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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37109/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Patti, con sentenza dell’8 luglio 2025, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di appello di Messina, l’11 marzo 2026, aveva confermato la condanna. Il ricorso per cassazione deduceva, con un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale aveva dapprima affermato che l’appello era fondato e che la pena risultava eccessiva, anche in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per poi concludere che l’appello era infondato e che la pena, benché prossima al massimo edittale, era equa. Nel motivare quest’ultima conclusione aveva richiamato il quantitativo e la varietà delle sostanze, il principio attivo, le dosi ricavabili, i precedenti specifici e la condotta tenuta durante il controllo di polizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d’appello conteneva proposizioni incompatibili: prima riteneva eccessiva la pena e fondato il gravame, poi giudicava equa la sanzione e infondato lo stesso appello, sulla base di elementi sostanzialmente richiamati in entrambe le valutazioni. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Il testo non indica l’entità delle pene inflitte.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa

    La contraddittorietà della motivazione rilevante in cassazione ricorre quando proposizioni riferite a punti decisivi risultano inconciliabili, in modo che l’affermazione dell’una implichi necessariamente la negazione dell’altra. La Corte ha applicato tale criterio alla motivazione d’appello sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    la complessiva contraddittorietà dell'apparato argomentativo, essendosi affermata, dapprima, la fondatezza del gravame, in ragione della ritenuta eccessività della pena inflitta in relazione ai delitti per cui v'era stata condanna e, poi, l'infondatezza dello stesso, sul rilievo che giustificassero lo specifico trattamento sanzionatoriom il quantitativo di stupefacente trovato in possesso dell'imputato, l'elevato principio attivo che caratterizzava tale sostanza, il considerevole numero di dosi medie singole da essa ricavabili, i plurimi precedenti specifici da cui il predetto risultava gravato e l'ulteriore delitto da lui commesso in occasione dell'arresto.

    La disposizione è richiamata nel quadro della valutazione della pena per il fatto di detenzione di stupefacenti; la Cassazione non definisce autonomamente i criteri di applicazione della fattispecie, ma rileva che la diversa valutazione della pena svolta dalla Corte territoriale, pur considerando gli stessi elementi, ha prodotto una motivazione inconciliabile.

Massime di principio

  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste quando la decisione contiene proposizioni concernenti punti decisivi che sono dialetticamente irrisolte e assolutamente inconciliabili, sicché l’affermazione dell’una implica necessariamente e univocamente la negazione dell’altra.
  • È affetta da contraddittorietà rilevante in cassazione la motivazione che, nel decidere sull’impugnazione relativa al trattamento sanzionatorio, afferma prima la fondatezza del gravame perché la pena è eccessiva e poi la sua infondatezza perché la pena è equa, senza risolvere l’incompatibilità tra le due conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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