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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25911/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme derivanti da anticipi fatture e finanziamenti concessi a un imprenditore agricolo, per i quali una persona fisica aveva prestato garanzia personale quale fideiussore. La garante ha proposto opposizione deducendo di essere consumatrice, di non avere alcun coinvolgimento nell’attività d’impresa del figlio, e ha contestato sia la validità delle fideiussioni sia la decadenza dell’azione ex art. 1957 c.c., oltre alla correttezza degli addebiti. Il tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo applicabile la disciplina del consumatore e nulla la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.; la corte d’appello ha confermato la qualifica di consumatore e la nullità della deroga, rigettando l’appello incidentale dell’originaria creditrice. In cassazione ha ricorso la società che si è qualificata cessionaria del credito, affidandosi a quattro motivi: 1) contestazione della qualifica di consumatrice della garante; 2) omessa pronuncia sulla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione; 3) erronea affermazione della vessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. nei contratti autonomi di garanzia; 4) erronea ritenuta vessatorietà della deroga all’art. 1957 c.c. a prescindere dalla qualificazione del contratto. La controricorrente ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di legittimazione della ricorrente, sostenendo che non fosse provata la cessione del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato che la ricorrente, qualificatasi cessionaria del credito, non aveva dimostrato in modo adeguato l’effettiva cessione del credito controverso, avendo prodotto documentazione idonea al più a provare la notificazione della cessione, ma non la stipulazione del contratto di cessione e quindi il trasferimento della titolarità del credito; tale mancanza, contestata dalla controparte, è stata ritenuta rilevabile d’ufficio. Quanto ai motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla qualifica di consumatore. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti inammissibili perché non coglievano vizi di motivazione rilevanti in cassazione e pretendevano una diversa interpretazione di merito del contratto, senza denunciare specifiche violazioni dei criteri ermeneutici. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi: la corte territoriale aveva ritenuto la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. astrattamente derogabile, ma in concreto nulla e inapplicabile per mancanza di prova, da parte della banca, di un adeguato procedimento informativo e di esplicitazione alla consumatrice dell’impegno assunto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    La deroga contrattuale alla decadenza del creditore è in astratto consentita, ma nei rapporti con consumatore la sua efficacia è stata esclusa per mancata dimostrazione di un adeguato procedimento informativo e per la qualificazione della clausola come abusiva/nulla nel caso concreto.

  • art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. 206/2005

    art. 33, comma 2, lett. t)

    La clausola che deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c. è ricondotta tra quelle che presumono vessatorietà quando sanciscono a carico del consumatore decadenze o limitazioni di difese.

  • art. 34 d.lgs. 206/2005

    Per la validità della clausola nei confronti del consumatore occorre che il professionista provi di aver reso noto ed esplicitato in modo chiaro l’impegno assunto, secondo il procedimento informativo richiesto dalla disciplina consumeristica.

  • art. 3 d.lgs. 206/2005

    La qualifica di consumatore dipende dallo scopo perseguito al momento della stipula, non dalla mera qualità soggettiva astratta della persona; anche un imprenditore o professionista può essere consumatore se agisce per fini estranei all’attività.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è inammissibile quando non contesta l’erronea ripartizione dell’onere, ma solo la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La ricorrente ha richiamato la prova presuntiva, ma la Corte ha ribadito che la rivalutazione degli indizi e dei fatti accertati non è consentita in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della prova non può trasformarsi in richiesta di nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se rende percepibile il percorso logico della decisione; non basta lamentare una diversa lettura dei fatti.

  • art. 111 c.p.c.

    La parte che agisce o resiste come successore a titolo particolare deve provare i presupposti della propria legittimazione nel processo di impugnazione.

  • art. 110 c.p.c.

    In caso di successione nel processo, la prova del subentro è rilevante per la regolare instaurazione del contraddittorio in appello o in cassazione.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione della cessione al debitore ceduto rileva solo per l’efficacia liberatoria del pagamento al cedente, non prova da sola l’effettivo trasferimento del credito.

  • art. 58 T.U.B.

    Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione al debitore, ma non costituisce di per sé prova della cessione in presenza di contestazione specifica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata definita in conformità alla proposta di inammissibilità, con conseguente applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto per l’abuso del processo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conferma della proposta di inammissibilità ha legittimato la condanna della ricorrente a una somma equitativa e a favore della Cassa delle ammende per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, secondo la disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • Quando una parte si qualifica cessionaria di un credito contestato, la mera prova della notificazione della cessione al debitore non basta a dimostrare la titolarità sostanziale del credito: se la cessione è specificamente contestata, occorre provare l’effettivo perfezionamento dell’atto traslativo.
  • In caso di cessione di crediti bancari in blocco, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale equivale alla notificazione al debitore ceduto, ma non sostituisce la prova dell’avvenuta cessione quando la controparte contesti la titolarità del credito oppure la riconducibilità dello specifico credito al blocco ceduto.
  • La qualifica di consumatore va accertata in base alla finalità concreta del contratto al momento della stipula e non alla mera qualità soggettiva astratta della persona; anche chi svolge attività imprenditoriale può essere consumatore se conclude il negozio per esigenze estranee a tale attività.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli indizi, né contestare come violazione di legge la mera ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
  • Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se invece la censura riguarda l’apprezzamento delle prove, il motivo è inammissibile o va semmai incanalato nel vizio motivazionale nei limiti rigorosi oggi consentiti.
  • La clausola che deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c. può essere astrattamente valida, ma nei rapporti con consumatori la sua efficacia richiede che il professionista dimostri di aver reso consapevole la parte debole dell’impegno assunto, secondo la disciplina sulle clausole abusive.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneIntermediazione finanziariaDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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