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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24790/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di una socia-amministratrice alla gestione commercianti per l'anno 2013, ritenuta legittima dai giudici di merito perché la società partecipata avrebbe svolto attività d'impresa e la ricorrente vi avrebbe prestato abitualmente attività lavorativa diretta. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado valorizzando: la dichiarazione di reddito d'impresa nel periodo considerato; la gestione diretta di un complesso alberghiero, poi affittato a terzi solo in epoca successiva; l'assenza di dipendenti, da cui ha desunto la prestazione personale della ricorrente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 29, comma 1, L. n. 160/1975 come modificato dalla L. n. 662/1996, sostenendo che il ragionamento presuntivo della Corte territoriale fosse erroneo e che dagli atti risultasse, invece, che la società era stata ceduta ad altri soggetti fin dal 2005 e non svolgesse attività diversa dalla mera locazione di immobili. La censura è stata però ritenuta inammissibile per difetto di specificità e allegazione, poiché il ricorso non riproduceva né allegava adeguatamente i documenti richiamati; inoltre, la doglianza risultava smentita dagli stessi accertamenti di merito, che avevano evidenziato redditi d'impresa non riferibili alla sola mediazione immobiliare, circostanza sufficiente a giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti per una società di persone.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il motivo non rispettava gli oneri di specificità e di allegazione ex artt. 366, n. 4, e 369, n. 6, c.p.c., perché fondato su documenti non adeguatamente prodotti e trascritti nel ricorso. Ha poi osservato che la critica al ragionamento presuntivo della Corte d'appello era contraddetta dagli accertamenti di merito, dai quali risultava che la società, nel periodo di causa, aveva prodotto redditi d'impresa non riconducibili alla sola attività di mediazione immobiliare, con conseguente legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti. Non sono state liquidate spese nei confronti dell'intimato. È stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.

    viene richiamato come parametro formale della censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per contestare l'uso delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per contestare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente lo invoca in tema di onere della prova.

  • art. 2727 c.c.

    la ricorrente lo invoca in tema di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    la ricorrente lo invoca in tema di presunzioni semplici e loro utilizzazione nel ragionamento decisorio.

  • art. 29, comma 1, L. n. 160/1975

    richiamato come disposizione, nel testo modificato dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, rilevante per l'iscrizione alla gestione commercianti.

  • art. 1, comma 203, L. n. 662/1996

    indicato come norma modificativa dell'art. 29, comma 1, L. n. 160/1975, in tema di iscrizione alla gestione commercianti.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per affermare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, il ricorrente deve indicarne e trascriverne compiutamente il contenuto e provvedere alla loro specifica allegazione e produzione, senza rinvii a fonti esterne al ricorso.
  • La censura che contesta l'apprezzamento delle prove o l'uso di presunzioni non può superare il vaglio di ammissibilità se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e se è smentita dagli accertamenti documentali già compiuti dal giudice di merito.
  • In materia di iscrizione alla gestione commercianti, la presenza di redditi d'impresa prodotti da una società di persone nel periodo considerato può costituire base sufficiente per ritenere legittima l'iscrizione del socio che presti abitualmente attività lavorativa nella società.
  • Quando la motivazione di merito accerta che l'attività sociale non si riduce alla sola gestione passiva di immobili o a una diversa attività estranea all'impresa, la contestazione dell'iscrizione previdenziale fondata su una diversa ricostruzione fattuale deve essere sorretta da una rigorosa allegazione documentale nel ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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