Cassazione Penale, Sentenza n. 11688/2026 del 27/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 06/11/2025: unico motivo gravame fondato sulla presunta errata applicazione dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per avere la Corte di appello contabilizzato periodi di sospensione del corso della prescrizione in misura maggiore rispetto a quanto ritenuto dal ricorrente. Il ricorrente sosteneva che nei rinvii disposti su istanza dell'imputato o del difensore la sospensione non potrebbe eccedere 60 giorni e, ricalcolando alcune sospensioni limitandole a 60 giorni, concludeva che la prescrizione sarebbe maturata il 17/09/2025 e pertanto il reato per il 2013 sarebbe dovuto risultare estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, che aveva dettagliatamente elencato e motivato i singoli periodi di sospensione, per un totale di 856 giorni (448 dinanzi al GUP e 408 nella fase dibattimentale), ritenendo corretta la collocazione della scadenza prescrizionale al 16/04/2026. La Cassazione ha ritenuto erroneo l'ermeneutica difensiva che limitava automaticamente a 60 giorni la sospensione nei rinvii richiesti dall'imputato/difensore, richiamando la consolidata giurisprudenza (anche di Sezioni Unite) secondo cui il rinvio disposto su istanza della parte sospende la prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che il rinvio sia dovuto a un legittimo impedimento della parte o del difensore. Per la manifesta infondatezza del ricorso la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini della prescrizione, del tempo intercorso dopo la sentenza di appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (applicando la facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017).
Norme richiamate
art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma delittuosa contestata (emissione di fatture per operazioni inesistenti). La sentenza di merito ha ritenuto il reato integrato per il 2013, con accertamento della continuazione con precedenti fatti già giudicati.
Regola sui rinvii d'udienza e sospensione del corso della prescrizione: la Corte ha interpretato la norma secondo la giurisprudenza consolidata, ritenendo che il provvedimento di rinvio disposto dal giudice su istanza della parte determini la sospensione della prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che il rinvio sia dovuto a legittimo impedimento della parte o del difensore.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge): il ricorrente ha invocato questa lett. b) per lamentare la violazione di norme sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata.
Norma sulle cause di non punibilità: la Corte ha precisato che, per la manifesta infondatezza del ricorso, non si forma un valido rapporto di impugnazione e pertanto non si può dichiarare la prescrizione intervenuta nella fase di legittimità.
Norma che disciplina le sanzioni pecuniarie per le impugnazioni inammissibili o manifestamente infondate; la Corte ha applicato (aumentandola entro i limiti consentiti) la sanzione, quantificandola in euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Previsione che consente l'incremento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà nella misura indicata.
Sentenza Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)
Il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore
Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte per negare l'interpretazione limitativa del ricorrente: i rinvii su istanza fanno sospendere la prescrizione per tutta la durata del rinvio, salvo prova di legittimo impedimento.
Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014 (Zappalorti)
Precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno del principio che rinvii su istanza comportano sospensione integrale del termine prescrizionale, tranne in caso di legittimo impedimento.
Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019 (Cammi) e Sez. 2, Sent. n. 28848 del 08/05/2013
Precedenti richiamati per il principio secondo cui la manifesta infondatezza del ricorso preclude il riconoscimento della prescrizione intervenuta successivamente e l'emersione di cause di non punibilità nella fase di legittimità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in riferimento ai criteri di applicazione delle sanzioni per impugnazioni infondate; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella presentazione del ricorso ma ha comunque imposto la sanzione equitativa stabilita.
Massime di principio
- Il rinvio d'udienza disposto su istanza della parte determina la sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del rinvio, salvo che il rinvio sia dovuto a un legittimo impedimento della parte o del difensore.
- La parte che contesta il calcolo delle sospensioni deve fornire un concreto e specifico contrasto alla ricostruzione dettagliata del giudice; deduzioni generiche e un ricalcolo meramente aritmetico, senza provare che i singoli rinvii erano dovuti a legittimi impedimenti, sono inidonee.
- I coimputati beneficiano della sospensione derivante da un rinvio valido del procedimento comune se non hanno essi stessi cagionato il differimento e non si sono opposti al rinvio o non hanno chiesto la separazione degli atti.
- Se la Cassazione dichiara manifestamente infondato un ricorso, non si costituisce un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, non può riconoscersi la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
- In fase di opposizione a rinvii richiesti dalla controparte è strategico documentare tempestivamente l'esistenza di un legittimo impedimento (certificati, atti processuali) o richiedere la separazione degli atti per evitare di subire la sospensione generale imputabile alla parte richiedente.
- Chi impugna in cassazione per questioni di calcolo della prescrizione deve articolare contestazioni puntuali su ciascun periodo di sospensione indicato in motivazione, mostrando l'errore materiale o giuridico, altrimenti il motivo può essere dichiarato manifestamente infondato.
- Il giudice di legittimità può irrogare sanzioni pecuniarie e aumentarle nei limiti previsti dalla legge per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; ciò deve essere tenuto in considerazione nella valutazione della proponibilità del ricorso.
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