Cassazione Civile, Ordinanza n. 06939/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria dei crediti di un centro analisi privato nei confronti dell'azienda sanitaria locale, per il pagamento di prestazioni di laboratorio rese nell'anno 2005 e fatturate come prestazioni dei settori specialistici A1 e A2. L'ASL proponeva opposizione sostenendo l'insussistenza del credito; il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto, ritenendo non prodotta l'autocertificazione necessaria a dimostrare l'intervenuta erogazione dei servizi per conto del SSN. In appello la cessionaria deduceva che l'autocertificazione era invece stata depositata, e che il primo giudice aveva errato per mera svista; la Corte d'appello rigettava il gravame, rilevando sì l'effettiva produzione del documento, ma anche la sua inidoneità a dimostrare l'autorizzazione del laboratorio a svolgere, nel periodo rilevante, prestazioni specialistiche A1 e A2. Nel ricorso per cassazione venivano articolati tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su questioni non devolute e coperte da giudicato interno; 2) violazione e falsa applicazione della normativa sanitaria di settore (art. 6, comma 6, L. 724/1994 e art. 8, comma 5, D.Lgs. 502/1992) in tema di rimborso di prestazioni sanitarie; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, chiarendo che la Corte d'appello si era limitata a correggere l'erroneo presupposto del Tribunale sulla mancata produzione dell'autocertificazione, senza attribuire rilievo decisivo a una questione estranea al devolutum. Ha poi ritenuto infondate le censure in diritto sostanziale, osservando che la certificazione prodotta non provava l'autorizzazione del centro a eseguire le prestazioni specialistiche A1 e A2 nel 2005, mentre l'autorizzazione comunale sopravvenuta nel 2008 non poteva fondare alcun obbligo di remunerazione per prestazioni rese fuori dal rapporto di accreditamento e dal contratto. È stato quindi confermato il rigetto della domanda di pagamento e la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La Corte esclude la ultrapetizione quando il giudice di appello si limita a correggere l'erronea ricostruzione del primo giudice su un fatto documentale già introdotto nel giudizio, senza decidere su questioni estranee al thema decidendum.
Le censure di violazione di legge sono state ritenute infondate perché il documento prodotto non dimostrava il presupposto legale del diritto al rimborso.
Non vi è violazione dell'onere della prova se la parte che agisce per il pagamento non dimostra il titolo specifico che legittima la pretesa remuneratoria per le prestazioni contestate.
Richiamato dalla ricorrente come norma di settore, ma la Corte nega che consenta il rimborso di prestazioni non risultanti autorizzate e accreditate per il periodo considerato.
art. 8, comma 5, D.Lgs. 502/1992
La remunerazione delle prestazioni sanitarie è subordinata al rapporto di accreditamento e al contratto, connessi alla programmazione regionale; l'autorizzazione successiva non può fondare pagamenti per attività svolte fuori da tale perimetro.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di appello, investito della censura su un errore percettivo del primo giudice, si limiti a rettificare il fatto processuale e a decidere sulla base del medesimo thema decidendum già devoluto.
- Nel contenzioso sul rimborso di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il diritto al pagamento presuppone la prova dell'effettiva autorizzazione/accreditamento per le specifiche prestazioni e per il periodo in cui esse sono state eseguite.
- L'autorizzazione amministrativa sopravvenuta non può essere utilizzata per fondare la remunerazione di prestazioni eseguite in precedenza fuori dal rapporto di accreditamento e dal contratto.
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il rigetto della domanda dipende dall'insufficienza della prova del titolo costitutivo del credito, gravante sulla parte attrice.
- La produzione di un'autocertificazione o di un documento generico non basta, se non dimostra in modo specifico l'abilitazione a svolgere le prestazioni specialistiche di cui si chiede il pagamento.
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