Parere n. 66/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Lugova Valentyna contro il Ministero dell’interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia per l’annullamento del provvedimento K10/0929561 emesso dal Ministero dell’interno in data 8 giugno 2023, notificato il 1° agosto 2023, con cui è stata decretata l’inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale dell’8 giugno 2023 che aveva dichiarato inammissibile, per carenza del requisito reddituale, la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale deducendo di non avere ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, trasmessa tramite CIVES all’allora difensore, deceduto prima dell’invio, e contestando l’idoneità di tale modalità notificatoria a garantire l’effettiva disponibilità dell’atto da parte dell’interessata, anche alla luce degli artt. 139 e seguenti c.p.c. Nel corso dell’istruttoria del ricorso, il Ministero dell’interno ha riaperto il procedimento e ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura per la notifica alla ricorrente. La questione processuale consiste quindi nello stabilire se, a seguito dell’adozione del provvedimento integralmente satisfattivo, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio del decreto di concessione della cittadinanza abbiano integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente. Ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’attività successiva dell’amministrazione produce un risultato pienamente satisfattivo, mentre la seconda riguarda situazioni in cui la decisione diviene inutilmente esperibile o il ricorrente perde interesse per altre ragioni. Nel caso concreto è stata ritenuta integrata la cessazione della materia del contendere.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’adozione, nel corso del procedimento consultivo, del decreto di concessione della cittadinanza italiana ha attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito, determinando la piena soddisfazione dell’interesse azionato e la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione in base alla quale era stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
La ricorrente li ha richiamati per contestare l’idoneità della modalità di notifica della comunicazione dei motivi ostativi.
Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
La pronuncia è richiamata per distinguere la cessazione della materia del contendere, derivante da un intervento integralmente satisfattivo dell’amministrazione, dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre in ipotesi diverse di inutilità della decisione o perdita dell’interesse.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione adotta successivamente un provvedimento che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una soddisfazione integrale dell’interesse azionato derivante da un’attività successiva della pubblica amministrazione o da un ulteriore provvedimento intervenuto nel rapporto controverso.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: quest’ultima ricorre quando la decisione diviene sostanzialmente inutile o l’interesse alla pronuncia viene meno per ragioni diverse dall’integrale soddisfazione della pretesa.
Ricorso straordinario sulla domanda di cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia, avverso il provvedimento ministeriale dell’8 giugno 2023 che aveva dichiarato inammissibile, per carenza del requisito reddituale, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha sostenuto di non avere ricevuto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. La comunicazione era stata trasmessa tramite CIVES all’allora difensore, deceduto prima dell’invio. È stata inoltre contestata l’idoneità di tale modalità a garantire che l’atto fosse effettivamente posto nella disponibilità dell’interessata, con richiamo agli artt. 139 e seguenti c.p.c.
Attività successiva dell’amministrazione
A seguito dell’istruttoria sul ricorso, il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria relativa alla domanda di cittadinanza alla luce degli elementi forniti dalla ricorrente. All’esito del riesame è stato adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all’interessata.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha richiamato il principio, già espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica quando l’attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.
La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse. Quest’ultima ricorre, tra l’altro, quando la decisione diviene sostanzialmente inutile, quando non viene impugnato un atto presupposto o collegato, quando restano non contestate autonome ragioni del provvedimento impugnato oppure quando la parte dichiara di non avere più interesse. Nel caso esaminato, invece, la riapertura dell’istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno direttamente soddisfatto la pretesa della ricorrente.
Esito
La Sezione ha espresso parere nel senso che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il ricorso non è stato quindi deciso nel merito dei motivi relativi alla comunicazione dei motivi ostativi e alla modalità di notifica, poiché l’interesse sostanziale della ricorrente era stato integralmente soddisfatto dall’amministrazione.
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