Cassazione Civile, Ordinanza n. 10891/2023 del 24/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare ritenuta nulla perché stipulata da un sedicente proprietario che si era sostituito al reale titolare, con conseguente nullità anche del contratto di mutuo collegato all’acquisto. In primo grado il giudice ha dichiarato la nullità sia della compravendita sia del mutuo e ha condannato il mutuatario a restituire alla banca la somma erogata. In appello, il mutuatario ha sostenuto di essere stato anch’egli vittima della truffa e di non avere materialmente percepito le somme del mutuo, deducendo che il denaro era stato incassato da altro soggetto indicato come autore della frode; ha inoltre richiamato la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei suoi confronti. La Corte d’appello ha tuttavia ritenuto il gravame non specificamente diretto contro la ratio decidendi della condanna alla restituzione e ha comunque escluso che risultasse provato che il mutuatario non avesse incassato le somme o che il giudicato penale potesse essere opposto alla banca. Con il ricorso per cassazione il mutuatario ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello, pur ravvisando la carenza di specificità dell’appello, non ne avesse dichiarato l’inammissibilità e avesse comunque deciso nel merito; 2) violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avesse ignorato la prova testimoniale decisiva circa l’identità del soggetto che aveva incassato la somma mutuata; 3) ulteriore vizio motivazionale per omessa valutazione della sentenza penale irrevocabile come elemento utile alla ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’appello del mutuatario era privo di una critica specifica e puntuale alla ratio della decisione di primo grado, fondata sulla nullità del mutuo e sulla conseguente ripetizione dell’indebito, e che la Corte territoriale aveva correttamente rilevato tale difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Inoltre, la Corte di appello aveva comunque esaminato il merito, escludendo che fosse stata fornita prova del mancato incasso della somma mutuata e della non riferibilità del conto corrente al mutuatario. Quanto ai motivi sulla motivazione, la Cassazione ha escluso sia la motivazione apparente sia l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che i ricorsi miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
nullità del contratto di compravendita e del correlato mutuo
la nullità del contratto travolge le prestazioni eseguite, che restano prive di titolo e sono ripetibili
condanna al pagamento di euro 10.000,00 in favore del notaio
il capo è stato poi riformato in appello con rigetto della domanda risarcitoria proposta dal notaio
specificità dei motivi di appello
l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti la sentenza impugnata; il difetto di specificità rende inammissibile il motivo
non vi è omissione di pronuncia se il giudice, pur rilevando un vizio dell’appello, decide comunque anche nel merito della censura
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione
è il parametro corretto per censurare la motivazione apparente o l’omessa pronuncia, non il n. 5
omesso esame di un fatto decisivo
il vizio riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di nuova valutazione delle prove
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto
richiamato nel processo penale per il concorso di persone nel reato
richiamato nel processo penale per il reato di truffa
richiamato nel processo penale come circostanza aggravante
richiamato nel processo penale
richiamato nel processo penale
richiamato nel processo penale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la censura deve attaccare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza di primo grado; non basta riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o insistere sull’estraneità dell’appellante alla vicenda.
- Il giudice d’appello può rilevare il difetto di specificità dell’impugnazione e, senza violare l’art. 112 c.p.c., decidere ugualmente nel merito della controversia.
- La nullità del contratto comporta la caducazione del titolo delle prestazioni eseguite e legittima la ripetizione di quanto pagato, se il soggetto onerato non prova fatti impeditivi o liberatori come il mancato incasso della somma.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio, ma soltanto la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Le prove e il giudicato formati nel processo penale non sono automaticamente opponibili al terzo estraneo a quel giudizio nel processo civile, salvo i limiti di legge.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dai giudici di merito, quando quest’ultima sia sorretta da motivazione non apparente e giuridicamente coerente.
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