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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20439/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intrattenuto per molti anni da un soggetto con la società di famiglia operante nel settore della trasformazione di materie plastiche. Il ricorrente sosteneva di avere lavorato senza soluzione di continuità dal 1973 al 2011 alle dipendenze della società, formalmente come lavoratore subordinato in una prima e in una ultima fase, mentre nel periodo intermedio il rapporto era stato qualificato come apporto di socio d'opera. Secondo la sua prospettazione, però, tale diversa qualificazione era solo apparente e fraudolenta: in sostanza il rapporto sarebbe sempre stato di lavoro subordinato, con mansioni mai mutate, svolte sotto la direzione del fratello, superiore gerarchico, al fine di evitare contributi previdenziali e ridurre il costo del lavoro. Chiedeva quindi l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento della qualifica di operaio specializzato e il pagamento di differenze retributive, lavoro straordinario, TFR e altre voci connesse. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, per avere la Corte d'appello escluso la norma ritenendola inapplicabile in assenza di un contratto a progetto; 2) omesso esame della domanda di accertamento della natura fraudolenta della trasformazione del rapporto da lavoro dipendente ad apporto di socio d'opera, e in subordine della simulazione del contratto sociale; 3) violazione degli artt. 2094, 2663 e 2697 c.c. in tema di simulazione dell'apporto sociale e di prova della subordinazione; 4) omesso esame della domanda di pagamento delle differenze retributive indipendentemente dal superiore inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una norma, l'art. 69 d.lgs. 276/2003, che presuppone un contratto di collaborazione a progetto non allegato né riprodotto in modo specifico nel ricorso; ha inoltre osservato che nell'atto introduttivo non risultava una compiuta allegazione dell'esistenza di un rapporto a progetto o della sua dissimulazione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità e, comunque, formulati senza la necessaria specificità: il giudice di merito aveva escluso in fatto, sulla base delle prove testimoniali, la subordinazione e quindi anche la simulazione del rapporto, accertamento non censurabile in cassazione. Ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché la domanda di differenze retributive non risultava compiutamente trascritta né dimostrata nelle sue modalità di proposizione nei precedenti gradi, con conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c. Condanna alle spese a carico del ricorrente e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003

    La disciplina è stata ritenuta non applicabile perché nel caso concreto non risultava allegato né provato un contratto di collaborazione coordinata a progetto, né la relativa dissimulazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come base formale della doglianza per omesso esame di domande, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità e di trascrizione delle domande stesse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, quale limite esterno al sindacato di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta o apparente della motivazione integra nullità della sentenza; nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta esistente e chiara.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    I requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso devono essere assolti nel ricorso stesso, con trascrizione o indicazione puntuale degli atti e dei documenti richiamati.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione contro una sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione del fatto (doppia conforme).

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la subordinazione del rapporto; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto che ha escluso gli indici della subordinazione.

  • art. 2663 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente nel motivo sulla simulazione dell'apporto sociale; la Corte non vi ha dato autonoma applicazione decisoria nel provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha sostanzialmente ribadito che gravava sulla parte che allegava la subordinazione e la simulazione fornire allegazione e prova specifiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che si fondi su atti o domande non riprodotti in modo specifico nel ricorso, poiché il requisito di autosufficienza impone la trascrizione o almeno la puntuale individuazione del contenuto, della collocazione e della sequenza processuale degli atti richiamati.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale condivisa dai giudici di primo e secondo grado.
  • Nelle società di persone il rapporto di lavoro subordinato del socio è configurabile solo eccezionalmente e richiede, in concreto, sia che la prestazione non costituisca conferimento sociale, sia che essa sia svolta sotto effettivo potere gerarchico di altro socio dotato di supremazia.
  • Quando il giudice di merito esclude in fatto la subordinazione sulla base delle prove testimoniali, tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione esistente e non apparente.
  • La deduzione di una simulazione o di una fraudolenta trasformazione del rapporto esige allegazioni specifiche fin dal giudizio di merito; non è possibile introdurre in cassazione una diversa qualificazione fattuale del rapporto senza dimostrare come la domanda fosse stata proposta nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

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