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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03423/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso della TARSU 2010, sostenendo di aver presentato un interpello ex art. 11 dello Statuto del contribuente per ottenere conferma della detassazione prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 per alcune superfici ritenute non idonee alla produzione di rifiuti. Poiché il comune non aveva risposto entro trenta giorni, il ricorrente assumeva maturato il silenzio-assenso e, quindi, l'illegittimità del diniego di restituzione delle somme versate. In cassazione deduceva: omesso esame delle difese e dei documenti, insufficienza/contraddittorietà/illogicità della motivazione della CTR, nonché erronea statuizione sulle spese di lite per mancanza dei presupposti di compensazione ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sul vizio motivazionale e sull'omesso esame dei fatti, perché proposta in presenza di "doppia conforme" senza indicare specificamente le differenze tra le decisioni di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha poi giudicato infondato il nucleo sostanziale del ricorso, affermando che l'interpello tributario tutela l'affidamento solo quando vi sia incertezza interpretativa sulla norma, mentre nel caso concreto il tenore dell'art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 era chiaro e l'istanza verteva piuttosto su circostanze fattuali; dunque non poteva operare il silenzio-assenso invocato dal contribuente. È stata conseguentemente ritenuta infondata anche la censura sulle spese. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per la novità della controversia e il silenzio dell'amministrazione, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 L. 212/2000

    L'interpello serve a favorire la leale collaborazione tra amministrazione e contribuente e presuppone un'obiettiva incertezza interpretativa sulla disposizione tributaria applicabile a un caso concreto e personale; non tutela quesiti che riguardino solo circostanze fattuali.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    La norma, nel testo richiamato, esclude dalla superficie tassabile quella in cui si formino di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi per specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione; il suo tenore è considerato chiaro e non bisognoso di interpello nel caso esaminato.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è ricondotto al nuovo paradigma dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è deducibile quando, in presenza di doppia conforme, non siano indicate le differenze tra le ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente che lamenti il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve evidenziare le eventuali differenze tra le rationes decidendi in fatto delle due sentenze di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo, quando il risultato decisorio sia comunque conforme a diritto.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario è giustificabile in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'interpello tributario è esperibile solo quando il contribuente prospetti un'incertezza interpretativa sulla norma fiscale applicabile; non può essere utilizzato per ottenere una valutazione preventiva di meri presupposti fattuali o per desumere un silenzio-assenso in assenza dei presupposti legali.
  • Se il testo della disposizione tributaria è chiaro, non ricorre l'obiettiva incertezza che legittima l'interpello e il mancato riscontro dell'amministrazione non consente di fondare un affidamento tutelabile idoneo a paralizzare il tributo o a legittimare il rimborso.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme richiede la specifica indicazione delle divergenze tra le motivazioni in fatto delle due decisioni di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La censura sulle spese di lite è infondata quando poggia esclusivamente sull'assunto della fondatezza della pretesa principale, se tale pretesa viene invece ritenuta infondata; nel processo tributario la compensazione richiede comunque la motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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