Cassazione Penale, Sentenza n. 16569/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso sentenza che confermava la condanna per furto (artt. 624-625 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) errata qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., sostenendo che la bicicletta era assicurata ad un palo con una catena chiusa e quindi non esposta alla pubblica fede; 2) omissione da parte della Corte d'appello nell'esaminare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) riconoscimento ingiustificato della mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., dato il modesto valore della bicicletta (circa 120 euro) e della catena (circa 10 euro).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'aggravante per esposizione alla pubblica fede sussiste anche quando siano state adottate cautele inidonee a eliminare il pubblico affidamento, e la catena facilmente tranciabile con una tronchese non esclude l'aggravante (richiamo a Cass., Sez. 5, n. 36844/2020). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in sede di legittimità perché attiene a valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio e la corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata (comportamento dell'imputato, fuga, tentativo di disfarsi della tronchese). Il terzo motivo è stato respinto: per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. occorre che il danno patrimoniale sia concretamente particolarmente tenue; la corte ha tenuto conto del valore della bicicletta e del danno alla catena, ritenendo il pregiudizio non trascurabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Definizione del reato di furto, richiamata come fattispecie base dell'accusa.
art. 625 cod. pen., n. 7
Aggravante per il caso in cui la cosa sia esposta alla pubblica fede: la Corte interpreta che l'aggravante sussiste anche se sono state adottate cautele inidonee o facilmente eludibili, stante la loro limitata efficacia.
art. 62 cod. pen., n. 4
Attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale: richiede che il danno sia, in concreto, particolarmente tenue, valutazione riservata al giudice di merito che deve considerare anche i danni accessori.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass., Sez. 5, n. 36844/2020; Cass., Sez. 5, n. 43342/2005; Cass., Sez. 2, n. 3576/2013; Cass., Sez. 5, n. 24003/2014; Cass., Sez. 2, n. 30275/2002
Richiami giurisprudenziali usati per consolidare i principi applicati: 1) l'aggravante per esposizione alla pubblica fede non è esclusa da cautele facilmente eludibili; 2) l'attenuante per tenue entità del danno richiede valutazione concreta comprensiva dei danni complessivi; 3) le scelte sul trattamento sanzionatorio appartengono al giudice di merito se motivate.
Massime di principio
- La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) si considera presente quando la cosa è esposta sulla pubblica via anche se sono state adottate cautele inefficaci o facilmente eludibili: misure facilmente neutralizzabili (es. catena che può essere tranciata con una tronchese) non elidono l'aggravante.
- Le questioni relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di cassazione, salvo vizio di motivazione o profili di diritto rilevanti.
- L'attenuante della tenue entità del danno (art. 62 n.4 c.p.) richiede una valutazione concreta del pregiudizio complessivo, non solo del valore nominale della cosa sottratta: vanno considerati anche i danni accessori e le spese sostenute dalla vittima.
- Comportamenti successivi al fatto (fuga, tentativo di occultare strumenti usati per il reato) possono essere rilevanti per la valutazione della responsabilità e per escludere attenuanti o attenuare il trattamento sanzionatorio.
- In presenza di beni di modesto valore, per ottenere l'applicazione dell'attenuante occorre documentare e dimostrare che il danno complessivo è realmente trascurabile; la mera indicazione del basso valore nominale non è sufficiente.
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