Cassazione Civile, Ordinanza n. 34929/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, notificato dopo la cancellazione dal registro imprese di una società a responsabilità limitata. L’atto non era intestato alla società estinta, ma ai soggetti che ne erano stati, rispettivamente, liquidatore e soci. L’Amministrazione contestava alla società operazioni attive non contabilizzate, omesso versamento dell’IVA e omessa presentazione delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2006 e 2007. I destinatari impugnavano l’atto sostenendo che non ricorressero i presupposti della responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 né quella dei soci ex art. 2495 c.c., anche perché, a loro dire, non avevano ricevuto somme in sede di liquidazione. In Cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c. per avere la CTR imputato al liquidatore e ai soci, in base alla ristretta base sociale e alla cessazione della società, debiti tributari per IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni, senza prova dei relativi presupposti; 2) erroneità della decisione per avere la CTR fondato la responsabilità su mere presunzioni, senza condotte a loro ascrivibili; 3) violazione degli artt. 36 d.P.R. 602/1973, 2495 e 2697 c.c. per l’asserita applicazione di una doppia presunzione, mentre l’onere di provare la maggiore materia imponibile e i presupposti di responsabilità sarebbe stato dell’Ufficio.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo solo nei confronti del liquidatore e, decidendo nel merito per tale posizione, annulla la pretesa tributaria nei suoi confronti, dichiarando non dovuti i tributi richiesti, oltre a interessi e sanzioni. Per i due soci rigetta il ricorso, ritenendo infondati i motivi che contestavano la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e il riparto dell’onere probatorio. Le spese seguono la soccombenza: a favore del liquidatore sono poste a carico dell’Agenzia; i due soci sono condannati in solido alle spese in favore dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La responsabilità di liquidatori e amministratori per imposte non pagate con le attività della liquidazione ha natura civilistica e propria ex lege; richiede specifici presupposti fattuali e non opera automaticamente per il solo fatto della carica rivestita. Nei confronti dei soci, l’avviso deve dedurre e provare il presupposto della riscossione di somme o comunque gli elementi che fondano la pretesa nei limiti di legge.
art. 2495 c.c.
La responsabilità dei soci della società estinta è limitata a quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; tale circostanza, nel giudizio promosso contro i soci con apposito atto, attiene all’interesse ad agire dell’Amministrazione e deve essere allegata e provata dall’Ufficio.
art. 1176 c.c.
Richiamato come parametro delle obbligazioni civili proprie del liquidatore/amministratore ex lege.
art. 1218 c.c.
Richiamato come parametro della responsabilità civile propria del liquidatore/amministratore per omesso pagamento delle imposte con le attività di liquidazione.
art. 1294 c.c.
Richiamato per qualificare la responsabilità come solidale.
art. 2697 c.c.
L’onere di allegare e provare i presupposti della responsabilità e i fatti costitutivi della pretesa grava sull’Amministrazione finanziaria quando agisce contro soci o liquidatore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base delle censure di violazione di legge esaminate dalla Corte.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la notificazione dell’apposito avviso di accertamento ai soci.
art. 19 d. Lgs. n. 46 del 1999
Nel testo si richiama l’originaria limitazione della disciplina alle sole imposte sui redditi, poi superata dalla modifica normativa successiva.
art. 28, comma 7, lett. a, d. Lgs. n. 175 del 2014
La Corte rileva che dal 13 dicembre 2014 la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci si estende a tutte le imposte.
art. 7, comma 5-bis, d. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato a sostegno del principio per cui spetta all’Ufficio allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sulle spese/contributo unificato richiamata nel dispositivo finale, ma il testo disponibile è troncato.
Massime di principio
- La responsabilità del liquidatore per debiti fiscali della società estinta non deriva automaticamente dalla sola carica rivestita o dalla cancellazione della società, ma richiede la prova dei presupposti legali specifici e ha natura di obbligazione civile propria ex lege, distinta dalla successione nei debiti tributari.
- Prima della modifica introdotta dal d. lgs. n. 175 del 2014, la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 non si estendeva indiscriminatamente a IVA e IRAP, ma era limitata alle imposte sui redditi secondo il regime allora vigente.
- Nei confronti degli ex soci di società estinta, la responsabilità verso il fisco è circoscritta nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; tuttavia, in giudizio, la questione dell’effettiva percezione delle somme deve essere dedotta e provata dall’Amministrazione nell’apposito atto notificato ai soci, non nel giudizio instaurato contro la società.
- Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente circa l’accantonamento o il reinvestimento dei maggiori ricavi ovvero la propria estraneità alla gestione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base non integra un divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e il conseguente reciproco controllo tra i soci, non il solo maggior reddito accertato.
- Nel processo tributario, quando l’Ufficio fonda la pretesa sulla responsabilità di soci o liquidatori di una società estinta, deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi della responsabilità; il giudice non può supplire a carenze probatorie dell’Amministrazione.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina, di per sé, la legittimazione passiva del liquidatore per i debiti sociali: la sua eventuale responsabilità va accertata autonomamente e non coincide con una successione automatica nella posizione debitoria della società.
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