Cassazione Civile, Ordinanza n. 31809/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di una procedura fallimentare in cui ciascuna aveva un credito ammesso al passivo. La Corte d’appello, in sede di opposizione promossa dal Ministero, aveva revocato il decreto di accoglimento e rigettato la domanda ritenendo che, per le dimensioni economiche delle società e per l’esiguità del credito rispetto a capitale, fatturato e patrimonio, la "posta in gioco" fosse irrisoria e quindi presumibilmente insussistente il pregiudizio da ritardo. Le ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001, anche in relazione alla CEDU e alla Costituzione, sostenendo che la nozione di irrisorietà non consente di escludere in radice il diritto all’indennizzo quando il valore della causa sia comunque superiore alla soglia bagatellare e che la valutazione economico-patrimoniale della parte può incidere semmai sul quantum; (ii) nullità/violazione dell’obbligo di motivazione e degli artt. 115 e 135 c.p.c., perché la Corte territoriale non aveva indicato una soglia chiara e aveva fondato la decisione su un criterio soggettivo non coerente con il parametro convenzionale; (iii) in subordine, contestazione della liquidazione delle spese in favore dell’Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse applicato in modo errato l’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001: la nozione di irrisorietà va apprezzata in modo complessivo, tenendo insieme un elemento oggettivo (valore della pretesa/causa) e uno soggettivo (condizioni della parte), ma senza prescindere dal dato oggettivo e senza trasformare la valutazione patrimoniale del richiedente in criterio esclusivo di esclusione del diritto. In particolare, il giudice di merito si era limitato a confrontare i crediti con la situazione patrimoniale e finanziaria delle società, trascurando che i crediti azionati non erano bagatellari e superavano la soglia di esiguità richiamata dalla giurisprudenza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
la misura dell’indennizzo non può comunque superare il valore della causa o, se inferiore, il diritto giudizialmente accertato; tale previsione incide sulla quantificazione, non consente automaticamente di rigettare la domanda.
art. 6, paragrafo 1, CEDU
il parametro convenzionale impone un’interpretazione conforme della disciplina nazionale sull’equa riparazione, in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato dalle ricorrenti come parametro convenzionale a sostegno della tutela del credito e dell’indennizzo.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione e del giusto processo.
art. 117 Cost.
richiamato come parametro di conformità dell’ordinamento interno agli obblighi convenzionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo relativo alla nullità del decreto per vizio di motivazione/procedimento.
richiamati per censurare la valutazione probatoria e l’adeguatezza della motivazione del decreto.
richiamato in relazione alla condanna alle spese.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.
art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n. 55/2014
richiamato dalla ricorrente per contestare la spettanza del rimborso forfettario all’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’"irrisorietà" della pretesa o del valore della causa non può essere valutata in modo esclusivamente soggettivo, ma richiede una verifica congiunta del dato oggettivo della posta in gioco e delle condizioni della parte.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 opera solo in presenza di una lite bagatellare; non è sufficiente che il credito sia modesto in rapporto al patrimonio del richiedente se, per valore assoluto, non è trascurabile.
- Per le persone giuridiche, le condizioni personali rilevanti ai fini dell’"irrisorietà" vanno rapportate al pregiudizio concretamente incidente sulla gestione dell’ente o sui suoi membri, ma tale parametro non elimina la necessità di considerare il valore oggettivo della pretesa.
- La disciplina dell’equa riparazione va letta in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU: la soglia di minimis serve a escludere i ricorsi privi di reale posta in gioco o manifestamente bagatellari, non a negare in radice l’indennizzo per il solo fatto che il richiedente sia economicamente solido.
- La valutazione dell’irrisorietà può incidere tanto sull’an del diritto quanto sul quantum solo entro i limiti del parametro normativo e convenzionale; non è consentito trasformare la capacità patrimoniale del richiedente in causa automatica di esclusione dal rimedio.
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