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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11686/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello lamentando: 1) violazione dell'art. 441, comma 5, c.p.p. per presunto abuso del potere officioso del giudice che avrebbe integrato la prova in sede di giudizio abbreviato escutendo il consulente del P.M.; 2) lesione del diritto alla controprova e della garanzia del giusto processo per il diniego della escussione del consulente tecnico di parte (artt. 24 e 111 Cost., artt. 178, 179 c.p.p., art. 6 CEDU); 3) errato rifiuto dell'art. 603 c.p.p. di rinnovazione istruttoria in appello per sentire il tecnico di parte; 4) omissione e mancata valutazione della consulenza tecnica difensiva e degli allegati (in particolare documentazione sui cassetti fiscali), con conseguente travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione; 5) errata qualificazione giuridica dei fatti (contestata riqualificazione dai reati di falso ideologico ex art. 483 c.p. agli artt. 476-482 c.p.); 6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti chiedevano l'annullamento della condanna e la rinnovazione o acquisizione della prova a controreplica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazione: 1) l'escussione del consulente del P.M. e l'integrazione probatoria disposta in sede di giudizio abbreviato rientrano nel potere del giudice (art. 441, comma 5 c.p.p.) e non richiedono una motivazione specifica o limiti temporali quando il giudice ritiene necessaria l'integrazione per chiarire il thema probandum; 2) il diritto alla controprova sussiste ma, se la controprova è negata, il ricorrente in cassazione deve specificare il pregiudizio concreto e la decisività della prova non acquisita: tale specificazione mancava (motivo generico), quindi la censura è inammissibile; 3) la negazione della rinnovazione in appello è conforme all'art. 603 c.p.p.: l'appello può disporre rinnovazione d'ufficio solo se assolutamente necessaria e la Corte d'appello ha motivato il rifiuto in termini coerenti; 4) l'omessa valutazione della consulenza difensiva non è dimostrata: la Corte d'appello ha esaminato la versione difensiva e gli elementi prodotti e ha dato motivazione congrua; 5) quanto alla qualificazione dei fatti, la Cassazione ha confermato la riqualificazione in falsità materiale (artt. 476-482 c.p.) ritenendo che i modelli F24 costituiscano atti di natura pubblica e che la contraffazione materiale delle quietanze integri le fattispecie contestate; 6) le attenuanti generiche sono state adeguatamente motivate dal giudice di merito alla luce della gravità, delle modalità e dell'entità delle compensazioni indebite. Conseguenza pratica: i ricorsi sono stati rigettati, la condanna confermata e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Riconosciuto il potere del giudice di integrare la prova anche nel giudizio abbreviato, senza necessità di motivazione specifica o limiti temporali quando l'integrazione sia ritenuta necessaria per approfondire il thema probandum

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello può essere disposta d'ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria per superare lacune probatorie; il rifiuto è legittimo se il giudice ritiene che non sussista tale necessità

  • art. 483 cod. pen.

    Norma relativa alla falsità ideologica del privato in atto pubblico; la Corte ha confrontato questa fattispecie con le ipotesi di falsità materiale e ha ritenuto che, nel caso valutato, la fattispecie applicabile fosse diversa (si veda la riqualificazione)

  • artt. 476-482 cod. pen.

    Falsità materiale del privato in atto pubblico: la Corte ha confermato che la materiale contraffazione di modelli F24 (atti 'nativi' pubblici) integra queste fattispecie; il momento successivo di alterazione non esclude la natura pubblica dell'atto contraffatto

  • art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riguarda il reato di indebita compensazione fiscale; la Corte ha confermato la responsabilità degli imputati per indebite compensazioni sulla base dell'esame documentale e probatorio

  • art. 19, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

    Il modello F24 compilato dal privato e completato dall'addetto bancario assume efficacia di attestazione del pagamento; da ciò deriva la natura 'pubblica' dell'atto e la rilevanza penale della falsa attestazione o della sua contraffazione

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ribadito tali garanzie ma richiesto che la doglianza specifichi il pregiudizio concreto derivante dalla mancata acquisizione della prova

  • art. 6 CEDU

    Principio del giusto processo invocato dai ricorrenti; la Corte ha ricordato la tutela convenzionale ma ha escluso violazione ove non sia dimostrato un pregiudizio specifico e decisivo per l'esito del processo

  • art. 441-bis, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole del giudizio abbreviato; la giurisprudenza indica che, anche nel rito abbreviato, il giudice può integrare la prova quando necessario per la decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato il giudice possiede il potere di integrare d'ufficio la prova: tale potere è ampio e non sempre richiede una motivazione specifica o limiti temporali, purché l'integrazione sia finalizzata a chiarire il thema probandum
  • Il diritto alla controprova sussiste quando il giudice acquisisce nuovi elementi d'ufficio, ma se la controprova è negata la parte che impugna deve indicare con precisione quale pregiudizio concreto e quali elementi decisivi la prova negata avrebbe apportato al giudizio; la mancata specificazione può rendere la censura inammissibile
  • In appello la rinnovazione dell'istruzione è possibile, ma il giudice d'appello può disporla d'ufficio soltanto se la ritiene assolutamente necessaria per colmare lacune probatorie; un rifiuto motivato non è di per sé vizioso
  • Nella valutazione delle consulenze tecniche, è fondamentale che l'avente interesse indichi con precisione i passaggi probatori che sarebbero stati diversi in presenza della prova richiesta; contestazioni generiche sull'omessa valutazione sono normalmente inammissibili in sede di legittimità
  • Sulla qualificazione dei reati relativi ai modelli di pagamento (F24): il modello, se prodotto con la collaborazione dell'addetto bancario, ha natura pubblica/attestativa; la contraffazione materiale successiva di un atto 'nativo' pubblico può integrare le fattispecie di falsità materiale (artt. 476-482), mentre la falsità ideologica (art. 483) presuppone una falsa attestazione nella formazione dell'atto
  • In cassazione non è sufficiente denunciare in termini generici la violazione di garanzie costituzionali o convenzionali: occorre dimostrare il nesso di causalità tra l'errore denunciato e il pregiudizio sull'esito del giudizio

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