Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 4 giugno 2026, depositata l’8 giugno 2026, che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 19 maggio 2026 nei confronti dell’indagato, riqualificando il fatto contestato come truffa semplice, ritenuta non idonea a giustificare una misura cautelare personale. Secondo l’imputazione provvisoria, l’indagato, in concorso con un coindagato e almeno un’altra persona non identificata, avrebbe partecipato a un raggiro ai danni di un cittadino lettone residente in Svizzera, interessato alla vendita di un salone di parrucchiere a Ginevra. Dopo trattative avviate nel settembre 2025, la vittima si recò a Torino l’11 ottobre e il 22 dicembre 2025 portando 25.000 franchi svizzeri, da cambiare in euro nell’ambito dell’operazione prospettata. Durante l’incontro, i due indagati mostrarono pacchi contenenti banconote apparentemente autentiche, ma la vittima non riuscì a verificarne integralmente il contenuto e aveva già rifiutato in precedenza di concludere lo scambio senza tale controllo. Nell’ultima fase, la vittima consegnò i franchi a uno degli uomini affinché li contasse; questi fece cadere il sacchetto con gli euro sotto il sedile, approfittò del fatto che la vittima si chinasse per recuperarlo, uscì dall’auto con i franchi e fuggì con il complice. La vittima constatò poi che le banconote in euro, salvo una, recavano la dicitura «fac-simile». Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la consegna dei franchi costituisse un trasferimento volontario e definitivo, ravvisando la truffa semplice ed escludendo il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la minorata difesa. Il pubblico ministero ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la consegna era temporanea e limitata al conteggio, mentre la vittima manteneva la volontà di verificare l’intero controvalore prima di concludere lo scambio; l’impossessamento definitivo sarebbe avvenuto solo con la condotta unilaterale e repentina di distrazione e fuga. Ha inoltre contestato l’esclusione dell’aggravante della minorata difesa, richiamando la condizione di straniero della vittima, la mancata conoscenza dell’italiano, i ripetuti spostamenti imposti e le informazioni date sulle presunte restrizioni italiane al contante. Ha infine chiesto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini precisati e annullato con rinvio l’ordinanza al Tribunale di Torino. Ha rilevato che la distinzione tra truffa e furto aggravato dipende dalla natura del trasferimento del possesso: la truffa presuppone un atto dispositivo volontario e definitivo della vittima, sebbene determinato dall’inganno; il furto ricorre quando l’agente riceve soltanto una disponibilità materiale precaria e poi si impossessa del bene con un’azione unilaterale contro la volontà del detentore. Il Tribunale del riesame aveva attribuito valore decisivo alla materiale consegna dei franchi per il conteggio, senza spiegare adeguatamente perché essa comportasse un trasferimento definitivo, pur permanendo la necessità di verificare integralmente le banconote in euro e risultando che la vittima aveva già rifiutato lo scambio in assenza di tale verifica. La motivazione non aveva inoltre chiarito se il gesto di far cadere il sacchetto e la successiva fuga avessero trasformato una detenzione precaria in possesso autonomo mediante sottrazione. È rimessa al giudice del rinvio la verifica dell’eventuale aggravante della destrezza, valutando se vi sia stata particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la vigilanza, oltre il mero approfittamento di una situazione favorevole. L’accoglimento del motivo sulla qualificazione giuridica ha assorbito la censura relativa alla minorata difesa: il giudice del rinvio dovrà verificare se le condizioni della vittima abbiano concretamente inciso sulla sua capacità di autodifesa, siano state conosciute e sfruttate e abbiano agevolato il fatto. Dovrà quindi rivalutare complessivamente il compendio indiziario, la qualificazione giuridica e, venuto meno il presupposto della decisione impugnata, la questione cautelare. Il motivo sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura non è stato definito nel merito dalla Cassazione, che ha disposto un nuovo esame. L’annullamento è con rinvio al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 4, c.p.

    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la distinzione deve essere individuata avendo riguardo alla fase risolutiva del processo causale e, segnatamente, alla natura del trasferimento del possesso: ricorre la truffa quando la persona offesa, sebbene indotta in errore dagli artifici o raggiri, compie un atto dispositivo patrimoniale volontario e definitivo; ricorre, invece, il furto quando l'agente ottiene soltanto una disponibilità materiale precaria e realizza poi l'impossessamento mediante una condotta unilaterale, contro la volontà del detentore.

    Il criterio distintivo tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento è la natura del trasferimento del possesso: trasferimento volontario e definitivo per la truffa; disponibilità soltanto materiale e precaria, seguita da impossessamento unilaterale contrario alla volontà del detentore, per il furto.

  • art. 625, primo comma, n. 4, c.p.

    Quanto all'aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., contestata nell'incolpazione provvisoria, resta rimessa al giudice del rinvio la verifica della sua eventuale concreta sussistenza in ragione di una particolare abilità, astuzia 'O avvedutezza, eccedente il mero approfittamento di una situazione favorevole e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, secondo il principio enunciato da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088.

    La destrezza richiede una particolare abilità, astuzia o avvedutezza che superi il mero approfittamento di una situazione favorevole e sia idonea a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza del detentore sulla cosa; la sua concreta ricorrenza va valutata nel complessivo sviluppo dell’azione.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Il giudice del rinvio procederà a un nuovo esame, verificando se le condizioni soggettive della persona offesa abbiano concretamente inciso sulla sua capacità di autodifesa e siano state effettivamente conosciute e sfruttate dagli autori del fatto, in particolare se la mera qualità di straniero o la mancata conoscenza della lingua italiana, considerate unitamente alle circostanze di tempo e di luogo e alle modalità dell'azione, possano assumere rilievo e abbiano concretamente agevolato la commissione del fatto ostacolando la pronta percezione dell'insidia, la reazione della vittima o la richiesta di aiuto.

    La minorata difesa va verificata in concreto: le condizioni della vittima devono avere inciso sulla capacità di autodifesa, essere state conosciute e sfruttate dagli autori e avere agevolato la commissione del fatto; la sola qualità di straniero o la mancata conoscenza della lingua non sono considerate automaticamente decisive.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Fermo restando che questa Corte non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle riservate al giudice cautelare, la rivalutazione della qualificazione giuridica comporta il venir meno del presupposto logico sul quale il Tribunale ha fondato l'annullamento della misura.

    Quando la decisione cautelare si fonda su una qualificazione giuridica erronea, il giudice del rinvio deve procedere a una nuova valutazione complessiva, compresa quella relativa alle esigenze cautelari, senza che la Cassazione sostituisca il proprio apprezzamento di merito.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Il rinvio per il nuovo esame della decisione cautelare è disposto al Tribunale di Torino, individuato come giudice competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento dipende dal momento e dalle modalità in cui si verifica l’impossessamento: la truffa richiede che la vittima, pur indotta in errore, trasferisca volontariamente e definitivamente il possesso; il furto ricorre quando l’agente ottiene una disponibilità materiale precaria e la converte unilateralmente in possesso, contro la volontà del detentore.
  • La consegna materiale di una cosa per un’attività circoscritta, come il conteggio, non dimostra da sola un trasferimento definitivo del possesso. Occorre ricostruire l’intera sequenza dell’operazione e accertare se il titolare avesse subordinato il trasferimento alla verifica o al completamento di ulteriori condizioni.
  • Nel giudizio di legittimità cautelare la Cassazione verifica la correttezza giuridica della qualificazione del fatto provvisoriamente ricostruito e la congruità logica della motivazione, senza rivalutare direttamente gli indizi né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice cautelare.
  • L’aggravante della destrezza richiede una particolare abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore e non coincide con il mero approfittamento di una situazione favorevole; la valutazione deve considerare l’azione nel suo complesso.
  • La minorata difesa va accertata in concreto, verificando che le condizioni della persona offesa abbiano inciso sulla sua capacità di autodifesa, siano state conosciute e sfruttate dall’autore e abbiano effettivamente agevolato la commissione del reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.