Cassazione Penale, Sentenza n. 16565/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., relativa a un incidente stradale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva di aver eseguito una manovra per entrare nell'area aziendale con un autocarro lungo oltre 10 metri; durante la svolta il retro del mezzo invase la semicarreggiata opposta e venne raggiunto da un quadriciclo il cui conducente (persona offesa), priva di patente e di un arto inferiore, procedeva a velocità eccessiva, non frenò e si incastrò fra il camion e il muro. Albensi sosteneva che non esisteva comportamento alternativo lecito che potesse evitare l'incidente, invocava il principio di affidamento rispetto alla condotta imprevedibile e pericolosa della persona offesa e chiedeva l'espletamento di una perizia per dimostrare che la condotta alternativa suggerita dai giudici di merito non avrebbe comunque evitato l'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze attengano a valutazioni di merito e alla ricostruzione fattuale riservate ai giudici di merito, e che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione congrua e logica: l'autocarro, nella svolta, si era allargato verso sinistra invadendo la corsia opposta e creando un ostacolo imprevisto per il conducente del quadriciclo, e la manovra poteva essere effettuata in sicurezza solo con l'ausilio di una terza persona che segnalasse il sopraggiungere di altri veicoli. La Corte ha ritenuto superflua una perizia alla luce della ricostruzione cinematica fornita dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale titolo di reato (omicidio colposo) in relazione all'incidente stradale; la sentenza impugnata confermava la responsabilità penale dell'imputato ai sensi di questa norma sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 13-12-1995, "Clarke")
Principio giurisprudenziale richiamato sulla limitazione del sindacato della Cassazione: il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito circa l'affidabilità delle prove, ma deve verificare se la motivazione sia congrua, esaustiva e logica.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 25-11-1995, "Facchini")
Ulteriore principio secondo cui la valutazione dell'attendibilità delle acquisizioni probatorie appartiene al giudice di merito e, se coerente e razionale, è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova effettuate dal giudice di merito se la sentenza impugnata contiene motivazione logica, congrua ed esauriente.
- Nelle collisioni stradali la responsabilità del conducente che esegue una manovra pericolosa (es. con veicolo molto lungo che invade la corsia opposta) può essere confermata anche quando la controparte abbia tenuto una condotta colposa; la prevedibilità dell'evento e l'esistenza di alternative sicure sono centrali per l'attribuzione della responsabilità.
- Il principio di affidamento non assicura l'esonero dalla responsabilità se il comportamento altrui, pur colposo, rientra nei limiti della prevedibilità: la condotta dell'agente è scriminata solo se l'azione della vittima era imprevedibile e atipica.
- La richiesta di espletamento di perizia tecnica è rilevante solo se la ricostruzione fattuale richiede competenze tecniche non ricavabili dagli atti; se il giudice di merito fornisce una ricostruzione cinematica chiara e coerente, la perizia può essere considerata superflua.
- Per vincere in Cassazione occorre dimostrare vizi del procedimento o della motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione di norme) e non la semplice divergenza valutativa rispetto alle conclusioni del giudice di merito.
- Le spese e sanzioni (es. somma a favore della Cassa delle ammende) possono essere inflitte quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.
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