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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 4 dicembre 2025, aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato, contestato in concorso e aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 4, c.p. Gli imputati hanno presentato tempestivo ricorso per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto; censure sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Durante il giudizio di legittimità, la persona offesa ha rimesso ritualmente la querela e gli imputati l'hanno accettata, come da verbale del 1° giugno 2026 della Questura di Udine. La Corte ha dichiarato estinto il reato per remissione di querela, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la remissione della querela, intervenuta durante il giudizio di legittimità, determina l'estinzione del reato e va dichiarata anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivo. Ritenuta la tempestività dei ricorsi e non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 152 c.p. e annullato senza rinvio la sentenza impugnata. I tre motivi di ricorso non sono stati esaminati. In assenza di diverso accordo, le spese del procedimento sono state poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Claudio Braidic e Caterina Kari per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, cod. pen.

    La norma è richiamata per la contestazione del furto commesso in concorso; la Corte non ne esamina la configurabilità, poiché dichiara estinto il reato per remissione di querela.

  • art. 624 c.p.

    Claudio Braidic e Caterina Kari per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, cod. pen.

    La disposizione individua il reato di furto contestato; la decisione non affronta nel merito la responsabilità, dichiarando invece estinto il reato per remissione di querela.

  • art. 625, nn. 2 e 4, c.p.

    Claudio Braidic e Caterina Kari per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 4, cod. pen.

    Le disposizioni sono indicate come aggravanti del furto contestato, senza che la Corte ne valuti l'applicazione nel merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

    La Corte deve dichiarare l'estinzione del reato quando ne ricorrono i presupposti e non sussistono le ipotesi previste dal comma 2.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

    L'estinzione è dichiarata perché, secondo la Corte, non ricorre alcuna delle ipotesi del comma 2 che osterebbero alla pronuncia.

  • art. 152 c.p.

    Dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

    La remissione di querela comporta l'estinzione del reato contestato.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    In assenza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione sono poste a carico dei querelati.

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta durante il giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dalla Corte, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • La declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela prevale sulle eventuali cause di inammissibilità del ricorso, salvo che ricorra una delle ipotesi ostative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Quando la remissione di querela estingue il reato e non ricorrono le ipotesi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
  • In mancanza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione della querela sono poste a carico dei querelati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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