Cassazione Penale, Sentenza n. 16619/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva convalidato il sequestro probatorio di prodotti a base di cannabidiolo (olio CBD) disposti nel procedimento penale a carico del legale rappresentante della società per il presunto reato di commercializzazione di medicinali privi di autorizzazione (art. 147, comma 2, d.lgs. 219/2006) e, in subordine, per la pericolosità ai sensi dell'art. 112, comma 2, d.lgs. 206/2005. Il ricorso contestava la mancata motivazione adeguata circa il fumus del reato e l'assenza di specifiche esigenze probatorie che giustificassero il sequestro; si deduceva inoltre la violazione dei princìpi di libera circolazione (artt. 34 e 36 TFUE) e si richiamava la giurisprudenza europea (sent. Kanavape) e la sospensione amministrativa del decreto ministeriale che aveva temporaneamente qualificato alcune composizioni a base di CBD come medicinali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e il decreto di convalida del P.M. La Corte ha rilevato che: a) non risultava adeguatamente motivato il fumus del reato di cui all'art. 147, comma 2, d.lgs. 219/2006, poiché il Tribunale non aveva indicato elementi concreti che giustificassero la qualificazione dei prodotti come "medicinali" né quale "altra normativa comunitaria" sarebbe applicabile; b) il decreto ministeriale che aveva inserito certe composizioni a base di CBD nella tabella dei medicinali era stato sospeso dal successivo decreto del 28/10/2020, il che impedisce di considerare automaticamente i prodotti come medicinali senza ulteriori concrete evidenze; c) il provvedimento di sequestro era privo di specificazione delle esigenze probatorie: il decreto del P.M. non indicava quali accertamenti tecnici fossero necessari e perché, e l'ordinanza di riesame ha semplicemente richiamato in modo generico la necessità di ulteriori analisi. Per tali carenze motivazionali la Corte ha ordinato la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Norme richiamate
art. 147, comma 2, d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219
Norma che sanziona la commercializzazione di medicinali privi di autorizzazione ovvero con composizione diversa da quella autorizzata; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda una motivazione concreta che dimostri che il prodotto sia qualificabile come "medicinale".
art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Norma relativa al ritiro/sequestro di prodotti pericolosi ai fini della tutela del consumatore; il ricorso aveva chiesto in subordine l'annullamento del sequestro anche sotto questo profilo per mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie.
artt. 125, 253 e 325 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai requisiti di motivazione e ai presupposti per il sequestro probatorio e per il controllo giurisdizionale di tali misure; la Corte ha evidenziato la carenza motivazionale richiesta da queste norme.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 219/2006
in caso di dubbio se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di "medicinale" e nella definizione di un prodotto da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto
La norma stabilisce il principio di prevalenza della disciplina farmaceutica in caso di dubbio classificatorio; la Corte ha però ritenuto che il richiamo a tale criterio non possa sostituire una motivazione concreta che dimostri il dubbio nel caso concreto.
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (tabella dei medicinali)
Contiene l'elenco/tabella dei medicinali; il decreto ministeriale del 1/10/2020 aveva inserito alcune composizioni a base di CBD nella tabella (sezione B), ma tale inserimento è stato sospeso con il successivo decreto del 28/10/2020.
Decreto del Ministero della Salute 1/10/2020
Aveva classificato "composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis" come medicinali (inserendole in tabella), ma l'efficacia è stata sospesa dal decreto successivo.
Decreto del Ministero della Salute 28/10/2020
Ha sospeso l'entrata in vigore del decreto del 1/10/2020 disponendo approfondimenti tecnico-scientifici da parte dell'ISS e del Consiglio Superiore di Sanità; la sospensione è stata rilevante per escludere la certezza della qualifica come medicinale.
Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "Kanavape", 19/11/2020
Principi ricavati: il principio di precauzione richiede basi scientifiche sufficienti per misure restrittive alla libera circolazione; non si può basare la restrizione su mere ipotesi; la sentenza è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che, in assenza di prove scientifiche, non si può vietare la libera vendita di prodotti a base di CBD.
Artt. 34 e 36 TFUE
Norme sul divieto di restrizioni quantitative alle importazioni tra Stati membri e sulle deroghe per motivi di ordine pubblico o protezione della salute pubblica: richiamate per sostenere che eventuali restrizioni alla commercializzazione di prodotti CBD devono essere giustificate da solide basi scientifiche.
Massime di principio
- Per giustificare un sequestro probatorio di prodotti è necessaria una motivazione specifica e concreta sia sul fumus del reato sia sulle esigenze probatorie: il provvedimento deve indicare quali accertamenti tecnici sono necessari e perché.
- La mera richiamazione di documenti generici o posizioni di autorità senza spiegarne l'effettiva rilevanza per il caso concreto non sostituisce la motivazione richiesta dal giudice.
- Quando una classificazione amministrativa (es. inserimento in tabella dei medicinali) è sospesa o incerta, non si può automaticamente ritenere il prodotto come "medicinale" senza ulteriori elementi probatori specifici.
- In presenza di dubbi classificatori tra normativa farmaceutica e altra normativa di prodotto, va applicato il principio di legge pertinente, ma il ricorso a tale principio richiede un concreto ragionamento che colleghi le caratteristiche del prodotto al regime applicabile.
- Le restrizioni alla libera circolazione di prodotti a base di CBD richiedono basi scientifiche solide (seguendo i princìpi affermati dalla Corte di giustizia UE): misure fondate su ipotesi o su documenti non direttamente applicati al caso concreto rischiano di essere invalide.
- In procedimenti penali, il rispetto delle garanzie procedurali (motivazione del provvedimento di sequestro, specificazione delle esigenze probatorie, indicazione delle analisi da eseguire) è essenziale per evitare l'annullamento del provvedimento cautelare.
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