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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22677/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso da un Comune in relazione a terreni qualificati come edificabili e ritenuti dall'ente sottostimati ai fini impositivi. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la carenza o genericità della motivazione dell'accertamento, l'insufficiente individuazione delle aree e del loro valore, la mancata considerazione di vincoli, espropriazioni, servitù e oneri di urbanizzazione, nonché la necessità di disapplicare la delibera comunale che predeterminava il valore venale delle aree e di disporre una CTU. In cassazione ha proposto cinque motivi: omessa motivazione e errore di diritto ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla sufficienza della motivazione dell'avviso e sulla mancata CTU; omessa motivazione ed errore di diritto sulla equiparazione di aree con diversa potenzialità edificatoria e sulla richiesta disapplicazione della delibera comunale; violazione della L. n. 212/2000, art. 7, comma 1, e del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5, per non avere considerato oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e attualità delle potenzialità edificatorie; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; omessa motivazione sulla rilevanza di una servitù di acquedotto e di occupazioni per opere pubbliche, con conseguente pretesa necessità di CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza regionale fosse adeguatamente motivata e non meramente apparente, anche se resa per relationem alla decisione di primo grado, perché rendeva percepibili le ragioni della conferma dell'accertamento. Ha inoltre affermato che l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato, poiché consentiva al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; che la delibera comunale di determinazione dei valori delle aree edificabili costituisce una presunzione semplice/fonte indiziaria utilizzabile dal giudice; e che le contestazioni del ricorrente si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha escluso che la CTU potesse supplire all'assenza di prova a carico del contribuente o svolgere funzione esplorativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma occorre un'anomalia motivazionale radicale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata esclusa perché la decisione di merito ha correttamente applicato i principi sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sulla natura indiziaria della delibera comunale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è infondata quando la sentenza, anche per relationem, consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o questa è meramente apparente, non quando la motivazione sia sintetica ma comprensibile.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7

    La sentenza richiama il principio secondo cui la motivazione dell'atto deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa, ma non richiede l'allegazione di atti generali conoscibili per pubblicità legale; nel testo è indicata anche la L. n. 212/2000, art. 7, comma 1.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    Gli atti richiamati nell'avviso vanno allegati solo se non conosciuti o non altrimenti conoscibili; le delibere comunali generali non devono essere allegate perché soggette a pubblicità legale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Per la rettifica di valore delle aree edificabili occorre tener conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e degli oneri; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché priva di adeguato confronto con gli accertamenti di merito.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 446, art. 59

    Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree fabbricabili hanno funzione analoga a presunzioni semplici, come supporti razionali per la decisione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è solo apparente, e quindi censurabile per nullità, quando non consente di percepire le ragioni della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma intelligibile, anche se resa per relationem a un'altra pronuncia.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
  • L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente su an e quantum; non occorre una motivazione analitica di ogni dato contestato.
  • Le delibere comunali di determinazione dei valori delle aree edificabili non hanno natura di prova legale, ma costituiscono presunzioni semplici o parametri indiziari che il giudice può utilizzare insieme agli altri elementi di causa.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere impiegata per supplire alla carenza di allegazioni o di prova della parte, né può essere disposta come indagine esplorativa alla ricerca di fatti non provati.
  • Nel giudizio tributario la valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove spetta al giudice di merito, che non è tenuto a dare conto analitico del mancato utilizzo di ogni mezzo istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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