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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31785/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio rideterminava i tributi dovuti dalla società per il periodo d'imposta 2008. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. In Cassazione la società proponeva cinque motivi. Con i primi due contestava, in sintesi, la legittimità dell'accertamento induttivo sostenendo che mancassero i presupposti per ricorrervi e che l'Ufficio non potesse adottare quel metodo. Con il terzo motivo denunciava, quale vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'erronea applicazione di percentuali di ricarico e il mancato assolvimento dell'onere di provare l'incongruenza di tali percentuali. Con il quinto motivo, formulato come violazione di legge, sosteneva che il giudice di merito avesse illegittimamente addossato al contribuente anche la prova dell'incidenza delle asserite erroneità nella determinazione della percentuale di ricarico sulla rideterminazione del reddito e della maggiore imposta. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché dall'esame della sentenza impugnata emergeva che l'Ufficio aveva operato con accertamento analitico-induttivo e non con accertamento induttivo puro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti richiesti per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il quinto motivo è stato accolto: la CTR aveva erroneamente imposto al contribuente un onere probatorio ulteriore, pretendendo non solo la contestazione dell'illogicità e incongruenza del criterio di ricarico, ma anche la prova della misura dell'incidenza di tali errori sulla media ponderata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi richiamati; il ricorso è stato rigettato nel resto e il quarto motivo dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell'accertamento; la Corte ha chiarito che nel caso concreto l'Ufficio aveva invece utilizzato l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d).

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    norma invocata dalle parti e dalla Corte per distinguere tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro; la Corte ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nel metodo analitico-induttivo, legittimato da elementi presuntivi e dall'utilizzo delle percentuali di ricarico.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la rettifica IVA; la Corte lo considera nel quadro dell'accertamento analitico-induttivo fondato sulle percentuali di ricarico.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha affermato che il contribuente deve contestare l'illogicità e incongruenza del criterio di ricarico, ma non anche la misura dell'incidenza dei singoli fattori sulla media ponderata.

  • art. 2929 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, senza che dalla motivazione emerga un autonomo rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331/1993

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento; la Corte lo menziona tra le norme invocate per contestare i presupposti dell'atto, ma la decisione si incentra sull'accertamento analitico-induttivo e sui criteri di prova relativi al ricarico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge; la Corte accoglie il quinto motivo in tale prospettiva e rigetta gli altri motivi formulati sotto questo profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il terzo motivo; la Corte applica il principio delle Sezioni Unite sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, dichiarando inammissibile la censura perché non conforme ai requisiti di specificità.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che l'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Massime di principio

  • Nell'accertamento dei redditi d'impresa occorre distinguere tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro: il primo presuppone scritture contabili solo parzialmente inattendibili e consente integrazioni tramite presunzioni semplici; il secondo richiede una inattendibilità complessiva tale da consentire di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture.
  • Le percentuali di ricarico possono costituire un valido elemento indiziario nell'accertamento analitico-induttivo, purché siano determinate in modo coerente con la natura dei beni, con campioni significativi e mediante criteri di media aritmetica o ponderale logicamente appropriati.
  • Quando il contribuente contesta in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito deve verificare la coerenza e la congruità del metodo adottato dall'Ufficio, considerando la composizione dei beni, la selezione del campione e l'idoneità della media prescelta.
  • L'onere del contribuente, in tale ambito, consiste nel dimostrare l'illogicità o l'incongruenza del criterio di ricarico adottato; non può essergli imposto anche di provare analiticamente la misura dell'incidenza di ogni fattore correttivo sulla media ponderata, se tali fattori sono stati specificamente dedotti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso tra le parti; non è utilizzabile per riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio o del ragionamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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