Cassazione Civile, Ordinanza n. 10632/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Tre utenti del servizio idrico integrato in un Comune del litorale ligure avevano chiesto la restituzione, limitatamente agli ultimi dieci anni, della quota della tariffa pagata per il servizio di depurazione, assumendo che nel periodo considerato il servizio non fosse stato effettivamente svolto nel relativo comprensorio. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e il Tribunale aveva confermato la decisione rigettando l’appello del gestore. La società gestrice proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: deduceva, in sintesi, l’erronea applicazione della disciplina ambientale e tariffaria del servizio idrico integrato, la violazione di norme sull’esecuzione e sul corrispettivo del contratto, la violazione dell’onere della prova e della motivazione, l’omesso esame di documenti, l’erronea applicazione della normativa regionale e statale sulla tariffa di depurazione e la prescrizione applicabile. Parallelamente un’altra società, succeduta nella posizione del soggetto che aveva richiesto e incassato i pagamenti, proponeva ricorso incidentale con censure sovrapponibili. Nel frattempo la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, dopo la pubblicazione di precedenti di legittimità conformi in tema di non debenza della quota di depurazione in assenza del servizio, individuazione del legittimato passivo e prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia della ricorrente principale e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione nei suoi confronti. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, reputandolo infondato perché le questioni sollevate erano già state risolte in senso conforme da numerosi precedenti della Corte. In particolare ha ribadito che la quota tariffaria per la depurazione non è dovuta quando il servizio manchi o non funzioni per causa non imputabile all’utente, che il pagamento così effettuato è indebito, che grava sul gestore l’onere di provare l’effettiva erogazione del servizio, che gli obblighi restitutori fanno capo a chi abbia richiesto e incassato il pagamento e, in caso di subentro nel contratto ancora pendente, al subentrante, e che per la ripetizione dell’indebito si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve delle prestazioni periodiche. Quanto alle spese, la Corte ha compensato quelle tra ricorrenti principale e incidentale, ha condannato la ricorrente principale a rifondere le spese in favore dei controricorrenti costituiti e ha escluso l’ulteriore contributo unificato per la rinuncia al ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma richiamata per denunciare l’omesso esame di documenti.
artt. 74, 101 e 105 D.lgs. 152/2006
richiamati per contestare la disciplina ambientale e del servizio idrico integrato.
art. 2 D.M. 30 settembre 2009 n. 102
richiamato in relazione alla tariffa del servizio di depurazione.
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.
richiamati per sostenere la corretta qualificazione del rapporto, gli obblighi contrattuali e la ripetizione dell’indebito.
artt. 105, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati in tema di servizio idrico integrato e tariffa di depurazione.
richiamato con riferimento alla decisione secondo diritto.
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati in relazione alla disciplina del servizio idrico e della depurazione.
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato quale disposizione regionale sulla materia.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, conv. in L. n. 13/2009
richiamato come base normativa della pretesa tariffaria.
richiamato per sostenere l’applicabilità della prescrizione breve; la Corte ha ribadito invece la prescrizione decennale per la ripetizione dell’indebito.
richiamato per individuare il subentro nel contratto ancora pendente e il soggetto obbligato alla restituzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha precisato la disciplina applicabile alla rinuncia al ricorso principale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La quota della tariffa del servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato effettivamente reso o abbia funzionato in modo tale da far venir meno la controprestazione, purché l’assenza di fruizione non sia imputabile all’utente.
- In tema di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte per il servizio di depurazione, il pagamento ha natura di indebito oggettivo e l’azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione breve dei crediti periodici.
- Il gestore che pretenda il corrispettivo per la depurazione deve provare di avere effettivamente reso il servizio corrispondente; l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa grava su di lui.
- Gli obblighi restitutori derivanti dall’indebito gravano su chi abbia richiesto e incassato il pagamento; se vi è subentro nel contratto ancora pendente a seguito di cessione d’azienda, la legittimazione passiva spetta al subentrante.
- La rinuncia al ricorso principale determina l’estinzione del giudizio di cassazione per quella impugnazione, mentre il ricorso incidentale resta esaminabile e, se infondato, viene rigettato.
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