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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35921/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria disposta su crediti tributari iscritti a ruolo per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro, derivanti da otto cartelle esattoriali. I giudici di merito avevano annullato l'ipoteca ritenendo, da un lato, che varie cartelle non fossero state ritualmente notificate perché consegnate a un portiere e non alla società, e, dall'altro, che una sola cartella fosse stata validamente notificata ma per importo inferiore alla soglia allora richiesta per l'iscrizione ipotecaria. In cassazione l'agente della riscossione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2700 c.c., sostenendo che gli avvisi di ricevimento e i referti di notifica erano atti pubblici fidefacenti e che la loro falsità non poteva essere affermata senza querela di falso; inoltre ha contestato l'affermazione secondo cui una cartella sarebbe stata già annullata in altro giudizio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 4, per errata applicazione del principio di non contestazione, assumendo di avere invece contestato la dedotta irregolarità delle notifiche; 3) violazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, come modificato, deducendo che, se tutte le cartelle erano ritualmente notificate, non vi era base per escludere l'iscrizione ipotecaria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice aveva rilevato d'ufficio il difetto del requisito della soglia di importo senza che il contribuente avesse formulato una specifica eccezione di invalidità dell'ipoteca.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. La società ricorrente aveva agito in forza di procura notarile, ma tale procura non era stata prodotta in cassazione: perciò la Corte ha ritenuto impossibile verificare la legittimazione del soggetto che aveva conferito il mandato difensivo. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    gli atti pubblici fanno piena prova fino a querela di falso; la falsità del contenuto attestato nei referti di notifica non può essere utilmente dedotta senza lo strumento processuale appropriato, ma la Corte non ha deciso sul merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione è stata prospettata con riferimento alla soglia per l'iscrizione ipotecaria, ma non ha inciso sull'esito per la preliminare inammissibilità del ricorso.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    norma richiamata quanto ai presupposti dell'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore iscritto a ruolo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 4

    norma richiamata dalla ricorrente nel motivo sul principio di non contestazione.

Massime di principio

  • Quando il potere di rappresentanza processuale di una persona giuridica deriva da una procura notarile, la procura deve essere prodotta in cassazione insieme al ricorso o al controricorso; la sola indicazione degli estremi non consente il controllo della legittimazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, se il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale, i terzi possono e devono verificarlo consultando tali atti; se invece deriva da atti non pubblicizzati, chi agisce deve dimostrarlo nei limiti in cui la controparte contesti tempestivamente la qualità spesa dal rappresentante.
  • La mancata produzione dell'atto dal quale discende il potere di conferire il mandato al difensore impedisce alla Corte di verificare la valida costituzione della parte e travolge l'ammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
  • In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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