Cassazione Civile, Ordinanza n. 37030/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva valorizzato i beni e servizi nella disponibilità del contribuente, nonché spese per incrementi patrimoniali, ritenendo che emergesse una capacità di spesa non giustificata. La Commissione tributaria regionale aveva però accolto l’appello del contribuente, ritenendo che i maggiori redditi fossero giustificati da risparmi accumulati nel tempo e documentati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse valutato documenti nuovi prodotti in appello, non esibiti in sede amministrativa per decadenza; 2) violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, deducendo l’inammissibilità dei documenti prodotti solo in secondo grado e non con l’atto introduttivo; 3) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la prova contraria non potesse ritenersi raggiunta solo perché il contribuente aveva dimostrato la disponibilità di redditi e risparmi di importo pari o superiore al reddito sintetico accertato, senza provare il loro effettivo impiego per gli incrementi patrimoniali contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia non aveva indicato né quali documenti fossero stati richiesti con il questionario né l’avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta, presupposti necessari per far valere l’inutilizzabilità in sede contenziosa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché l’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, e nel caso concreto i documenti erano stati prodotti tempestivamente. Il terzo motivo è stato anch’esso infondato, poiché la CTR si era conformata ai principi sulla prova contraria nell’accertamento sintetico: ha valutato la documentazione relativa alla disponibilità di risparmi, redditi da pensione e fabbricati, e di bonifici con specifica causale, oltre al contributo del figlio convivente, ritenendo che tali elementi giustificassero il reddito sintetico e l’acquisto dell’immobile. La Corte ha inoltre osservato che la censura dell’Ufficio mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa del contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l’accertamento sintetico e richiede, per superare la presunzione di maggior reddito, prova contraria documentale circa l’esistenza, entità e durata di redditi o risorse non imponibili o comunque non considerate dall’accertamento.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’inutilizzabilità della documentazione non esibita in risposta a questionario richiede che l’Amministrazione dimostri una puntuale richiesta documentale e il relativo espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello, entro il termine previsto per il deposito documentale prima dell’udienza.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiama le norme del giudizio di primo grado compatibili con il giudizio di appello tributario, tra cui il termine per la produzione documentale.
art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La produzione di nuovi documenti in appello è tempestiva se avviene fino a venti giorni liberi prima dell’udienza.
La prova contraria rispetto all’accertamento sintetico grava sul contribuente, che deve documentare la disponibilità delle risorse e gli elementi oggettivi che ne rendano plausibile l’utilizzo per far fronte alle spese contestate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale usato per denunciare violazioni di legge; non può essere impiegato per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di censura di diritto.
Massime di principio
- Nel contenzioso da accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione di maggior reddito fornendo idonea documentazione sulla disponibilità di ulteriori risorse e su elementi oggettivi di entità e durata idonei a giustificarne la riferibilità alle spese contestate.
- La mera affermazione dell’esistenza di risparmi o redditi alternativi non basta: occorre una prova documentale che consenta di collegare in modo plausibile tali risorse alla capacità di spesa oggetto di accertamento.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è in linea di principio ammessa, nei limiti temporali stabiliti dal rito, e non è soggetta al divieto generale proprio del processo civile ordinario.
- L’inutilizzabilità della documentazione non esibita al questionario presuppone che l’Ufficio abbia formulato una richiesta specifica e abbia avvertito espressamente delle conseguenze della mancata risposta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
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