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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32435/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una lunga vicenda di riscossione dell'imposta di successione riferita a un de cuius e agli atti esattoriali e impositivi che ne sono derivati. Dopo la presentazione della denuncia di successione, l'ufficio finanziario liquidò imposte e notificò ingiunzioni; seguirono un'istanza di condono ex art. 6 del d.l. n. 660/1973, un parere dell'Avvocatura distrettuale e una risoluzione ministeriale, nonché successivi avvisi di liquidazione e ingiunzioni. In sede tributaria quegli atti furono poi annullati, con accertamento definitivo della debenza dell'imposta nei termini favorevoli al contribuente. Gli eredi hanno quindi agito in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni per l'esecuzione esattoriale ritenuta illegittima, culminata nella vendita coattiva di immobili. La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità delle amministrazioni, ricondotta all'art. 96, comma 2, c.p.c., osservando che l'azione esecutiva era stata portata avanti senza la normale prudenza nonostante i pareri favorevoli al condono e ha confermato/esteso la condanna risarcitoria. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c. per improponibilità della domanda risarcitoria in quella sede e per asserita necessità di proporla nel giudizio di opposizione all'esecuzione; (2) violazione di norme sul contenuto della sentenza e sul processo tributario, per motivazione apparente o omessa e per travisamento del contenuto del parere dell'Avvocatura e della risoluzione ministeriale, oltre che per carenza di prova del nesso causale e del danno non patrimoniale; (3) violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., degli artt. 2043 e 2697 c.c. per insussistenza dei presupposti risarcitori; (4) omesso esame di fatti decisivi; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; (6) vizi della liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, con critica alla CTU e alla prova testimoniale; (7) omesso esame di fatti decisivi sulla CTU; (8) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili o infondati gli altri, rilevando in particolare che il titolo esecutivo era stragiudiziale, che la motivazione della sentenza era al più insufficiente ma non censurabile nei limiti attuali dell'art. 360 c.p.c., che varie doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e che operava la preclusione da doppia conforme per i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha quindi confermato la condanna delle amministrazioni al risarcimento e alle spese di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità delle amministrazioni per avere proseguito l'esecuzione esattoriale su atti poi annullati e per avere causato, con tale condotta, un danno risarcibile agli eredi del contribuente. La Corte ha escluso il vizio relativo all'art. 96, comma 2, c.p.c. perché la domanda risarcitoria non era proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione prima dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'imposizione; ha poi dichiarato inammissibili le doglianze che tendevano a contestare la ricostruzione dei fatti, la lettura dei pareri amministrativi e la valutazione delle prove. È stata quindi confermata la condanna al risarcimento e alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata non era proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione prima che fosse accertata l'illegittimità del titolo esecutivo; il richiamo alle Sezioni Unite viene usato per escludere la censura delle amministrazioni e confermare la proponibilità dell'azione in sede successiva di cognizione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: la violazione di legge non consente la rivalutazione del fatto, il vizio motivazionale è ormai circoscritto al solo minimo costituzionale e il motivo ex n. 5 è inammissibile in caso di doppia conforme salvo specifica divergenza delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata, benché sintetica, supera il minimo costituzionale e non integra nullità; eventuali carenze argomentative non sono più deducibili come vizio di motivazione nei termini prospettati dalle ricorrenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova non è veicolabile come motivo di ricorso per cassazione in questo contesto; al più, se ne prospetta una diversa valutazione del contenuto probatorio, riservata al giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la mancanza dei presupposti risarcitori; la Corte, però, non entra in un'autonoma applicazione della norma, ritenendo inammissibile la doglianza perché diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalle ricorrenti sulla prova del nesso causale e del danno; la Corte osserva che la critica, in realtà, contesta la ricostruzione fattuale e non un errore di riparto dell'onere della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia, poiché il giudice non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una decisione che renda incompatibili con il decisum le tesi non espressamente esaminate.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per contestare la CTU è necessario riportare specificamente nel ricorso i passaggi rilevanti della relazione e le critiche mosse; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono preclusi se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 38 c.p.c.

    Richiamato solo incidentalmente per escludere la tempestiva proposizione di eccezioni di incompetenza nel vecchio regime processuale.

  • art. 392 c.p.c.

    Indicato quale base della riassunzione del giudizio dopo la precedente cassazione con rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte non vi ravvisa violazione autonoma, essendo le doglianze comunque inammissibili o infondate.

Massime di principio

  • Quando il titolo esecutivo è stragiudiziale, la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. non è proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione prima dell'accertamento dell'illegittimità del titolo o della pretesa sottostante.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o della documentazione acquisita; tali contestazioni restano riservate al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale; non è più configurabile una censura di semplice insufficienza argomentativa, né è ammissibile confrontare la motivazione della sentenza con gli atti di causa per dedurne il vizio.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica in modo specifico le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La deduzione di travisamento della prova non può essere usata per contestare in cassazione la valutazione del contenuto dei documenti o delle prove testimoniali, salvo i rigorosi casi di errore percettivo rilevanti in altri rimedi.
  • Per censurare la valutazione di una consulenza tecnica d'ufficio occorre trascrivere specificamente nel ricorso i passaggi rilevanti della relazione e le critiche formulate, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, con una motivazione sintetica, decide in modo incompatibile con le difese della parte: non è richiesta una confutazione analitica di ogni argomento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniContenzioso tributario
RamiResponsabilità civileProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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