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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36292/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce da un incarico relativo alla vendita di un immobile di comproprietà di due sorelle. La società incaricata dell'intermediazione agiva per ottenere il pagamento della provvigione pattuita e di ulteriori somme, sostenendo di aver adempiuto al proprio incarico individuando una promissaria acquirente disponibile ad acquistare alle condizioni fissate dalle venditrici. Le convenute contestavano il diritto al compenso, deducendo il difetto di mandato e la vessatorietà della clausola che prevedeva il pagamento della provvigione anche in caso di mancata conclusione della vendita; spiegavano inoltre che il contratto definitivo non si era perfezionato per un ripensamento di una delle venditrici, che aveva deciso di non vendere la propria quota e di riacquistare la restante metà dell'immobile dalla comproprietaria. In appello la corte territoriale ha qualificato il rapporto come mediazione atipica, ritenendo valida la pattuizione del compenso anche senza conclusione dell'affare, ma ha escluso il diritto alla somma richiesta a titolo di mancato guadagno pari alla provvigione che sarebbe stata dovuta dall'acquirente. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme sul giudizio di prova, sostenendo che la corte d'appello non avesse esaminato correttamente le clausole dell'incarico e gli elementi probatori relativi alla proposta irrevocabile e agli inviti a stipulare; 2) violazione degli artt. 1322, 1755 e 2932 c.c., assumendo che, non essendo stato concluso l'affare, non fosse dovuta né la provvigione né la penale; 3) violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo, per la pretesa vessatorietà della clausola che prevedeva il pagamento del compenso anche indipendentemente dalla conclusione del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non rispettoso dei requisiti di autosufficienza e, comunque, non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché diretto contro la statuizione della corte d'appello che, facendo leva sull'autonomia contrattuale, aveva riconosciuto l'ammissibilità della mediazione atipica e della clausola che obbligava al pagamento del compenso anche in mancanza di conclusione dell'affare; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione di vessatorietà della clausola, già esclusa dal giudice di merito. Conseguentemente ha confermato la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il motivo che denuncia motivazione solo apparente o mancante è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi e non rispetta i requisiti di contenuto-forma del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    La censura di carenza motivazionale deve essere specifica e riferita alla decisione effettivamente adottata dal giudice di merito.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le censure interpretative sul contratto devono essere formulate indicando le clausole rilevanti e confrontandosi con la lettura data dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La deduzione relativa alla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento va dedotta in modo specifico e coerente con la decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia contrattuale consente di stipulare una mediazione atipica con pattuizioni derogatorie rispetto allo schema tipico.

  • art. 1755 c.c.

    La disciplina codicistica della provvigione può essere derogata da accordi validi nell'ambito dell'autonomia contrattuale.

  • art. 2932 c.c.

    La mancata conclusione del definitivo non esclude, di per sé, l'esigibilità del compenso se le parti hanno pattuito diversamente.

  • art. 33 D.lgs. 206/2005

    La clausola è vessatoria solo se determina un significativo squilibrio a danno del consumatore, accertamento escluso nel caso concreto.

  • art. 36 D.lgs. 206/2005

    La nullità di protezione presuppone l'effettiva vessatorietà della clausola, che qui il giudice di merito ha escluso.

  • art. 380bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale perché ricorrevano i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che ignori la qualificazione giuridica decisiva effettuata dal giudice di merito o che si limiti a prospettare una diversa lettura del contratto e delle prove.
  • L'autonomia contrattuale consente di costruire una mediazione atipica o un incarico di vendita con clausole che deroghino al modello codicistico, compresa la previsione di un compenso dovuto anche in mancanza della conclusione dell'affare, purché la pattuizione sia valida e non vessatoria.
  • La clausola che prevede il pagamento del compenso al mediatore anche senza conclusione del contratto non è di per sé nulla o vessatoria: occorre un accertamento concreto del significativo squilibrio contrattuale, che, se escluso dal giudice di merito, non può essere sovvertito in cassazione con una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
  • Il vizio di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, né per colmare la mancata esposizione delle clausole contrattuali invocate a fondamento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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