Cassazione Civile, Ordinanza n. 12550/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori, dipendenti del comparto sanità, hanno agito per ottenere le differenze retributive connesse allo svolgimento, nel periodo 1 settembre 2011 - 22 luglio 2016, di mansioni ascrivibili alla categoria superiore "C" del CCNL di riferimento. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto alle differenze economiche, ma limitandolo al raffronto tra il trattamento effettivamente percepito e il trattamento economico iniziale della categoria superiore, escludendo che potesse applicarsi l’art. 28 del CCNL oltre le ipotesi di legittimo conferimento formale delle mansioni superiori. I ricorrenti hanno censurato tale interpretazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL comparto sanità 1998-2001, degli artt. 1262 e 1263 c.c. e dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, nonché violazione degli artt. 36, 3 e 97 Cost., sostenendo che la mancanza di un formale provvedimento di assegnazione non poteva incidere sulla misura del compenso dovuto per le mansioni superiori svolte di fatto e che, comunque, non potevano derivarne disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, ma nei limiti del solo differenziale economico tra il trattamento in concreto percepito e quello previsto per la categoria superiore, senza applicare l’art. 28 del CCNL al di fuori delle ipotesi di legittima assegnazione formale. La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della norma collettiva e la sua coordinazione con l’art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001: nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori dà diritto alla differenza retributiva complessiva, ma non a progressioni automatiche di inquadramento; la distinzione tra assegnazione formale legittima e svolgimento di fatto esclude la denunciata disparità di trattamento. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 CCNL Comparto sanità 1998-2001
Si applica alle sole ipotesi di legittimo conferimento formale di mansioni superiori, secondo procedure interne e previa comunicazione scritta al dipendente; non disciplina le conseguenze dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al di fuori di tali ipotesi.
art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001
"Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore"
Nel pubblico impiego contrattualizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori comporta il diritto alla sola differenza economica tra il trattamento percepito e quello della qualifica superiore, anche in assenza di un valido provvedimento di assegnazione.
art. 52, comma 6, d.lgs. 165/2001
Le disposizioni dell'art. 52 operano fino alla disciplina degli ordinamenti professionali prevista dalla contrattazione collettiva; i contratti possono regolare diversamente gli effetti dei commi 2, 3 e 4, ma senza attribuire avanzamenti automatici per lo svolgimento di mansioni superiori.
Il trattamento economico fondamentale e accessorio è rimesso alla contrattazione collettiva; il datore pubblico non può attribuire nel contratto individuale un trattamento diverso da quello previsto.
Concorre a riservare alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 36 Cost.
La soluzione interpretativa deve garantire una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, giustificando il riconoscimento della differenza economica per mansioni superiori di fatto.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare disparità di trattamento; la Corte esclude la violazione perché le situazioni confrontate sono diverse in ragione della presenza o assenza di un provvedimento formale di assegnazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in correlazione alla disciplina del pubblico impiego; la Corte non ravvisa contrasto con il principio di buon andamento/imparzialità.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non risulta avere un ruolo decisivo nella ratio decidendi espressa dalla Corte.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo, ma non risulta avere un ruolo decisivo nella ratio decidendi espressa dalla Corte.
Norma processuale evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Richiamato quale norma inseritrice della previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori comporta il diritto alla sola differenza tra il trattamento economico complessivamente percepito e quello previsto per la qualifica superiore, non già a un avanzamento automatico di inquadramento.
- La disciplina collettiva sulle mansioni superiori va letta in coordinamento con l'art. 52 d.lgs. 165/2001: la previsione contrattuale che regola il legittimo conferimento formale non si estende automaticamente allo svolgimento di fatto privo dei presupposti procedurali previsti.
- La presenza o l'assenza di un provvedimento espresso di assegnazione costituisce elemento decisivo per distinguere la posizione del dipendente legittimamente incaricato da quella del dipendente che svolge mansioni superiori di fatto, con esclusione di una disparità di trattamento tra situazioni non omogenee.
- La differenza di trattamento economico dovuta per mansioni superiori deve essere valutata complessivamente, confrontando il trattamento principale e accessorio effettivamente percepito con quello spettante per la qualifica superiore.
- Nel pubblico impiego, la determinazione del trattamento economico fondamentale e accessorio è rimessa alla contrattazione collettiva, con limitazione del potere del datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti difformi nel contratto individuale.
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