Cassazione Penale, Sentenza n. 16572/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato il reclamo ai sensi dell'art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Como del 26/06/2021 che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall'art. 589 c.p. (omicidio). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente era stata scarcerata contestualmente alla celebrazione del procedimento definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo il quale, per mantenere l'interesse all'impugnazione ai fini di un possibile riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che l'interessato deduca personalmente e in modo specifico tale interesse. Poiché la Wuttke non aveva formulato tale deduzione personale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono stati disposti provvedimenti accessori di condanna (né spese né sanzione pecuniaria).
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma contestata nel procedimento di riesame; il ricorso per Cassazione era diretto avverso l'ordinanza emessa in funzione di giudice del riesame ai sensi di questa disposizione.
art. 589 c.p.
Norma sostanziale incriminatrice (omicidio) relativa al fatto per il quale era stata disposta la misura cautelare domiciliare.
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena ha comportato la scarcerazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Principio secondo cui, quando la misura cautelare custodiale è revocata o divenuta inefficace, per mantenere l'interesse all'impugnazione ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è necessario che l'interessato deduca specificamente e personalmente tale interesse indicando in termini concreti il pregiudizio conseguente al mancato accoglimento.
Giurisprudenza su effetti della sopravvenuta carenza di interesse (es. Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta)
Orientamento consolidato secondo cui la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene meno (es. scarcerazione per applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), il ricorso per Cassazione può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione al fine di ottenere in futuro il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, il ricorrente deve dedurre personalmente e in modo specifico l'interesse concreto e il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento.
- La sopravvenuta carenza di interesse, quando adeguatamente rilevata, determina l'inammissibilità del ricorso senza automatica condanna del ricorrente alle spese o ad altre sanzioni pecuniarie.
- In situazioni analoghe è consigliabile — prima della definizione del procedimento che comporti la cessazione della misura cautelare — notificare o dedurre espressamente l'interesse a proseguire l'impugnazione anche ai fini di future pretese risarcitorie.
- Il difensore deve verificare tempestivamente l'insorgere di eventi sopravvenuti (es. patteggiamento, scarcerazione) e proporre motivazioni specifiche per evitare l'inammissibilità per carenza d'interesse.
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