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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11743/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per due episodi di presunta estorsione/induizione (riqualificati come induzione indebita, art. 319‑quater c.p.), contestando in particolare: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testimoni o persone informate sui fatti (Kuzma Lasiichuck, Vasil Dmytrenko, Serghii Patras e Ivan Helvchuck) perché, a suo avviso, già all'atto dell'escussione sarebbero emersi indizi di responsabilità a loro carico che avrebbero imposto gli avvisi e le garanzie di cui agli artt. 63, 197 e 191 c.p.p., rendendo le dichiarazioni inutilizzabili; 2) l'erronea applicazione dell'art. 323‑ter c.p. relativa alle archiviazioni; 3) la violazione dell'art. 512‑bis c.p.p. (notifica all'estero) e, più in generale, della disciplina sull'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali (art. 512 c.p.p. vs 512‑bis c.p.p.); 4) carenza di motivazione sul diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione di fatto e la qualificazione giuridica operata in sede di merito (indu zione indebita, art. 319‑quater c.p.), escludendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate: i giudici hanno ritenuto che, nel momento in cui le dichiarazioni furono rese, non sussistevano elementi tali da far considerare i dichiaranti già nella veste di indagati/coimputati; la verifica sull'utilizzabilità è 'statica' e va effettuata al momento dell'acquisizione. Quanto all'art. 512‑bis, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all'art. 512 c.p.p. per la lettura delle dichiarazioni quando, per circostanze imprevedibili (es. sopraggiunta guerra in Ucraina), fosse divenuta impossibile la ripetizione dell'escussione in dibattimento; la mera residenza all'estero non impone automaticamente la notifica ai sensi di 512‑bis. Sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto corretto e sufficientemente motivato il diniego della loro applicazione. Conseguenza: confermata la condanna e riconosciute le spese processuali a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    Norma sul delitto di concussione citata quale addebito originario; la Corte valuta la possibile riqualificazione nel confronto con l'induzione indebita e i relativi elementi distintivi.

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Norma sull'indu zione indebita, ritenuta applicabile dalla Corte di merito; la Cassazione conferma che la fattispecie comporta valutazioni sul contrasto fra minaccia e persuasione e sulla presenza del vantaggio indebito.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione delle informazioni da persone informate sui fatti; la Corte interpreta la sanzione di inutilizzabilità limitandola alle dichiarazioni rese quando già esistessero indizi di responsabilità al momento dell'escussione; verifica da farsi 'statica' al momento dell'acquisizione.

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Norma sull'incompatibilità del teste; richiamata nel quadro delle disposizioni che vietano l'assunzione come testimone di soggetti cui già competono tutele processuali.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in violazione del divieto di assumere come testimoni i coimputati; la Corte ne conferma l'applicabilità ma ricorda che l'inutilizzabilità scatta se, al momento dell'escussione, esistono già indizi tali da richiedere la qualità di indagato.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura di atti predibattimentali quando per fatti o circostanze imprevedibili è divenuta impossibile la ripetizione in dibattimento; la Corte ne autorizza l'uso ove sussista imprevedibilità valutata con criterio di 'prognosi postuma'.

  • art. 512‑bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni di persone residenti all'estero tramite notifica; la Corte chiarisce che la residenza estera non impone automaticamente l'uso di 512‑bis se sussistono circostanze imprevedibili che giustificano l'uso dell'art. 512.

  • art. 323‑ter cod. pen.

    Norma sull'archiviazione per non punibilità; citata rispetto all'esito di procedimenti nei confronti di alcuni declaranti; la Corte rileva che l'archiviazione è pronuncia dichiarativa e non retroagisce automaticamente per rendere inutilizzabili le dichiarazioni già raccolte.

  • art. 323‑bis cod. pen.

    Norma sulla tenuità del fatto/tenuità del profitto; applicata dai giudici di merito come attenuante specifica collegata alla modesta entità del profitto.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche e la loro possibile concorrenza con altre attenuanti; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nella loro applicazione.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Prevede limiti all'utilizzo di dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto all'esame; la Corte ricorda che non può fondare in via esclusiva la colpevolezza e va accertata l'eventuale scelta volontaria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quadro del giusto processo; la Corte tiene conto dei principi costituzionali in tema di prova e contraddittorio.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Riferimento ai principi del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte applica la giurisprudenza sovranazionale (Al‑Khawaja, Schatschaachwili) sul limite dell'uso delle dichiarazioni predibattimentali.

Massime di principio

  • La verificazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni deve essere fatta al momento in cui le stesse vengono acquisite ('verifica statica'); non scatta automaticamente retroattivamente per la successiva riqualificazione del fatto.
  • La mera residenza all'estero del dichiarante non impone automaticamente la procedura di notifica prevista dall'art. 512‑bis c.p.p.; se per fatti imprevedibili la riescitazione è divenuta impossibile, può legittimamente applicarsi l'art. 512 c.p.p.
  • Quando all'atto della raccolta delle dichiarazioni non esistono elementi tali da qualificare il dichiarante come indagato/coimputato, le sue dichiarazioni restano utilizzabili nei confronti di terzi anche se successivamente la sua veste processuale cambia.
  • L'imprevedibilità che giustifica la lettura ex art. 512 va valutata con criterio di 'prognosi postuma' sulla base di ciò che era conoscibile al momento dell'acquisizione; il giudice ha discrezionalità ragionevole su tale valutazione.
  • Le dichiarazioni predibattimentali non possono costituire da sole o in modo decisivo la prova della colpevolezza: è necessario il confronto e la convergenza con altre risultanze probatorie e il rispetto del diritto di difesa.
  • La distinzione tra concussione e induzione indebita è fattuale e richiede un'analisi approfondita del grado di costrizione (minaccia/danno 'contra ius') rispetto alla persuasione e alla prospettazione di un vantaggio indebito; questa valutazione può legittimamente portare a riqualificazioni senza determinare automaticamente invalidità delle prove raccolte precedentemente.
  • La concessione delle attenuanti generiche è rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito e il loro diniego è sindacabile in Cassazione solo per errori logico‑giuridici evidenti.

Testo integrale

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