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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06270/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU per l’anno 2012 emessi per un terreno e sei fabbricati siti nel Comune di Capurso, di proprietà di una società. In appello la CTR aveva rigettato l’impugnazione del Comune contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ritenendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La CTR aveva però compensato integralmente le spese. La società ha censurato la compensazione delle spese per violazione delle norme sul regime delle spese e per motivazione apparente, nonché l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale. Il Comune, con ricorso incidentale, ha dedotto: (i) violazione della disciplina legale e regolamentare sull’agevolazione IMU per fabbricati inagibili/inabitabili, sostenendo che la mera dichiarazione sostitutiva non bastasse e che occorresse anche una specifica dichiarazione di variazione con indicazione dei periodi; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il parere negativo espresso dall’Ufficio tecnico comunale a seguito di sopralluogo sulla sussistenza dei requisiti di inagibilità/inabitabilità. La Suprema Corte ha qualificato il ricorso della società come principale e quello del Comune come incidentale, ha esaminato con priorità quest’ultimo e lo ha accolto, ritenendo che il giudice d’appello avesse omesso di valutare il documento con cui il Comune aveva accertato negativamente la sussistenza dell’inagibilità; ha inoltre affermato che le prescrizioni regolamentari comunali che aggravavano gli oneri probatori oltre la legge dovevano essere disapplicate, ma che la dichiarazione sostitutiva non esonerava l’ente dal potere di accertare l’effettiva inagibilità quando non vi fosse già piena conoscenza del fatto. Il ricorso principale della società è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Comune, ha dichiarato assorbito il ricorso principale della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata motivata dall’omesso esame, da parte del giudice di appello, del parere tecnico comunale negativo sulla sussistenza dell’inagibilità/inabitabilità degli immobili, fatto ritenuto decisivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, ogni impugnazione successiva alla prima contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dalla forma adottata.
  • Il ricorso incidentale che investe questioni pregiudiziali o preliminari va esaminato prima del ricorso principale quando la sua decisione può incidere logicamente e giuridicamente sull’esito della controversia.
  • In materia IMU, la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili spetta nei limiti fissati dalla legge; il regolamento comunale non può introdurre oneri probatori o decadenze ulteriori e più gravosi rispetto alla disciplina legislativa.
  • La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può sostituire la perizia prevista dalla legge, ma non impedisce al Comune di verificare l’effettiva sussistenza dell’inagibilità quando lo stato dell’immobile non sia già documentalmente noto all’amministrazione.
  • Il giudice tributario deve disapplicare, anche d’ufficio, i regolamenti o atti presupposti illegittimi rilevanti ai fini della decisione sull’atto impositivo impugnato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
  • Se l’amministrazione produce un documento o un esito di verifica tecnica potenzialmente decisivo sulla sussistenza del presupposto agevolativo, il giudice di merito deve esaminarlo espressamente, non potendolo trascurare senza incorrere in vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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