Cassazione Civile, Ordinanza n. 31806/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nei confronti di una società, alla quale era stata ammessa al passivo per un credito di modesto importo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che non fosse ancora decorso il termine ragionevole di durata, assumendo come parametro sette anni e computando il periodo dalla data di ammissione al passivo fino alla data della certificazione di pendenza della procedura. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, CEDU e dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001, sostenendosi che, per le procedure concorsuali soggette alla riforma del 2012, il termine ragionevole è di sei anni e che tale termine era stato ampiamente superato. La ricorrente censurava inoltre l'erronea individuazione del dies a quo, che avrebbe dovuto coincidere con la domanda di ammissione al passivo, e non con una data successiva o con la sola certificazione della pendenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nelle procedure concorsuali soggette alla disciplina introdotta nel 2012, il termine ragionevole di sei anni è predeterminato dal legislatore e non è oggetto di autonoma valutazione giudiziale; il giudice può però considerare gli elementi del comma 2 dell'art. 2 l. n. 89 del 2001 per determinare la durata irragionevole concretamente imputabile allo Stato, purché dia conto di tale valutazione in motivazione. Nel caso concreto, il termine di sei anni risultava superato sia computando il periodo dalla domanda di insinuazione al passivo sia, a maggior ragione, considerando la data di proposizione della domanda ex l. n. 89 del 2001. La Corte ha inoltre precisato che il dies a quo va individuato nella domanda di ammissione al passivo, perché solo da quel momento si instaura il rapporto processuale del creditore con la procedura. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e base della domanda di equa riparazione.
art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
"si considera rispettato il termine ragionevole ... se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni"
Il termine di sei anni per la procedura concorsuale è predeterminato dal legislatore ed è insuscettibile di autonoma valutazione giudiziale; il giudice può però utilizzare i criteri del comma 2 per determinare la quota di ritardo effettivamente irragionevole e motivarla.
art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Gli elementi di complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti e del giudice possono essere considerati dal giudice per misurare la durata irragionevole concreta, in funzione di specificazione motivazionale.
art. 55, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha introdotto la nuova disciplina della durata ragionevole e il parametro di sei anni per le procedure concorsuali.
art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di riforma applicabile ai ricorsi depositati dopo il termine transitorio previsto dalla legge di conversione.
art. 55, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Contiene la disciplina transitoria che esclude l'applicazione della riforma ai ricorsi depositati prima dell'11/9/2012.
art. 94 l.fall.
La domanda di ammissione al passivo instaura il rapporto processuale del creditore con la procedura concorsuale, rilevante per individuare il dies a quo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Inquadramento del motivo di ricorso per violazione di legge e vizi processuali della motivazione del decreto impugnato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali soggette alla riforma del 2012, il termine ragionevole di durata di sei anni è stabilito in modo vincolante dalla legge e non può essere sostituito da una diversa stima giudiziale del parametro ragionevole.
- La valutazione dei criteri di complessità e di andamento del procedimento può incidere solo sulla quantificazione della durata irragionevole imputabile allo Stato, non sulla fissazione del termine ragionevole legale.
- Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare, il dies a quo va individuato nella domanda di ammissione al passivo del creditore, poiché da quel momento sorge il rapporto processuale con la procedura.
- È viziato il decreto che rigetti la domanda di equa riparazione fondando il diniego su un parametro di durata diverso da quello legale o omettendo una specifica motivazione sull'applicazione dei criteri dell'art. 2, comma 2, L. n. 89 del 2001.
- La durata ragionevole va verificata secondo la disciplina vigente ratione temporis e nel rispetto della norma transitoria; per i ricorsi successivi alla riforma del 2012 opera il parametro legale di sei anni per le procedure concorsuali.
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