Sentenza del 29/05/2023 n. 15071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti impugnavano il diniego di rimborso delle maggiori imposte IRPEF relative agli anni 2008-2011, pagate su indennità di vigilanza di scalo spettanti agli agenti della Polizia ferroviaria, sostenendo che tali indennità, corrisposte nell'anno successivo a quello di maturazione, dovevano essere soggette a tassazione separata. L'Agenzia delle Entrate contestava che quelle indennità costituissero retribuzione differita inerente alla natura del servizio e fisiologicamente erogata l'anno successivo per il necessario calcolo dei turni, per cui andavano tassate ordinariamente nell'anno di maturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole ai contribuenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 142/14, rilevando che le somme maturate in un anno ed erogate nell'anno successivo non sono soggette a tassazione separata se corrisposte entro un termine congruo necessario al calcolo del compenso. Tuttavia, se esiste una convenzione che disciplina modalità e termini di calcolo e pagamento, il termine congruo è quello pattuito; se il pagamento supera il termine convenuto il ritardo non è fisiologico e le somme possono rientrare nella disciplina degli arretrati soggetti a tassazione separata. In conclusione il ricorso dell'Agenzia è infondato; l'Agenzia è condannata alle spese di lite e a rimborsare i contributi indicati in dispositivo (euro 1.300,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA).
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 17, comma 1, lett. b)
sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
La Corte interpreta la disposizione con riferimento al criterio del termine congruo: se il pagamento avviene nell'anno successivo entro il termine necessario per il calcolo non si applica la tassazione separata; in presenza di convenzione il termine congruo è quello pattuito
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 7 e art. 51
Riferimento al principio della cassa e alla regola della cassa allargata per l'imputazione del reddito al periodo d'imposta; la tassazione separata è strumento per neutralizzare effetti negativi della cassa quando si verificano pagamenti in unica soluzione
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 5 (poi L. n. 111/2011)
Richiamato come oggetto della pronuncia costituzionale n. 142/14: la deroga che equiparava a tassazione ordinaria compensi variabili pagati nell'anno successivo è stata ritenuta lesiva del principio di uguaglianza e proporzionalità
Sentenza Corte Costituzionale n. 142/2014
Ha dichiarato l'illegittimità della norma che discriminava i giudici tributari imponendo tassazione ordinaria su compensi variabili corrisposti l'anno successivo; richiamata per affermare il principio di parità di trattamento e la funzione della tassazione separata
Utilizzato come parametro orientativo (termine di 120 giorni) per individuare un termine fisiologico in specifici precedenti giurisprudenziali quando è necessario integrare la lacuna normativa
Art. 97 Cost. e art. 1183 c.c.
Richiamati a fondamento della possibilità, in casi particolari, di integrare la norma e individuare un termine congruo in funzione dell'effettiva natura del rapporto e dei termini necessari per il calcolo
Art. 3 e art. 53 Cost.
Principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva che giustificano la necessità di evitare trattamenti fiscali discriminatori e sproporzionati
Massime di principio
- Per stabilire se somme corrisposte l'anno successivo siano soggette a tassazione separata occorre verificare se il pagamento è avvenuto entro un termine congruo necessario al calcolo del compenso: se sì, non si applica la tassazione separata; se il pagamento eccede tale termine, può configurarsi come arretrato soggetto a tassazione separata.
- Se esiste una convenzione o un accordo che disciplina modalità e tempi di calcolo ed erogazione dell'indennità, il termine congruo è quello pattuito: il rispetto o la violazione di tale termine è elemento decisivo per l'inquadramento fiscale.
- La volontà delle parti è rilevante: un effettivo accordo volto a differire il pagamento può escludere la qualificazione come arretrato non dipendente dalla volontà delle parti; invece un ritardo eccedente quanto concordato o dovuto a cause indipendenti dalle parti può qualificarsi come arretrato.
- In assenza di un termine normativo chiaro, il giudice può integrare la norma individuando un termine congruo caso per caso; in precedenti giurisprudenziali si è fatto riferimento a termini come 120 giorni in specifiche fattispecie.
- Per i contribuenti che ritengono di aver subito una tassazione ordinaria ingiustificata su somme corrisposte in ritardo, è importante documentare la data di maturazione, la data di pagamento e gli eventuali accordi o convenzioni che disciplinano i termini, al fine di contestare l'imposizione e chiedere il rimborso ove dovuto.
- I principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva possono essere richiamati per contestare disposizioni o prassi che producono trattamenti fiscali discriminatori o eccessivamente gravosi in relazione a pagamenti lordi erogati in unica soluzione.
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