Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un procedimento sanzionatorio CONSOB nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato di una società, ritenuti responsabili di illeciti amministrativi in materia di manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 187-ter TUF, con irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittiva accessoria. Dopo un primo giudizio di legittimità che aveva rinviato alla corte d'appello solo il tema della misura della sanzione alla luce dello ius superveniens e della sopravvenuta disciplina più favorevole, la corte territoriale aveva rideterminato l'importo in aumento rispetto al criterio proporzionale meramente aritmetico, valorizzando gravità, reiterazione, posizione apicale, finalità della condotta e assenza di condotte riparatorie. Con l'unico motivo di ricorso, gli interessati hanno denunciato violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe conformato al principio di diritto dettato dalla Cassazione, perché avrebbe dovuto limitarsi a un ricalcolo proporzionale o comunque seguire criteri coerenti con il solo nuovo minimo edittale, senza ritenere vincolante un criterio aritmetico correlato alla sanzione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura di violazione dell'art. 384 c.p.c. Ha precisato che il precedente principio di diritto non imponeva al giudice di rinvio un ricalcolo aritmetico della sanzione, ma soltanto la rideterminazione della stessa entro la nuova cornice edittale e secondo i criteri ordinari di commisurazione, con valutazione del disvalore concreto del fatto e dei parametri rilevanti. La corte d'appello si è dunque conformata correttamente al dictum rescindente, motivando sulla base di elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998
commi 1 e 3 lett. c); commi 1 e 3 lett. a) e b)
Tipizza l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato e costituisce la base della sanzione amministrativa pecuniaria oggetto di rideterminazione.
art. 187-quater d.lgs. n. 58/1998
Prevede la sanzione amministrativa interdittiva accessoria applicata unitamente alle sanzioni pecuniarie.
Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto non vi è stata violazione perché il dictum non imponeva un ricalcolo aritmetico della sanzione.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
È il criterio generale richiamato per la commisurazione della sanzione entro i limiti edittali, sulla base delle circostanze oggettive e soggettive del fatto.
art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262
Ha disposto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste dal TUF, poi superata dal d.lgs. 72/2015.
art. 6, comma 2, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
Ha previsto una disciplina transitoria che mantiene applicabile agli illeciti pregressi il trattamento sanzionatorio previgente.
art. 6, comma 3, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
Ha escluso l'applicazione della quintuplicazione delle sanzioni amministrative prevista dalla L. n. 262/2005 alle sanzioni del TUF, con ritorno alla forbice edittale originaria.
art. 4, comma 10, lett. a), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107
Ha modificato l'art. 187-ter mantenendo il medesimo trattamento sanzionatorio già ricondotto alla forbice edittale originaria.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede, nei casi di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato, ma quando il rinvio riguarda la sola commisurazione della sanzione entro una diversa cornice edittale non è tenuto a un mero ricalcolo aritmetico della misura originaria.
- La rideterminazione della sanzione, anche in presenza di ius superveniens più favorevole, va compiuta secondo i criteri ordinari di commisurazione e alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto concreto, salvaguardando il giudizio di disvalore già espresso purché non sovvertito in modo incoerente con il nuovo assetto normativo.
- Nell'opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del TUF, la quantificazione della sanzione entro i limiti edittali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione non dia conto dell'uso dei parametri di legge o se i limiti edittali risultino violati.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole sulla cornice edittale impone una nuova valutazione della congruità della sanzione, ma non attribuisce alla parte un diritto automatico alla riduzione proporzionale dell'importo originariamente irrogato.
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