Parere n. 64/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza cautelare, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento: a) del provvedimento prot. K10/580227 emesso dal Ministero dell’interno in data 28 maggio 2018 e notificato in data 17 luglio 2018, con il quale è stato decretato che: “… La domanda del Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (-OMISSIS-) il -OMISSIS-, alias -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, è respinta per i motivi esposti nelle premesse”; b) del provvedimento prot. K10/580227 emesso ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 dal Ministero dell’interno in data 6 aprile 2018, con il quale l’Amministrazione comunicava “ la presenza di elementi che apparirebbero non rendere possibile l’attribuzione della richiesta cittadinanza”; c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente e, allo stato, sconosciuto e, in ogni caso, lesivo dei suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che, sulla base della rinuncia comunicata dal difensore e della sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile. La declaratoria è stata fondata sul principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La domanda cautelare è stata assorbita.
Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi ostativi di carattere penale e degli atti connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’interno del 28 maggio 2018, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Sono state dedotte censure relative alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; alla violazione dei termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990; all’omessa indicazione dei termini procedimentali e dei tempi effettivamente impiegati, con asserita lesione del diritto di difesa; nonché alla violazione dell’art. 27 Cost., degli artt. 6, comma 3, e 8, comma 1, della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per eccesso di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione. Nel corso del procedimento il difensore ha comunicato la rinuncia e il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia del ricorrente e la dichiarazione di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio determinano la sopravvenuta carenza di interesse e impongono la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è assorbita dalla definizione del giudizio per improcedibilità.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del procedimento.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il cui rispetto è stato dedotto dal ricorrente.
art. 3 d.P.R. n. 362/1994
Prevede il termine di conclusione del procedimento in materia di concessione della cittadinanza, la cui violazione è stata dedotta nel ricorso.
art. 2, comma 2, legge n. 241/1990
È stato richiamato con riguardo all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 2, comma 9-quinquies, legge n. 241/1990
È stato invocato in relazione all'indicazione dei termini di conclusione del procedimento e dei tempi effettivamente impiegati.
art. 24 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta menomazione del diritto di difesa.
art. 27 Cost.
È stato richiamato dal ricorrente tra i parametri asseritamente violati dal diniego per motivi penali.
art. 6, comma 3, legge n. 91/1992
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza.
art. 8, comma 1, legge n. 91/1992
È stato richiamato dal ricorrente con riguardo al provvedimento di diniego della cittadinanza.
art. 3 legge n. 241/1990
È stato invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse assorbe la domanda cautelare proposta nel medesimo procedimento.
Diniego di concessione della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana e degli atti connessi.
Premesse e richiesta
Il Ministero dell’interno aveva respinto, con provvedimento del 28 maggio 2018, la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, sulla base di motivi ostativi di carattere penale. Era stata inoltre impugnata la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Censure dedotte
Il ricorrente aveva contestato:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
- il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990;
- l’omessa indicazione dei termini procedimentali e dei tempi effettivamente impiegati, con richiamo all’art. 2, comma 9-quinquies, della legge n. 241/1990 e all’art. 24 Cost.;
- la violazione dell’art. 27 Cost., degli artt. 6, comma 3, e 8, comma 1, della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e illogicità manifesta della motivazione.
Sopravvenuta carenza di interesse
Nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, il Ministero ha riferito che il difensore del ricorrente aveva depositato una rinuncia, comunicando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero ha pertanto chiesto la declaratoria di improcedibilità.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure formulate contro il diniego di cittadinanza. Ha ritenuto che la rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse imponessero la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Conclusioni
Il parere è nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare è stata assorbita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 15 gen 2026Parere n. 62/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 gen 2026Parere n. 63/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 gen 2026Parere n. 65/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 gen 2026Parere n. 66/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 gen 2026Parere n. 67/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 15 gen 2026Parere n. 68/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →