Cassazione Civile, Ordinanza n. 18157/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Una banca chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare di tre crediti: un saldo debitore di conto corrente, il residuo di un finanziamento e un ulteriore credito da finanziamento assistito da pegno su strumenti finanziari dematerializzati, rivendicando per quest’ultimo la prelazione pignoratizia. Il giudice delegato ammetteva i crediti ma negava la prelazione; l’opposizione della banca veniva rigettata dal Tribunale, che ravvisava due autonome ragioni ostative: da un lato, la mancata allegazione dell’atto costitutivo del pegno e della documentazione su cui la banca intendeva fondare la domanda; dall’altro, l’assenza di prova della valida costituzione della garanzia, perché per i vincoli su strumenti finanziari è richiesta la registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario. In cassazione la banca deduceva, con tre motivi, violazione dell’art. 99 l.fall. per avere il Tribunale erroneamente preteso l’allegazione dei documenti già prodotti in sede di domanda di ammissione; violazione delle norme in tema di pegno su strumenti finanziari dematerializzati sostenendo di avere già fornito elementi idonei a provare la costituzione della garanzia; omesso esame del contratto di pegno ritualmente depositato. Il curatore resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, contestando la certezza della data del contratto e la validità della garanzia per difetto di prova della registrazione del vincolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità/inammissibilità per tardività e quella relativa alla procura, ma ha reputato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva infatti fondato il rigetto anche sulla mancata prova della registrazione del vincolo pignoratizio in apposito conto dell’intermediario, presupposto necessario per la valida costituzione del pegno su strumenti finanziari. Poiché tale ratio non era stata specificamente censurata, le altre doglianze restavano prive di interesse e risultavano inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato del curatore è stato assorbito. La banca è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
ricorso ex art. 101 l.fall.
norma richiamata come base della domanda tardiva di insinuazione al passivo.
termine di trenta giorni di cui all’u.c. dell’art. 99 l.fall.
regola il termine per proporre opposizione allo stato passivo; la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso principale.
ai fini dell’opponibilità al curatore fallimentare
richiamato dal Tribunale in tema di certezza della data del contratto, ma la censura sul punto non ha superato il vaglio di ammissibilità per difetto di attacco alla seconda ratio.
art. 34, 2° co., d.lgs. n. 213/1998
norma invocata dalla ricorrente principale in tema di garanzia su strumenti finanziari dematerializzati.
art. 83 octies d.lgs. n. 58/1998
richiamato per sostenere la disciplina della costituzione del pegno e la necessità della relativa registrazione.
i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione (...) si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario
la Corte valorizza questa previsione come autonoma ragione ostativa: la garanzia su strumenti finanziari richiede la registrazione nel conto dell’intermediario.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
mezzo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di un fatto/mezzo di prova decisivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dal curatore nel ricorso incidentale per sostenere che gravava sulla banca l’onere di provare i presupposti della prelazione.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione del materiale probatorio.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione della prova da parte del giudice.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione all’opponibilità al fallimento.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tutte le rationes; l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure sulle altre.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, chi invoca una prelazione deve fornire prova puntuale di tutti i presupposti costitutivi della garanzia; se manca la prova di uno di essi, la domanda è comunque destinata al rigetto o alla conferma del rigetto della prelazione.
- Per la costituzione di un vincolo su strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. la registrazione in apposito conto tenuto dall’intermediario è elemento costitutivo necessario: la mera allegazione del contratto o di documentazione negoziale non basta, se non è provata la registrazione del vincolo.
- In cassazione la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può superare la decisione impugnata quando la sentenza di merito è sorretta da una ratio autonoma non specificamente attaccata, perché tale ratio resta idonea da sola a reggere il dispositivo.
- L’onere di specificità del ricorso per cassazione richiede che le doglianze si confrontino con la motivazione effettiva della decisione impugnata e non si limitino a contestarne solo una parte o un profilo marginale.
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