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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10632/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utenti)

La controversia

Tre utenti del servizio idrico integrato in un Comune del litorale ligure avevano chiesto la restituzione, limitatamente agli ultimi dieci anni, della quota della tariffa pagata per il servizio di depurazione, assumendo che nel periodo considerato il servizio non fosse stato effettivamente svolto nel relativo comprensorio. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e il Tribunale aveva confermato la decisione rigettando l’appello del gestore. La società gestrice proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: deduceva, in sintesi, l’erronea applicazione della disciplina ambientale e tariffaria del servizio idrico integrato, la violazione di norme sull’esecuzione e sul corrispettivo del contratto, la violazione dell’onere della prova e della motivazione, l’omesso esame di documenti, l’erronea applicazione della normativa regionale e statale sulla tariffa di depurazione e la prescrizione applicabile. Parallelamente un’altra società, succeduta nella posizione del soggetto che aveva richiesto e incassato i pagamenti, proponeva ricorso incidentale con censure sovrapponibili. Nel frattempo la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, dopo la pubblicazione di precedenti di legittimità conformi in tema di non debenza della quota di depurazione in assenza del servizio, individuazione del legittimato passivo e prescrizione decennale.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia della ricorrente principale e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione nei suoi confronti. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, reputandolo infondato perché le questioni sollevate erano già state risolte in senso conforme da numerosi precedenti della Corte. In particolare ha ribadito che la quota tariffaria per la depurazione non è dovuta quando il servizio manchi o non funzioni per causa non imputabile all’utente, che il pagamento così effettuato è indebito, che grava sul gestore l’onere di provare l’effettiva erogazione del servizio, che gli obblighi restitutori fanno capo a chi abbia richiesto e incassato il pagamento e, in caso di subentro nel contratto ancora pendente, al subentrante, e che per la ripetizione dell’indebito si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve delle prestazioni periodiche. Quanto alle spese, la Corte ha compensato quelle tra ricorrenti principale e incidentale, ha condannato la ricorrente principale a rifondere le spese in favore dei controricorrenti costituiti e ha escluso l’ulteriore contributo unificato per la rinuncia al ricorso principale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La quota della tariffa del servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato effettivamente reso o abbia funzionato in modo tale da far venir meno la controprestazione, purché l’assenza di fruizione non sia imputabile all’utente.
  • In tema di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte per il servizio di depurazione, il pagamento ha natura di indebito oggettivo e l’azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione breve dei crediti periodici.
  • Il gestore che pretenda il corrispettivo per la depurazione deve provare di avere effettivamente reso il servizio corrispondente; l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa grava su di lui.
  • Gli obblighi restitutori derivanti dall’indebito gravano su chi abbia richiesto e incassato il pagamento; se vi è subentro nel contratto ancora pendente a seguito di cessione d’azienda, la legittimazione passiva spetta al subentrante.
  • La rinuncia al ricorso principale determina l’estinzione del giudizio di cassazione per quella impugnazione, mentre il ricorso incidentale resta esaminabile e, se infondato, viene rigettato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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