Cassazione Penale, Sentenza n. 11752/2026 del 27/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato l'improcedibilità per intervenuta oblazione in relazione al reato previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4). Nel ricorso si deduceva inosservanza o erronea applicazione di norme penali (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento all'art. 162-bis cod. pen., in considerazione del fatto che il reato è punito con pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Le motivazioni depositate (art. 544, comma 2 c.p.p.) erano state comunicate alla Procura generale il 10 febbraio 2025; il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p. è quindi scaduto il 25 febbraio 2025. Il Procuratore ha depositato l'atto il 25 febbraio 2025 nella cancelleria della Corte d'appello (anziché nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento), la quale lo ha inoltrato telematicamente al Tribunale di Mantova il 26 febbraio 2025, quando il termine era decorso. La Corte ha richiamato l'art. 582 c.p.p. (deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento) e l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. (inammissibilità per inosservanza di tempi e modi). Non essendo stata proposta impugnazione dalla parte privata, la declaratoria di inammissibilità non è stata seguita dalle statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. Perciò il gravame non è stato esaminato nel merito e la sentenza impugnata rimane confermata.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, codice della strada
Norma richiamata in relazione al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti; il Tribunale aveva dichiarato l'improcedibilità per intervenuta oblazione relativamente a questo comma.
commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'art. 187 c.d.s.
Si riferiscono agli accertamenti cui il soggetto si sarebbe dovuto sottoporre (es. prove alcoliche o tossicologiche), il rifiuto dei quali è stata la fattispecie contestata.
Richiamato dal Procuratore Generale per sostenere una presunta errata applicazione della legge penale in relazione al fatto che l'illecito è punito con pene congiunte (arresto e ammenda). La Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione per motivo di inammissibilità processuale.
art. 606, lett. b), codice di procedura penale
Norma invocata come parametro per censurare inosservanza o erronea applicazione di legge penale nel motivo di ricorso; il motivo era incentrato su presunta errata interpretazione dell'art. 162-bis.
art. 173 disp. att. codice di procedura penale
Citato in relazione ai limiti formali per l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (richiesta di sintesi).
art. 544, comma 2, codice di procedura penale
Norma sul deposito delle motivazioni della sentenza; la corte ha rilevato che le motivazioni erano state depositate e successivamente comunicate, facendo decorrere il termine per impugnare.
art. 585, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione a seguito di comunicazione delle motivazioni; tale termine è stato ritenuto scaduto alla data del deposito telematico al Tribunale.
art. 582 codice di procedura penale
Stabilisce che l'atto di impugnazione debba essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il mancato deposito nella cancelleria corretta ha reso tardivo l'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c), codice di procedura penale
Collega l'inammissibilità dell'impugnazione all'inosservanza delle norme che disciplinano tempi e modalità di presentazione dell'atto; la Corte ha applicato questa sanzione all'atto pervenuto fuori termine nella cancelleria competente.
art. 616 codice di procedura penale
Prevede conseguenze nell'ipotesi in cui la parte privata non proponga impugnazione; qui la Corte ha osservato che, non essendo la parte privata ricorsa, non si applicano le statuizioni di cui a questa norma.
Massime di principio
- Per il Procuratore della Repubblica i termini processuali sono vincolanti: il deposito dell'atto deve avvenire nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento entro il termine previsto (qui 15 giorni dall'avviso di deposito delle motivazioni); il deposito nella segreteria della Procura o in altra cancelleria non sostituisce il deposito nella cancelleria competente.
- La tempestività formale dell'impugnazione è condizione di ammissibilità: l'inosservanza delle regole su tempi e modi (art. 582, art. 585, art. 591 c.p.p.) determina l'inammissibilità senza bisogno di esaminare il merito delle censure.
- Se si intende dedurre questioni di diritto sostanziale (es. applicazione dell'art. 162-bis c.p.), è essenziale prima verificare e rispettare tutti i presupposti formali di impugnazione per evitare che il giudice della legittimità non entri nel merito per ragioni procedurali.
- Il deposito telematico tardivo, anche se effettuato da altra cancelleria, non vale a sanare il mancato deposito nella cancelleria competente entro il termine: l'atto deve risultare pervenuto al registro del giudice che ha emesso il provvedimento entro il termine.
- Quando la parte privata non propone impugnazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero non produce automaticamente gli effetti previsti per le impugnazioni proposte da entrambe le parti (si veda art. 616 c.p.p.).
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