Cassazione Civile, Ordinanza n. 06270/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU per l’anno 2012 emessi per un terreno e sei fabbricati siti nel Comune di Capurso, di proprietà di una società. In appello la CTR aveva rigettato l’impugnazione del Comune contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ritenendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La CTR aveva però compensato integralmente le spese. La società ha censurato la compensazione delle spese per violazione delle norme sul regime delle spese e per motivazione apparente, nonché l’omessa pronuncia sul proprio appello incidentale. Il Comune, con ricorso incidentale, ha dedotto: (i) violazione della disciplina legale e regolamentare sull’agevolazione IMU per fabbricati inagibili/inabitabili, sostenendo che la mera dichiarazione sostitutiva non bastasse e che occorresse anche una specifica dichiarazione di variazione con indicazione dei periodi; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il parere negativo espresso dall’Ufficio tecnico comunale a seguito di sopralluogo sulla sussistenza dei requisiti di inagibilità/inabitabilità. La Suprema Corte ha qualificato il ricorso della società come principale e quello del Comune come incidentale, ha esaminato con priorità quest’ultimo e lo ha accolto, ritenendo che il giudice d’appello avesse omesso di valutare il documento con cui il Comune aveva accertato negativamente la sussistenza dell’inagibilità; ha inoltre affermato che le prescrizioni regolamentari comunali che aggravavano gli oneri probatori oltre la legge dovevano essere disapplicate, ma che la dichiarazione sostitutiva non esonerava l’ente dal potere di accertare l’effettiva inagibilità quando non vi fosse già piena conoscenza del fatto. Il ricorso principale della società è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Comune, ha dichiarato assorbito il ricorso principale della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata motivata dall’omesso esame, da parte del giudice di appello, del parere tecnico comunale negativo sulla sussistenza dell’inagibilità/inabitabilità degli immobili, fatto ritenuto decisivo.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai ricorrenti in tema di spese di lite nel processo tributario
richiamati in tema di condanna e compensazione delle spese
richiamato per dedurre omessa pronuncia
art. 13, comma 3, lett. b, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
riduzione della base imponibile del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
la riduzione compete per il periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità; la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 è alternativa alla perizia, ma non impedisce al Comune di effettuare accertamenti
art. 8, commi 1 e 1.2, regolamento comunale IMU
le previsioni regolamentari che impongono ulteriori adempimenti e documentazione rispetto alla legge sono state considerate eccedenti e quindi disapplicabili
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
attribuisce al giudice tributario il potere-dovere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi rilevanti ai fini della decisione
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamato come principio generale di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed ente impositore
art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
il contribuente non può essere gravato della prova di fatti già documentalmente noti all’amministrazione
art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
la dichiarazione sostitutiva può esonerare dalla dichiarazione di variazione, ma non preclude l’accertamento del Comune
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
la dichiarazione sostitutiva ha valore dichiarativo, ma non vale di per sé a cristallizzare l’effettiva inagibilità dell’immobile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio consiste nell’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
richiamato per gli oneri di specifica indicazione degli atti e fatti dedotti in cassazione
art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.
richiamato per il deposito degli atti necessari al ricorso per cassazione
richiamato in tema di ricorso incidentale in cassazione
richiamato in tema di ricorso incidentale in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, ogni impugnazione successiva alla prima contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dalla forma adottata.
- Il ricorso incidentale che investe questioni pregiudiziali o preliminari va esaminato prima del ricorso principale quando la sua decisione può incidere logicamente e giuridicamente sull’esito della controversia.
- In materia IMU, la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inagibili o inabitabili spetta nei limiti fissati dalla legge; il regolamento comunale non può introdurre oneri probatori o decadenze ulteriori e più gravosi rispetto alla disciplina legislativa.
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può sostituire la perizia prevista dalla legge, ma non impedisce al Comune di verificare l’effettiva sussistenza dell’inagibilità quando lo stato dell’immobile non sia già documentalmente noto all’amministrazione.
- Il giudice tributario deve disapplicare, anche d’ufficio, i regolamenti o atti presupposti illegittimi rilevanti ai fini della decisione sull’atto impositivo impugnato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
- Se l’amministrazione produce un documento o un esito di verifica tecnica potenzialmente decisivo sulla sussistenza del presupposto agevolativo, il giudice di merito deve esaminarlo espressamente, non potendolo trascurare senza incorrere in vizio di legittimità.
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