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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata il 15 novembre 2018 dal GUP del Tribunale di Velletri per omicidio stradale aggravato dalla guida con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, ai sensi dell’art. 589-bis, commi 1 e 2, c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’accertamento dell’ebbrezza e alla qualificazione aggravata: ha contestato l’attendibilità delle misurazioni etilometriche, eseguite oltre un’ora dopo il sinistro mortale, richiamando una consulenza tecnica di parte, la progressione dei valori rilevati (1,58 g/l alle 23:15 e 1,74 g/l alle 23:23) e la possibilità che al momento della guida il tasso fosse inferiore alla soglia di 1,50 g/l; ha inoltre sostenuto che gli altri indizi non fossero sufficienti e che dovesse applicarsi l’ipotesi di cui al comma 4 anziché quella aggravata del comma 2. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, primo comma, n. 6, c.p., deducendo che il pagamento effettuato da Generali Italia s.p.a., assicuratrice dell’imputato, era riconducibile a quest’ultimo, che non si era opposto al risarcimento. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento limitatamente al secondo motivo. Sono state depositate memorie difensive il 30 luglio 2026 e il 4 settembre 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché aspecifico: riproponeva le critiche già esaminate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva richiamato la regolare esecuzione delle due prove etilometriche, i sintomi osservati dagli agenti (sudorazione eccessiva, forte alito vinoso e disarmonia nei movimenti), l’assenza di riferimenti ad assunzione di alcol dopo il sinistro e l’idoneità complessiva di tali elementi a corroborare il dato strumentale e la qualificazione aggravata ex art. 589-bis, comma 2, c.p.; le doglianze difensive proponevano una diversa lettura delle prove. La Corte ha precisato che il solo intervallo temporale tra guida e test non invalida l’accertamento; quando trascorrono alcune ore, occorre tuttavia verificare la presenza di ulteriori elementi indiziari, qui valorizzati dai giudici di merito. Ha accolto il secondo motivo: l’assicuratore può eseguire il risarcimento rilevante ai fini dell’attenuante, purché risulti che l’imputato ne fosse a conoscenza e abbia manifestato una concreta e tempestiva volontà di farlo proprio, contribuendo all’adempimento. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla valutazione dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6, c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà verificare gli elementi relativi alla volontà dell’imputato di fare proprio il pagamento assicurativo e l’eventuale presenza di elementi contrari. La conferma della responsabilità per il reato di cui all’art. 589-bis, comma 2, c.p. resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 589-bis, comma 2, c.p.

    A fronte della regolare esecuzione delle due prove mediante etilometro, dunque, la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità, ha indicato gli elementi di prova a carico del prevenuto e, nel contempo, ha sostanzialmente contrastato, sia pure succintamente, le argomentazioni del consulente tecnico di parte, laddove ha opinato che i risultati dell'alcooltest non possono essere letti con la lente delle variabili soggettive nelle tempistiche di assorbimento dell'alcool.

    La qualificazione aggravata è confermata quando il dato etilometrico regolarmente acquisito è corroborato da ulteriori elementi probatori e la motivazione di merito li valuta logicamente e congruamente.

  • art. 186, comma 2, lett. b) e c), Codice della strada

    Tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolernico rende necessario. verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e c), Codice della strada, la presenza di altri elementi indiziari.

    Il ritardo di alcune ore tra la guida e il test non rende di per sé inutilizzabile il risultato, ma richiede che la riconduzione del fatto alla pertinente fascia di ebbrezza sia verificata anche alla luce di ulteriori elementi indiziari.

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato medesimo, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio, essendo necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento

    Il pagamento effettuato dall’assicuratore può integrare la condotta riparatoria dell’imputato ai fini dell’attenuante, se questi ne era a conoscenza e ha manifestato una concreta e tempestiva volontà di farlo proprio, contribuendo all’adempimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    A fronte di un tale impianto argomentativo, il ricorrente ha finito col riproporre le medesime osservazioni critiche già prospettate ai giudici di merito, senza confrontarsi in alcun modo con gli argomenti da questi utilizzati per confutare le sue deduzioni, condannandosi in tal modo all'inammissibilità, perché aspecifico.

    La doglianza di legittimità è aspecifica quando ripropone le critiche già rivolte ai giudici di merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è aspecifico quando ripropone le critiche già sottoposte al giudice di merito senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Il mero intervallo temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione dell’alcoltest non invalida l’accertamento né consente, da solo, di fondare un ragionevole dubbio; se il test è eseguito a distanza di alcune ore, la collocazione del fatto nella fascia di ebbrezza contestata va verificata anche considerando ulteriori elementi indiziari.
  • La curva alcolemica e le variabili soggettive dell’assorbimento non possono essere invocate in astratto sulla base di mere valutazioni teoriche o di verosimiglianza: occorre dimostrare concretamente che il tasso rilevato non rappresentava la condizione organica al momento della guida.
  • Il risarcimento eseguito dall’assicuratore può essere riconosciuto come risarcimento effettuato dall’imputato ai fini dell’attenuante dell’art. 62, primo comma, n. 6, c.p., se l’imputato ne era a conoscenza e ha manifestato una concreta e tempestiva volontà di farlo proprio, contribuendo all’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
SottomaterieOmicidio stradale

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