Cassazione Penale, Sentenza n. 16567/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cherkaoui impugna la conferma della condanna per ricettazione e concorso in rapina (artt. 116 e 628 c.p.), contestando il rapporto di causalità: sostiene che non fosse prevedibile che i complici avrebbero commesso la rapina e che egli avesse consapevolezza della pianificazione del delitto. Derjaj contesta la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 T.U. stupefacenti (comma 5, lieve entità), deducendo che i fatti erano episodici, con cessioni di modiche quantità e senza continuità, e che non risulta una disponibilità di ingente quantitativo o una organizzazione stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In motivazione ha ritenuto che le censure di Cherkaoui fossero ricomprese in valutazioni di merito riservate al giudice di merito, e che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la prevedibilità della rapina alla luce del comportamento, delle indicazioni ricevute e delle circostanze (presenza di armi, attesa in auto, servizi analoghi). Quanto a Derjaj, la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha escluso la lieve entità, sulla base di elementi quali l'acquisto documentato di 20 grammi, la pluralità e stabilità dei clienti, la durata temporale e l'organizzazione della piazza di spaccio. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e a €3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 116
Riferimento alla responsabilità per concorso tra più persone nella commissione di reati; la Corte ha ritenuto che la valutazione del concorso e della prevedibilità dell'evento rientri nella valutazione di merito.
Codice penale, art. 628
Norma sulla rapina: la Corte d'appello ha ritenuto che la rapina fosse un prevedibile sviluppo dell'azione cui Cherkaoui aveva aderito, giustificando la sua responsabilità in concorso.
D.P.R. 9-10-1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 5
Comma 5 (lieve entità) è interpretato restrittivamente: la ridotta offensività va valutata complessivamente (quantità, modalità, mezzi, continuità, organizzazione). La Corte ha confermato che, alla luce di quantità non trascurabile, continuità e organizzazione, la lieve entità non può essere riconosciuta.
Codice penale, art. 648
Richiamato nel dibattito sulla corretta qualificazione del fatto (ricettazione); la Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica e l'analisi del nomen iuris siano fondate sulle valutazioni di merito svolte dalla Corte d'appello.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per riformare la valutazione della prova: censure fondate su rivalutazioni di fatto sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Per accertare il concorso in reato e la prevedibilità di un evento più grave (es. rapina), il giudice valuta il contesto, i comportamenti precedenti, le istruzioni ricevute, la presenza di mezzi per commettere violenza e l'atteggiamento dell'imputato; se questi elementi indicano un concreto rischio del passaggio a fatti più gravi, la responsabilità può essere affermata.
- L'ipotesi di 'lieve entità' ex art.73 T.U. stupefacenti richiede una valutazione complessiva: quantità ridotta non è di per sé sufficiente se sussistono continuità, pluralità di clienti, disponibilità di rifornimenti e organizzazione della piazza di spaccio.
- Le valutazioni di credibilità delle dichiarazioni dei testi e degli elementi indiziari spettano al giudice di merito; la Suprema Corte interviene solo se la motivazione è carente, contraddittoria o irrazionale.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe mirare a censure di diritto e a dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione, non a chiedere una semplice riconsiderazione delle risultanze probatorie.
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