Cassazione Penale, Sentenza n. 11690/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazioni degli artt. 274, 275, 292 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la conclusione delle indagini e la fissazione dell'udienza di giudizio immediato, nonché la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, avevano attenuato o fatto venire meno le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove) e che il Tribunale non aveva correttamente valutato il principio di proporzionalità né motivato l'impossibilità di adottare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, rilevando che la censura riproponesse una diversa valutazione dei fatti di merito e non denunciò una specifica violazione normativa o la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha confermato che il Tribunale territoriale aveva adeguatamente motivato la persistenza del pericolo di reiterazione, collegato all'esercizio della professione di commercialista e alle modalità dei delitti contestati, e che la cancellazione dall'elenco professionale e la conclusione delle indagini non erano elementi idonei, di per sè, a far venire meno le esigenze cautelari. Pur non avendo il Tribunale esplicitato puntualmente la sussistenza del pericolo di inquinamento dopo la chiusura delle indagini, la conferma dell'esigenza relativa al pericolo di reiterazione era sufficiente a mantenere la misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a pagare euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la persistenza delle esigenze cautelari nonostante i fatti sopravvenuti.
Norma sul principio di proporzionalità e sulle misure meno afflittive: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato la non applicabilità di misure meno afflittive in ragione della natura e modalità dei reati commessi nell'esercizio della professione.
Norma richiamata con riferimento alle esigenze cautelari; la Corte non ha rilevato una falsa applicazione della norma da parte del giudice di merito.
Richiamata nel contesto delle doglianze difensive; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione della disciplina degli obblighi motivazionali e delle statuizioni sulle misure cautelari.
Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione; il ricorso si è risolto in una diversa valutazione di merito, quindi inammissibile.
Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norma che disciplina l'appello avverso le misure cautelari: il procedimento era avanti al Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p.; la Cassazione ha esaminato la legittimità della conferma dell'ordinanza di merito.
art. 13 Cost.
Richiamata indirettamente (tramite la giurisprudenza costituzionale) per il principio della tutela della libertà personale e del minor sacrificio necessario; la Corte ha ritenuto che il Tribunale territoriale abbia rispettato il principio motivando l'impossibilità delle misure più miti.
artt. 110, 81 co. 2, 640-bis, 61 n.7 c.p. e art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme sostanziali relative ai reati contestati (concorso, truffa aggravata, reati tributari): la Corte non entra nel merito della colpevolezza ma valuta che le modalità e la funzione professionale legata ai reati giustificano la persistenza delle esigenze cautelari.
Sent. Corte Costituzionale n. 265/2010
Giurisprudenza richiamata dalla difesa sul dovere del giudice di motivare in modo puntuale l'impossibilità di adottare misure meno afflittive; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di merito abbia dato sufficiente motivazione in ordine alla non applicabilità di misure alternative.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e Sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017 (Di Iasi)
Precedenti giurisprudenziali citati per il principio che la Cassazione non è chiamata a sindacare una diversa valutazione dei fatti di merito, salvo violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammesso principalmente per errori di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per una riconsiderazione dei fatti già valutati in merito.
- La cancellazione dall'albo professionale o la conclusione delle indagini non determinano automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: il giudice deve valutare concretamente se tali fatti attenuino il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Quando le modalità del reato sono strettamente collegate all'attività professionale, il rischio che l'imputato possa reiterare reati analoghi può sussistere anche dopo provvedimenti amministrativi (es. cancellazione dall'albo), giustificando il mantenimento di misure cautelari se adeguatamente motivate.
- Il principio di proporzionalità impone di considerare misure meno afflittive, ma il giudice deve motivare in modo specifico l'impossibilità di applicarle: una motivazione generica può essere sufficiente solo se dimostra la connessione concreta tra attività dell'imputato e rischio di reiterazione.
- Nella difesa contro misure cautelari è strategico produrre elementi oggettivi e nuovi (es. impossibilità pratica di commettere nuovamente il reato, certificazioni, osservanza delle prescrizioni, assenza di contatti con coindagati) e contestare profili di diritto o di motivazione del provvedimento piuttosto che limitarsi a una diversa lettura dei fatti.
- Se il giudice di merito conferma che persiste il pericolo di reiterazione, la sussistenza di un più generico pericolo di inquinamento delle prove perde rilievo ai fini della mantenimento della misura, salvo che non emerga un errore di diritto nella motivazione.
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