Parere n. 65/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Cristea Liliana Florica contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Crotone – Ufficio Territoriale del Governo per l’annullamento: a) del provvedimento K10/C/533379 emesso dal Ministero dell’interno in data 18 luglio 2022, notificato in pari data, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per coniugio presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; b) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposti, prodromici, connessi e/o conseguenti e, comunque, collegati al decreto gravato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per coniugio e degli atti connessi
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 18 luglio 2022 con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana per coniugio proposta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dei principi costituzionali, in particolare dell’art. 3 Cost., nonché l’efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 195/2022, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 91/1992 nella parte in cui non escludeva tra le cause ostative la morte del coniuge sopravvenuta durante il termine per la conclusione del procedimento. Nel corso del giudizio il Ministero dell’interno ha riaperto l’istruttoria e ha adottato un nuovo decreto di concessione della cittadinanza, in corso di notifica alla ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preso atto che l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ha riaperto l’istruttoria e ha rilasciato il provvedimento richiesto. Poiché la ricorrente ha così conseguito integralmente il bene della vita perseguito, la Sezione ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse e ha ritenuto integrato il primo istituto: l’attività successiva dell’amministrazione è stata integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È stato quindi espresso parere per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Osservazioni
Diniego di cittadinanza e sopravvenuto rilascio del provvedimento favorevole
La riapertura dell’istruttoria e il successivo decreto di concessione della cittadinanza hanno integralmente soddisfatto l’interesse della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1.
La disposizione è richiamata nella formulazione risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che esclude la morte del coniuge sopravvenuta durante il termine procedimentale tra le cause ostative al riconoscimento della cittadinanza.
art. 7, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
È richiamato quale termine durante la cui pendenza può sopravvenire la morte del coniuge senza costituire causa ostativa, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 195/2022.
art. 3 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell’irragionevolezza della disciplina, ma il parere non esamina nel merito la censura perché il rilascio della cittadinanza ha determinato la cessazione della materia del contendere.
sentenza Corte costituzionale n. 195/2022
La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 91/1992 nella parte sopra indicata; il suo rilievo è stato posto a fondamento della riapertura dell’istruttoria amministrativa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altro fattore esterno, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una soddisfazione integrale dell’interesse mediante il nuovo assetto determinato dall’amministrazione; la seconda ricorre quando l’annullamento dell’atto impugnato diviene inutile o il ricorrente non conserva un interesse attuale alla decisione per altre ragioni.
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione riapre l’istruttoria e adotta il provvedimento integralmente richiesto dal ricorrente, il parere deve essere espresso nel senso della cessazione della materia del contendere, non della mera sopravvenuta carenza di interesse.
Diniego di cittadinanza italiana per coniugio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Crotone, per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana per coniugio adottato il 18 luglio 2022 ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e motivi del ricorso
La ricorrente aveva maturato il periodo di residenza richiesto dopo il matrimonio con un cittadino italiano. Ha contestato il diniego deducendo:
- la violazione dei principi costituzionali e dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza della disciplina;
- gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 195/2022, con particolare riferimento alla sua efficacia rispetto alla domanda già presentata.
La sentenza costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 della legge n. 91/1992 nella parte in cui non escludeva tra le cause ostative la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta durante il termine previsto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge.
Sviluppo dell’istruttoria amministrativa
Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi dedotti nel ricorso e della nuova disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale. All’esito del riesame è stato adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, la cui notifica era stata demandata alla Prefettura competente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la ricorrente avesse conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha richiamato la distinzione, espressa da Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303, tra:
- cessazione della materia del contendere, che si verifica quando l’attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse azionato;
- sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’annullamento diviene sostanzialmente inutile, quando non siano stati impugnati atti presupposti o ragioni autonome dell’atto, oppure quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.
Nel caso concreto, la riapertura dell’istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno determinato una piena soddisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente. Non si è quindi trattato della sola inutilità sopravvenuta della decisione, ma dell’integrale modifica satisfattiva dell’assetto controverso.
Conclusione
La Sezione ha espresso parere affinché fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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