisiti costitutivi mediante la specifica valutazione richiesta e rendendo tale riconoscimento riconoscibile nella motivazione; la mera contestazione o il richiamo alle aggravanti nel giudizio di bilanciamento non bastano.
  • Quando la recidiva non risulta riconosciuta in concreto, non se ne può tenere conto per determinare il termine di prescrizione.
  • La conferma integrale della condanna da parte del giudice d'appello non integra violazione del divieto di reformatio in peius.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.