Cassazione Penale, Sentenza n. 9664/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione/porto di armi dedotte soprattutto da intercettazioni telefoniche. Contestano che le sole conversazioni non possano provare la disponibilità e la funzionalità delle armi (mancato rinvenimento alle perquisizioni), lamentano valutazione difforme delle posizioni dei coindagati e contestano la quantificazione della pena, dovendosi tener conto della natura indiziaria esclusiva delle prove e del tempo trascorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha respinti. Ha confermato che le intercettazioni, valutate alla luce dei criteri di gravità, precisione e concordanza, potevano validamente provare la detenzione e la funzionalità delle armi (o la possibilità di renderle funzionanti). Ha ritenuto irrilevante, ai fini della responsabilità, il mancato rinvenimento delle armi in perquisizioni non immediatamente effettuate. Sulla pena la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dei giudici di merito (pene comminate sotto la media edittale per i reati contestati). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7
Normano la detenzione e il porto di armi comuni da sparo: la Corte ha ritenuto che il reato possa essere provato anche con elementi indiziari desunti da intercettazioni quando ne emergano elementi gravi, precisi e concordanti, e ha chiarito che la disponibilità del munizionamento non è elemento necessario per integrare il reato di detenzione dell'arma
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
Norma penale relativa ad alcuni illeciti con armi (es. abrasione matricole): la Corte ha confermato la condanna per la fattispecie prevista, ritenendo pienamente probatoria la confessione stragiudiziale contenuta nell'intercettazione quando genuina e spontanea
Regole sulla valutazione della prova e sulla motivazione: la Cassazione ha ricordato che il sindacato in sede di legittimità è limitato al controllo logico-giuridico della motivazione (esclusa la rivalutazione delle prove), e che il giudice del merito deve indicare i criteri adottati e mostrare perché gli indizi sono gravi, precisi e concordanti
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione del quantum rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che non sia richiesta motivazione dettagliata quando la pena è inferiore alla misura media edittale
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di reiezione del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a un versamento equitativo alla Cassa delle ammende
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla produzione di nuovi motivi o documenti: citato nel procedimento per la disciplina dei limiti alla trattazione dei motivi in Cassazione (richiamato nel contesto dei termini di presentazione dei motivi)
Massime di principio
- Intercettazioni possono costituire prova sufficiente se gli elementi ricavati sono gravi, precisi e concordanti; la Cassazione controlla solo la logicità e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice del merito, non rivaluta le prove.
- Il mancato rinvenimento materiale dell'arma non annulla automaticamente la prova: la perquisizione non immediata o infruttuosa non è di per sé decisiva se le intercettazioni offrono indizi forti.
- La funzionalità dell'arma e la disponibilità di munizionamento possono essere desunte indiziariamente dalle modalità di detenzione e dall'uso previsto dall'imputato (es. frasi su difesa, conservazione, protezione dall'umidità).
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato in intercettazioni possono valere come confessione stragiudiziale se genuine e contenenti particolari conoscibili solo dal titolare.
- Sulla determinazione della pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità; quando la pena è sotto la misura media edittale la motivazione non deve essere dettagliata, mentre è più stringente se la pena supera la media.
- In Cassazione i ricorrenti non possono ottenere la riconsiderazione integrale del materiale probatorio: il rimedio è limitato a far emergere vizi logici o giuridici nella motivazione dei giudici di merito.
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