Cassazione Civile, Ordinanza n. 16410/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta da una parte civile in un processo penale definito con ritardo rispetto ai parametri di ragionevole durata. La Corte d'appello aveva riconosciuto un’indennità, ma aveva calcolato la durata ragionevole del giudizio presupposto assumendo erroneamente il parametro complessivo di sei anni, pur trattandosi di un processo penale articolato in due soli gradi (primo grado e appello). Nel ricorso principale la parte civile ha denunciato violazione dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della L. n. 89/2001, oltre agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., sostenendo che il limite di sei anni vale come parametro complessivo solo per i processi svoltisi in tre gradi, mentre nei processi in due gradi il termine ragionevole è di cinque anni. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto la violazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in relazione alla sospensione feriale del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione e ha contestato anche il computo della durata, sostenendo che non dovesse considerarsi il periodo di stasi tra primo grado e appello e che la costituzione di parte civile in appello fosse tardiva o comunque irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo del ricorso principale, ritenendo errato il criterio di calcolo adottato dalla Corte d'appello: il parametro di sei anni dell’art. 2, comma 2-ter, L. n. 89/2001 non può essere applicato come durata ragionevole di un processo penale definito in soli due gradi, dovendosi invece usare i parametri del comma 2-bis (tre anni per il primo grado e due anni per l’appello). Ha invece rigettato il ricorso incidentale del Ministero: i motivi relativi all’art. 4 L. n. 89/2001 sono stati dichiarati inammissibili perché la questione era già coperta da orientamento consolidato sulla sospensione feriale del termine semestrale, mentre il motivo relativo al computo del periodo di stasi è stato ritenuto infondato, poiché la costituzione di parte civile ha carattere di immanenza nel processo penale e il ritardo non è imputabile alla parte ma all’apparato giudiziario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. n. 89/2001
"tre anni in primo grado, di due in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità"; "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni"
Il parametro di sei anni non è un termine generale autonomo per ogni processo, ma una norma di chiusura che vale come valutazione complessiva dei processi articolati in tre gradi; nei processi in due gradi restano fermi i parametri di tre anni per il primo grado e due per l'appello.
termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione
Il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali; il ricorso che si limiti a chiedere il revirement senza superare l'orientamento consolidato è inammissibile.
Opera come filtro di ammissibilità quando il provvedimento impugnato si è conformato alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre argomenti idonei a superarla.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato dal Ministero per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati trattati come inammissibili o infondati secondo il contenuto concreto delle censure.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato dal Ministero per denunciare vizi processuali; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati nei termini sopra indicati.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro sovranazionale per la durata ragionevole del processo, recepito dalla disciplina nazionale della legge Pinto.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
La costituzione di parte civile è considerata immanente nel processo penale e perdura in ogni stato e grado.
La mancata partecipazione personale all'appello o la mancata presentazione di conclusioni scritte non fanno venir meno la presenza processuale della parte civile.
La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel calcolo della durata ragionevole del processo, il parametro di durata complessiva non può essere applicato in modo automatico e svincolato dalla struttura concreta del giudizio: il limite di sei anni opera come criterio sintetico per i processi articolati in tre gradi, mentre per i procedimenti in due gradi valgono i parametri intermedi previsti dalla legge.
- Nella disciplina dell'equa riparazione, il termine semestrale per proporre la domanda è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
- Il ricorso per cassazione diretto a contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato è inammissibile quando non offre argomenti specifici e idonei a giustificare un revirement.
- Nel processo penale, la costituzione di parte civile ha carattere di immanenza e si conserva per tutta la durata del giudizio, senza che la mancata partecipazione personale all'appello o la mancata riproposizione di conclusioni scritte facciano venir meno la posizione processuale della parte.
- Ai fini della riparazione per irragionevole durata, i ritardi derivanti da disfunzioni dell'apparato giudiziario non possono essere imputati alla parte che chiede l'indennizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16371/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16372/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16377/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2023 del 09/06/2023
- ordinanza_civile · 9 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16383/2023 del 09/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →