Cassazione Penale, Sentenza n. 11687/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) ritenendo che il giudice avesse errato nel valutare l'assenza di abitualità e nel motivare i parametri di cui all'art. 133 c.p. In particolare il Procuratore rilevava: a) l'esistenza di un precedente specifico a carico dell'imputato e circostanze della condotta (utilizzo dei locali di lavoro come deposito, rinvenimento di bilancino e materiale per il confezionamento) indicativi di abitualità; b) carenza di motivazione circa la esiguità del danno e mancata verifica tecnica sulla purezza e sulle dosi ricavabili dalla quantità di cocaina (16,5 g lordi), con conseguente illegittima sovrapposizione del requisito della "particolare tenuità" di cui all'art. 131-bis con la "lieve entità" prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa composizione. La Corte ha motivato l'annullamento con la rilevata mancanza di un'analisi motivata e concreta dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis (modalità della condotta, valutazione dell'abitualità, e accertamenti tecnici sulla sostanza), nonché per le affermazioni apodittiche del giudice di merito che non hanno adeguatamente esaminato i profili contestati dal Procuratore.
Norme richiamate
La norma che introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un'analisi puntuale dei presupposti (modalità del fatto, esiguità del danno, condizioni personali). La Corte ha rilevato che il Tribunale ha fornito valutazioni apodittiche e non ha analizzato adeguatamente tali presupposti, rendendo ingiustificata l'applicazione automatica della causa.
Norma procedurale sulla dichiarazione di non doversi procedere: la Corte ha annullato la pronuncia resa ex art. 469 perché la decisione di non procedere per applicazione dell'art. 131-bis mancava dei necessari elementi motivazionali.
I criteri previsti per la determinazione della pena e per l'apprezzamento della tenuità (tra cui modalità, responsabilità, danno) devono essere valutati e motivati. La Cassazione ha censurato l'assenza di una motivazione che utilizzi i parametri di legge per valutare la "esiguità del danno".
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)
La Corte ha richiamato la necessità di non confondere il requisito della "particolare tenuità" ex art. 131-bis con la nozione di "lieve entità" prevista dalla disciplina sugli stupefacenti (art. 73), sottolineando che il Tribunale ha sostanzialmente sovrapposto i due profili senza accertamenti tecnici (purezza, dosi ricavabili).
Sez. U., sent. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui un precedente specifico, da solo, non è automaticamente idoneo a dimostrare l'abitualità. Tuttavia la Corte ha osservato che, pur non sufficiente da solo, il precedente andava comunque considerato nel contesto e che il Tribunale non ha valutato compiutamente le altre circostanze.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis richiede una motivazione puntuale e specifica sui presupposti: modalità della condotta, esiguità del danno e condizioni personali; non è sufficiente un'affermazione apodittica.
- La presenza di strumenti tipici della attività di spaccio (bilancino, materiale per il confezionamento, uso di locali come deposito) può indicare elementi di abitualità ostativi all'applicazione della causa di non punibilità e deve essere adeguatamente valutata dal giudice.
- Un precedente specifico non determina automaticamente l'esclusione dell'art. 131-bis, ma va comunque considerato nel quadro complessivo della condotta e delle circostanze.
- Per valutare la "esiguità del danno" in casi di stupefacenti, il giudice deve, se necessario, disporre accertamenti tecnici (grado di purezza, numero di dosi ricavabili) e non limitarsi a considerare solo la quantità lorda trovata.
- Non è lecito sovrapporre o confondere i requisiti dell'art. 131-bis con quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990; il giudice deve distinguere chiaramente le nozioni di "particolare tenuità" e di "lieve entità" e motivare la scelta interpretativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11686/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11688/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11690/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11691/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11743/2026 del 27/03/2026
- Sentenza penale · 27 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11745/2026 del 27/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →