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Parere

Parere n. 67/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- – Ufficio Territoriale del Governo per l’annullamento del provvedimento K10/535948 emesso dal Ministero dell’interno in data 8 agosto 2018, notificato il 16 ottobre 2018, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202400825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale dell’8 agosto 2018, notificato il 16 ottobre 2018, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Esito

ESTINZIONE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, motivato da ragioni ostative di carattere penale. Sono state dedotte la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 362 del 1994, l’omessa valutazione delle condizioni di vita, familiari e sociali dell’istante, il difetto di motivazione e l’abuso della discrezionalità amministrativa. Nel corso del procedimento relativo al ricorso straordinario, il Ministero dell’interno ha riaperto l’istruttoria e, all’esito del riesame, ha adottato il 5 ottobre 2022 un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso il 12 gennaio 2023 alla Prefettura per la notifica all’interessato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia ottenuto integralmente il bene della vita perseguito, ossia la concessione della cittadinanza italiana. Ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel caso concreto l’Amministrazione, attraverso la riapertura dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento favorevole, ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di ricorso, poiché il successivo provvedimento amministrativo ha eliminato la controversia sostanziale.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento di rigetto, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’operato successivo della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altra attività, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una piena soddisfazione dell’interesse controverso, mentre la seconda ricorre quando l’annullamento dell’atto impugnato è divenuto sostanzialmente inutile o quando vengono meno, per altre ragioni, le condizioni dell’interesse alla decisione.
  • Nel ricorso straordinario, il rilascio del provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente nel corso del procedimento determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro il precedente diniego.

Ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza italiana

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente per l’annullamento del provvedimento ministeriale dell’8 agosto 2018, notificato il 16 ottobre 2018, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, per motivi ostativi di carattere penale.

Motivi dedotti

Il ricorrente aveva censurato il provvedimento per:

  • violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 362 del 1994;
  • mancata valutazione delle condizioni di vita, familiari e sociali dell’istante;
  • difetto di motivazione;
  • abuso della discrezionalità amministrativa ed eccesso di potere.

Sviluppi dell’istruttoria

Nel corso del procedimento, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi nuovi prodotti con il ricorso. All’esito del riesame, il 5 ottobre 2022 è stato adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso il 12 gennaio 2023 alla Prefettura competente per la notifica all’interessato.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha richiamato il principio, già espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva dell’Amministrazione risulta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.

La Sezione ha distinto tale fattispecie dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre, tra l’altro, quando l’annullamento dell’atto è divenuto sostanzialmente inutile, quando non sono state impugnate ragioni autonome poste a fondamento del provvedimento, oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. Nel caso esaminato, invece, la riapertura dell’istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno prodotto una piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure formulate contro il precedente diniego, poiché il successivo provvedimento favorevole ha eliminato la controversia sostanziale. La Sezione ha pertanto espresso il parere che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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