Cassazione Penale, Sentenza n. 16573/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 23/02/2021 emessa dal Tribunale di Torino con patteggiamento per reati di coltivazione e detenzione di marijuana, detenzione di una pluralità di armi e ricettazione. Scotti fu condannato a anni 3, mesi 11, giorni 20 di reclusione e euro 3.200 di multa; Vuono a anni 3, mesi 6 di reclusione e euro 2.000 di multa. I motivi di ricorso sono: (I) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e di custodia; (II) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 448 c.p.p. per omissione nella quantificazione della pena base e nella specificazione degli aumenti per continuazione; (III) questione di legittimità costituzionale dell'art. 445, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 3 Cost., per l'esclusione dei benefici (in particolare l'esenzione dalle spese) nel cosiddetto "patteggiamento allargato"; (IV) richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla inclusione o meno delle spese di mantenimento in custodia cautelare nella dizione "spese del procedimento" di cui all'art. 445 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p., considerandola scelta riservata al legislatore. Ha valutato correttamente la motivazione del Tribunale nella determinazione della pena e nell'indicazione degli aumenti per continuazione. Sul punto cruciale delle spese di custodia cautelare, la Corte ha aderito all'orientamento secondo cui tali spese non rientrano nella categoria delle "spese del procedimento" ai fini dell'art. 445 c.p.p. e possono essere addebitate all'imputato; il precedente orientamento contrario è considerato superato. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento "allargato" e la riduzione fino a un terzo della pena; la Corte lo cita per distinguere i due tipi di patteggiamento e i relativi limiti di pena
art. 445 cod. proc. pen.
la condanna al pagamento delle spese del procedimento è esclusa solo ove sia applicata una pena che non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria
La Corte interpreta la norma come scelta legislativa che esclude i benefici (esenzione dalle spese) quando il patteggiamento supera il limite dei due anni; la norma non è stata ritenuta incostituzionale
art. 448 cod. proc. pen.
Richiesto dai ricorrenti per censurare la motivazione sulla quantificazione della pena: la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la pena base e gli aumenti per continuazione
art. 535 cod. proc. pen.
Citato nella disamina sistematica: distingue tra "spese processuali" e spese di mantenimento durante la custodia cautelare, dimostrando che la disciplina distingue le due categorie in altre norme
art. 204 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata quale base per la ripetizione delle spese di mantenimento in carcere; la Corte conferma che tali spese possono essere a carico dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'onere di versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili senza colpa
art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per chiedere la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha però ritenuto che non sussistano i presupposti dato il superamento del contrasto giurisprudenziale
Costituzione, art. 3
Invocata dai ricorrenti per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
Legge n. 134/2013
Richiamata nella ricostruzione del quadro normativo che ha delineato la distinzione tra patteggiamento "tradizionale" e "allargato"
Massime di principio
- Il "patteggiamento allargato" (art. 444 c.p.p.) non dà diritto automatico ai benefici previsti dall'art. 445 c.p.p. (in particolare l'esenzione dalle spese del procedimento) quando la pena concordata supera il limite dei due anni; tale disciplina è ritenuta legittima e di pertinenza del legislatore
- Le spese di mantenimento durante la custodia cautelare sono considerate, secondo l'orientamento più recente e conforme, distinte dalle "spese del procedimento" ai fini dell'art. 445 c.p.p. e possono essere addebitate all'imputato anche in caso di patteggiamento
- Per essere accolto in Cassazione, un gravame deve proporre motivi non manifestamente infondati: questioni già risolte da orientamento giurisprudenziale consolidato o che attengono a scelte legislative difficilmente ottengono accoglimento
- Se si contesta la quantificazione della pena in un patteggiamento, è determinante che la sentenza di merito espliciti i passaggi logico-giuridici e la composizione degli aumenti per continuazione; l'assenza di tale motivazione è un punto effettivamente appellabile
- La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è percorribile solo se sussiste un contrasto giurisprudenziale significativo e non già se l'orientamento è stato superato da successive decisioni conformi
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