Parere n. 69/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Franco Spreafico, Lorenza Rocchi, Giuseppe Giovanni Spreafico e Valentina Spreafico contro il Comune di Missaglia (LC) per l’annullamento: a) della delibera Consiglio comunale n. 16 del 13 aprile 2022 recante approvazione del nuovo PGT di Missaglia, pubblicata sul B.U.R.L. il 9 novembre 2022, b) della delibera del Consiglio comunale n. 48 del 3 novembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera consiliare n. 16 del 13 aprile 2022, di approvazione del nuovo PGT di Missaglia, e della delibera consiliare n. 48 del 3 novembre 2021, nella parte in cui le aree dei ricorrenti sono state riclassificate da edificabili a verde agricolo e incluse negli ambiti agricoli privativi con funzione di tutela ambientale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, proprietari di terreni in località Lomaniga, hanno contestato la riclassificazione urbanistica operata dal nuovo PGT, deducendo la violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., della l. 241/1990, della l. 1150/1942, del d.m. 1444/1968, della normativa regionale lombarda, della D.G.R. n. 411/2018 e del PTCP di Lecco, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, hanno lamentato: la lesione dell’affidamento derivante dalle precedenti destinazioni edificatorie; l’irragionevolezza e la disparità di trattamento rispetto ad altra area cui sarebbe stata confermata la qualifica AT2; l’errata applicazione della disciplina sulla riduzione del consumo di suolo; il difetto di motivazione e istruttoria circa la vocazione edificatoria, agricola e ambientale dell’area; l’eccessiva riduzione del consumo di suolo, pari fino al 65%, rispetto alla soglia minima del 20-25% indicata dalla normativa e dagli atti regionali. È stata inoltre richiesta la condanna alle spese della procedura e la rifusione del contributo unificato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto o di palesi e abnormi illogicità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione. La mera precedente destinazione edificatoria non determina un affidamento qualificato alla sua conservazione. Tale affidamento può assumere rilievo solo in casi tassativi, quali convenzioni edificatorie o di lottizzazione, giudicati favorevoli, accordi privatistici con l’amministrazione, sovradimensionamento degli standard urbanistici o specifiche situazioni territoriali eccezionali. Nel caso concreto non risultavano convenzioni, giudicati, accordi o altri titoli idonei a fondare un affidamento qualificato; inoltre, i ricorrenti non avevano partecipato ai bandi comunali per l’attuazione degli ambiti di trasformazione né presentato osservazioni o istanze nel corso dei procedimenti di pianificazione. Il Comune aveva adeguatamente motivato, in termini generali, la revisione della pianificazione attraverso la tutela ambientale e paesaggistica, la preservazione della rete ecologica, la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela idrogeologica. L’area ricadeva nel Parco regionale e naturale di Montevecchia, in ambiti agricoli e boscati, era prossima al reticolo idrico e alle relative fasce di rispetto ed era interessata da criticità connesse a esondazioni e fenomeni franosi. Non è stata ravvisata neppure una disparità di trattamento illegittima, poiché la destinazione di aree vicine non consente, di per sé, di configurare tale vizio e le scelte urbanistiche devono essere valutate nel loro complesso. La riduzione del consumo di suolo è stata ritenuta ragionevole e coerente con gli obiettivi generali del PGT e con gli studi paesaggistici e idrogeologici. Le osservazioni dei privati nella pianificazione urbanistica costituiscono un apporto collaborativo e non attribuiscono una posizione di interesse qualificato; non è necessario un esame analitico di ciascuna osservazione, purché dagli atti emerga che essa sia stata considerata. Infine, la domanda di condanna alle spese e di rimborso del contributo unificato è stata ritenuta inammissibile, poiché nel ricorso straordinario non è prevista la regolazione delle spese e la disciplina della soccombenza sul contributo unificato opera nei procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza.
Osservazioni
Affidamento qualificato nella pianificazione urbanistica
La mera precedente destinazione edificatoria dell’area non fonda un affidamento qualificato al suo mantenimento. La tutela dell’affidamento rileva soltanto in presenza di situazioni specifiche, quali convenzioni edificatorie o di lottizzazione, accordi privatistici con il Comune, giudicati favorevoli o altri titoli idonei a consolidare una posizione giuridica differenziata.
Discrezionalità nelle scelte urbanistiche
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sottratte al sindacato di merito. Il controllo è limitato alla verifica di errori di fatto, abnorme illogicità, irrazionalità manifesta o travisamento.
Disparità di trattamento tra aree
La diversa destinazione attribuita ad aree vicine non consente, di per sé, di configurare il vizio di disparità di trattamento, poiché le scelte urbanistiche devono essere apprezzate nel quadro complessivo del piano e degli interessi pubblici perseguiti.
Motivazione delle destinazioni urbanistiche
La destinazione impressa alla singola area non necessita normalmente di una motivazione puntuale, essendo sufficiente quella desumibile dai criteri generali, dagli atti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano. Una motivazione specifica è necessaria soltanto in presenza di aspettative qualificate.
Partecipazione e osservazioni dei privati
Le osservazioni formulate nella formazione degli strumenti urbanistici costituiscono un apporto collaborativo alla formazione del piano e non rimedi giuridici. Non è necessario il loro esame analitico, purché risulti che siano state considerate e ragionevolmente ritenute incompatibili con gli interessi e i criteri posti a base della pianificazione.
Riduzione del consumo di suolo e tutela idrogeologica
La scelta di restituire alla superficie agricola naturale parte dei comparti precedentemente edificabili è ragionevole quando risulti sorretta da obiettivi di contenimento del consumo di suolo, tutela ambientale e paesaggistica, prevenzione del rischio idrogeologico e valorizzazione della rete ecologica.
Domanda di spese e contributo unificato nel ricorso straordinario
La domanda di condanna alle spese della procedura e di rimborso del contributo unificato è inammissibile nel ricorso straordinario, non essendo previsto uno specifico potere di regolazione delle spese né applicabile la regola della soccombenza propria dei procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel quale il Consiglio di Stato rende il parere sulla legittimità dell’azione amministrativa.
artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure di irragionevolezza, lesione della proprietà, libertà di iniziativa economica e buon andamento dell’amministrazione; non risultano violati secondo il parere.
Richiamata con riferimento ai principi dell’azione amministrativa, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale; il parere esclude il difetto di motivazione e rileva che la partecipazione nella pianificazione urbanistica non impone l’esame analitico delle osservazioni.
Richiamata dai ricorrenti quale disciplina generale della pianificazione urbanistica; il parere ritiene legittima la revisione delle precedenti previsioni in assenza di affidamento qualificato.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
La tutela dell’affidamento può assumere rilievo in caso di superamento degli standard minimi, con motivazione riferita alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento.
Richiamata per la disciplina urbanistica regionale e della partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione; il Comune ha rispettato il relativo procedimento.
Richiamata in materia di riduzione del consumo di suolo; la revisione della destinazione urbanistica è stata ritenuta coerente con l’obiettivo di contenimento del consumo territoriale.
D.G.R. Lombardia n. 411/2018
Richiamata dai ricorrenti in relazione agli obiettivi quantitativi di riduzione del consumo di suolo; il superamento della soglia minima non è stato ritenuto illegittimo.
PTCP di Lecco
Richiamato quale strumento sovraordinato di pianificazione territoriale; la destinazione dell’area è stata valutata anche in relazione agli ambiti agricoli, boscati e alle esigenze di tutela ambientale e idrogeologica.
art. 21 Cost.
Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 24/1999
Richiamata per il principio secondo cui la revisione peggiorativa delle previsioni urbanistiche è ammissibile, salvo la presenza di affidamenti qualificati derivanti, tra l’altro, da convenzioni urbanistiche o giudicati favorevoli.
Cass. civ., Sezioni Unite, 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata per escludere la giurisdizione del giudice amministrativo sulla natura tributaria del contributo unificato.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per errori di fatto, travisamento o manifesta e abnorme illogicità, non per la loro mera non condivisibilità nel merito.
- La precedente destinazione edificatoria di un’area non determina, di per sé, un affidamento qualificato alla sua conservazione; tale affidamento richiede specifici titoli o situazioni consolidate, come convenzioni urbanistiche, accordi con l’amministrazione o giudicati favorevoli.
- La destinazione urbanistica della singola area non necessita normalmente di motivazione puntuale, purché i criteri generali della pianificazione risultino dagli atti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano; una motivazione rafforzata è necessaria in presenza di aspettative qualificate.
- La diversa destinazione impressa ad aree vicine non integra di per sé disparità di trattamento, poiché la legittimità delle scelte urbanistiche deve essere valutata nel quadro complessivo del piano e degli interessi pubblici perseguiti.
- Le osservazioni dei privati nella formazione degli strumenti urbanistici costituiscono un apporto collaborativo e non attribuiscono una posizione giuridica qualificata; è sufficiente che risultino considerate, senza obbligo di replica analitica a ciascun argomento.
- La riduzione del consumo di suolo può giustificare la revisione anche peggiorativa delle precedenti previsioni edificatorie quando sia coerente con obiettivi di tutela ambientale, paesaggistica, ecologica e idrogeologica adeguatamente desumibili dalla pianificazione e dagli studi tecnici.
Riclassificazione urbanistica di aree precedentemente edificabili
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari privati contro il Comune di Missaglia per l’annullamento delle deliberazioni consiliari relative all’approvazione del nuovo PGT. Le aree dei ricorrenti, già comprese in ambiti con possibilità edificatoria, sono state riclassificate come verde agricolo e incluse negli ambiti agricoli privativi con funzione di tutela ambientale.
Censure dei ricorrenti
I ricorrenti hanno dedotto la violazione di norme costituzionali, statali e regionali in materia urbanistica, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione e disparità di trattamento. Hanno sostenuto che le precedenti destinazioni edificatorie, risalenti agli strumenti urbanistici del 1995, 2012 e 2016, avrebbero generato un affidamento qualificato. Hanno inoltre contestato la mancata conferma della vocazione edificatoria dell’area, la diversa disciplina riservata ad altra area qualificata AT2 e l’applicazione della normativa regionale sulla riduzione del consumo di suolo, ritenendo eccessiva la riduzione operata dal nuovo PGT.
Discrezionalità nella pianificazione
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio consolidato secondo cui le scelte urbanistiche sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamenti di merito. Il sindacato di legittimità è quindi limitato alla verifica di errori di fatto, travisamenti o palesi e abnormi illogicità. Non è consentito al giudice sostituire la propria valutazione di opportunità a quella dell’amministrazione.
La stessa regola vale per la destinazione delle singole aree. Essa non richiede normalmente una motivazione specifica e individualizzata, essendo sufficiente che le ragioni della pianificazione risultino dai criteri generali, dalla relazione di accompagnamento e dalla coerenza complessiva del piano. Una motivazione rafforzata è richiesta soltanto quando siano presenti aspettative qualificate meritevoli di specifica tutela.
Insussistenza dell’affidamento qualificato
La mera precedente destinazione edificatoria non costituisce affidamento qualificato al mantenimento della disciplina urbanistica più favorevole. Secondo il parere, tale tutela può rilevare in casi tassativi, tra cui la stipulazione di convenzioni edificatorie o di lottizzazione, l’esistenza di accordi privatistici con il Comune, giudicati favorevoli sull’edificabilità o specifiche situazioni territoriali eccezionali.
Nel caso esaminato non risultavano convenzioni, accordi o giudicati idonei a consolidare la posizione dei proprietari. Il Comune aveva inoltre documentato che i ricorrenti non avevano partecipato ai bandi del 2014 e del 2016 per l’attuazione degli ambiti di trasformazione, né avevano presentato istanze, apporti o osservazioni nei procedimenti di aggiornamento e approvazione della pianificazione.
Motivazione, partecipazione e caratteristiche dell’area
Il Comune aveva motivato la revisione del PGT attraverso la tutela dell’identità del nucleo edificato, il mantenimento dell’area verde agricola, l’incremento della rete ecologica, la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo.
L’area risultava collocata nel Parco regionale e naturale di Montevecchia, in ambiti agricoli produttivi e boscati, in prossimità del reticolo idrico e delle relative fasce di rispetto. Essa era inserita in una vasta zona agricola, con scarsa presenza di servizi pubblici e con edificazioni risalenti agli anni 1967-1970, mentre il tessuto consolidato era separato da una strada di grande percorrenza.
Le osservazioni dei privati nella pianificazione urbanistica costituiscono un contributo collaborativo alla formazione del piano e non un rimedio giuridico. Non è quindi necessaria una risposta analitica a ogni argomento, purché dagli atti emerga che le osservazioni siano state valutate e ritenute non idonee a modificare la soluzione pianificatoria.
Riduzione del consumo di suolo e tutela idrogeologica
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ragionevole la scelta comunale di restituire alla superficie agricola naturale una parte significativa dei comparti precedentemente destinati all’edificazione. La decisione era collegata al ridotto aumento demografico, alla mancata attuazione di molti comparti edilizi e alle esigenze di tutela idrogeologica emerse dagli studi sulle aree esondabili e franose.
La pianificazione è stata ritenuta coerente con gli obiettivi di valorizzazione del paesaggio locale, contenimento del consumo di suolo, protezione ambientale e prevenzione dei rischi per l’incolumità delle persone. In questo quadro, l’amministrazione può privilegiare la protezione ambientale e paesaggistica rispetto all’espansione edificatoria, anche modificando in senso peggiorativo le precedenti previsioni.
Disparità di trattamento
La censura relativa alla diversa disciplina di un’altra area è stata respinta. La diversa destinazione di immobili vicini non integra, di per sé, disparità di trattamento, poiché le scelte urbanistiche devono essere esaminate nel loro complesso e possono riflettere valutazioni territoriali, ambientali, infrastrutturali e idrogeologiche non coincidenti.
Spese e contributo unificato
La domanda di condanna alle spese della procedura è stata dichiarata inammissibile. Nel ricorso straordinario non è previsto uno specifico potere di regolazione o compensazione delle spese, anche in considerazione della non obbligatorietà della difesa tecnica. Analoga conclusione è stata raggiunta per il rimborso del contributo unificato, poiché la regola della soccombenza opera nei procedimenti giurisdizionali definiti con sentenza e il contributo ha natura tributaria.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia respinto.
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