Cassazione Civile, Ordinanza n. 26904/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per maggiore IRES relativa all'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo corretta la liquidazione degli acconti in relazione all'interruzione della tassazione di gruppo e alla prosecuzione del regime consolidato, con applicazione degli artt. 118, comma 3, e 124 T.U.I.R. Avverso tale sentenza la società aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma in pendenza del giudizio ha poi depositato un'istanza notificata alla controparte, chiedendo la declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso, deducendo di aver definito il contenzioso mediante "rottamazione" della cartella impugnata. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, ma non ha formulato eccezioni rispetto alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite. La decisione è stata adottata richiamando il principio per cui, quando la lite è stata definita mediante definizione agevolata e il debitore ricorrente rinuncia al giudizio, il processo va dichiarato estinto; nel caso concreto non risultando contestazioni della controparte e avendo la società dichiarato la definizione della pretesa, è stata pronunciata l'estinzione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata come base dell'emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
richiamato dalla sentenza d'appello quale criterio per il calcolo degli acconti nel primo esercizio, senza variazione del reddito imponibile.
richiamato dalla sentenza d'appello per escludere aumenti o diminuzioni del reddito d'imposta nel calcolo degli acconti.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
utilizzato come base per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso e per regolare le spese.
richiamato nel principio giurisprudenziale riportato dalla Corte quale disciplina della definizione agevolata con impegno alla rinuncia al giudizio.
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata nel principio giurisprudenziale in tema di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge e deposita rinuncia al giudizio notificata alla controparte, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Se alla rinuncia del ricorrente non si accompagna alcuna contestazione della controparte, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
- Nei casi di definizione agevolata della lite e rinuncia al ricorso, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa tributaria sia stata integralmente definita secondo la procedura agevolata richiamata dalla Corte.
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