Cassazione Civile, Ordinanza n. 25757/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, poi incorporata in altra società ricorrente, aveva presentato un’istanza di rimborso dell’IRES versata in eccedenza per il periodo d’imposta 2006, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. L’Ufficio aveva rigettato la domanda ritenendo che si trattasse invece di istanza soggetta all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, con conseguente decadenza perché proposta oltre il termine di quarantotto mesi dal versamento. La contribuente aveva contestato tale qualificazione sostenendo che non ricorresse alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 e che dovesse applicarsi il termine più generale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 21, comma 2, per avere la sentenza applicato l’art. 38 a un rimborso originato, a suo dire, da errore di calcolo nelle variazioni fiscali. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in ragione della disparità di trattamento e della lesione del diritto di difesa derivanti dal termine di decadenza di quarantotto mesi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda come rimborso di versamenti diretti indebitamente eseguiti per errore materiale nella dichiarazione, con applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e del relativo termine di decadenza di quarantotto mesi. Ha inoltre escluso l’illegittimità costituzionale della norma, affermando che il diverso regime rispetto all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 è giustificato dai differenti presupposti delle due discipline e dalla natura residuale di quest’ultima. Non essendosi costituita l’Agenzia, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
ha carattere residuale e di chiusura del sistema; si applica quando il diritto alla restituzione sorge solo in data posteriore al pagamento, consentendo la domanda entro due anni dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione
si applica al rimborso dei versamenti diretti non dovuti ab origine, anche in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento; prevede un termine di decadenza di quarantotto mesi dal versamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati per sostenere l’illegittimità costituzionale del termine decadenziale previsto dall’art. 38, questione però respinta dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel sistema dei rimborsi tributari, occorre distinguere tra versamenti non dovuti sin dall’origine, soggetti alla disciplina speciale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, e ipotesi in cui il diritto alla restituzione nasce solo successivamente al pagamento, per le quali opera in via residuale l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
- L’errata compilazione della dichiarazione fiscale che determini il pagamento di un’imposta non dovuta integra un’ipotesi riconducibile all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, con applicazione del termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento.
- La diversità di trattamento tra termine di rimborso del contribuente e termini più ampi riconosciuti all’Amministrazione per l’accertamento non integra di per sé violazione degli artt. 3 e 24 Cost., se il legislatore ha operato un ragionevole bilanciamento tra esigenze contrapposte e la disciplina di rimborso è sorretta da una razionale differenziazione dei presupposti.
- Quando la norma invocata ha natura speciale per una determinata ipotesi di indebito tributario, non può essere elusa mediante il richiamo alla disciplina generale e residuale dei rimborsi nel processo tributario.
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