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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14981/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore per canoni di locazione asseritamente non pagati relativi al periodo novembre 2017-luglio 2018, per complessivi euro 2.700,00. Il conduttore si era opposto deducendo di avere riconsegnato le chiavi nel febbraio 2018 ed esercitato il recesso senza preavviso; aveva inoltre allegato infiltrazioni d'acqua, cattivo stato degli infissi e del vecchio impianto idraulico, con conseguente insalubrità del locale adibito a vendita di generi alimentari e mancata esecuzione delle riparazioni dovute dal locatore. In primo grado l'opposizione era stata rigettata e confermato il decreto ingiuntivo; in appello, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto giustificato il recesso anticipato del conduttore alla luce della CTU, ma aveva comunque mantenuto la condanna al pagamento dei canoni per il periodo indicato. In cassazione il conduttore ha denunciato violazione dell'art. 27 L. 392/1978 e degli artt. 1578 e 1581 c.c. e dei principi generali sulla risoluzione per inadempimento, sostenendo che l'accertata insalubrità non integrasse gravi motivi di recesso, poiché non derivante da fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti. Il locatore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno relativa alla tardività della domanda risarcitoria proposta dal conduttore in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che il ricorso era privo di un'adeguata esposizione dei fatti sostanziali e processuali e non consentiva di comprendere compiutamente la materia del contendere, le domande delle parti, lo svolgimento del processo e il contenuto della sentenza impugnata. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, essendo questo tardivo e dipendente dal principale. Il ricorrente principale è stato condannato alla rifusione delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 L. 392/1978

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 1578 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai vizi della cosa locata e ai rimedi del conduttore; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 1581 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sui vizi della cosa locata; non oggetto di valutazione di merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno; il ricorso incidentale è però dichiarato inefficace perché tardivo dopo l'inammissibilità del principale.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro e sufficiente a consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto e svolgimento della controversia; la mancanza di tali elementi determina l'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria ma comprensibile e completa dei fatti di causa e dello svolgimento processuale, tale da consentire alla Corte di cogliere direttamente dalla sola lettura dell'atto l'oggetto della controversia e le questioni devolute.
  • Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non ha natura meramente formale, ma è funzionale alla intelligibilità del motivo di ricorso e alla possibilità di scrutinio della censura.
  • Il ricorso incidentale tardivo, proposto ai sensi dell'art. 334 c.p.c., è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso principale è inammissibile, il giudice di legittimità non esamina le censure di merito sulla disciplina sostanziale del rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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