Cassazione Civile, Ordinanza n. 33853/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso da un Comune per ICI relativa all’anno 2007, con contestazione dell’omesso/parziale/tardivo versamento per un importo di euro 1.826,00. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto tempestiva la notifica dell’atto. In Cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: (1) violazione delle regole sulle spese, per avere il giudice d’appello condannato l’appellante al pagamento delle spese in favore di una parte non costituita; (2) violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell’art. 2948 c.c., sostenendo che il termine quinquennale di decadenza dovesse decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta e che, quindi, alla data di notifica (30 dicembre 2013) il potere di accertamento fosse già decaduto; (3) vizio di motivazione apparente e contraddittoria, in relazione alla mancata produzione dei documenti relativi alla notifica; (4) ultrapetizione e motivazione erronea, perché il giudice d’appello avrebbe fatto riferimento all’Agenzia delle Entrate invece che al Comune e comunque a una parte non costituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo. Ha affermato che, in tema di ICI, per l’omesso versamento il dies a quo del termine decadenziale quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, L. 296/2006 coincide con l’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato. Nel caso concreto la notifica dell’avviso in data 30 dicembre 2013 risultava tardiva, poiché il termine quinquennale scadeva il 30 dicembre 2012. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro l’avviso di accertamento. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di primo grado, di appello e di legittimità.
Norme richiamate
richiamato ai fini della censura sulle spese di lite; la doglianza è stata assorbita dall’accoglimento del secondo motivo
richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario; la questione è rimasta assorbita
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
«Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati»
stabilisce un unico termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali; per l’omesso versamento il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato
art. 1, comma 171, L. n. 296/2006
la nuova disciplina dei termini di accertamento si applica anche ai rapporti d’imposta anteriori al 2007 non ancora decaduti alla data dell’1 gennaio 2007
artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 504/1992
richiamati come disciplina previgente sostituita dalla normativa del 2006 sui termini di accertamento
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
indicato per individuare le scadenze di versamento dell’ICI, rilevanti per determinare il dies a quo della decadenza
richiamato nel motivo di ricorso sulla decorrenza del termine quinquennale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente dedotto con il terzo motivo
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il requisito della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per i vizi processuali e di motivazione apparente
Massime di principio
- In materia di ICI e tributi locali, l’art. 1, comma 161, L. 296/2006 prevede un termine di decadenza unico per la notifica dell’avviso di accertamento, pari al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- Quando la contestazione riguarda un omesso versamento, il dies a quo del termine decadenziale va individuato nell’anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; quando invece manca la dichiarazione, il termine decorre dall’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- La disciplina introdotta dalla L. 296/2006 si applica anche alle annualità precedenti al 2007, purché al 1 gennaio 2007 non sia già maturata la decadenza secondo la normativa previgente.
- Se l’avviso di accertamento è notificato oltre il termine decadenziale, l’atto è tardivo e va annullato; in tal caso restano assorbite le ulteriori censure riguardanti spese, motivazione e ultrapetizione.
- Nel processo tributario, la regolazione delle spese segue la soccombenza e la condanna non può essere pronunciata in favore di soggetti diversi dalla parte effettivamente costituita e soccombente, ma questa questione resta logicamente subordinata all’esito della lite sul merito dell’accertamento.
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